Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 29 agosto 2023).
Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato adeguato alle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e seguenti della Legge n. 234/2021). L’adeguamento ha riguardato i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n.148/2015.
In particolare, è stato esteso il campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche un solo un lavoratore dipendente (articolo 5, D.M. 29 agosto 2023) ed è stato assicurata l’erogazione nei casi previsti di un assegno di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e l’importo massimo mensile individuato come previsto dal comma 5-bis, articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni (articolo 5, comma 1, D.M. 29 agosto 2023).
Le modifiche al Fondo, peraltro, avevano ricevuto il consenso delle parti sociali espresso attraverso l’accordo collettivo del 28 dicembre 2022, sottoscritto da ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA.