Arrivano le prime indicazioni dell’INPS sulla misura istituita dal Decreto Lavoro (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77).
L’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), istituita dall’articolo 12 del D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023.
Il SFL è finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nell’ambito del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al D.Lgs. n. 4/2017 e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.L. n. 48/2023. Il beneficiario riceverà, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un importo mensile di 350 euro per un periodo massimo di 12 mensilità.
La misura è destinata ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (ADI), altro intervento previsto dal citato Decreto Lavoro.
I requisiti per l’accesso al SFL
La circolare in commento illustra i diversi requisiti necessari per l’accesso alla misura in questione; ve ne sono di ordine reddituale e patrimoniale (ad esempio il valore ISEE già menzionato), relativi al godimento di beni durevoli (ad esempio non si può essere intestatari di auto di cilindrata superiore a 1600 cc) e non si deve essere sottoposti a provvedimenti cautelari personali o a sentenze definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Inoltre, sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Peraltro, la misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura, mentre è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Infine, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto Lavoro, i richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del D.Lgs. 76/2005 o risultare esentati da tali obblighi nei casi previsti dalla disciplina vigente.
La presentazione della richiesta e il patto di attivazione digitale
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. n. 108/2023, la domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.
Il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (PAD) che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.
Gli obblighi
Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.
Inoltre, si è tenuti ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio.
La circolare in commento contiene le indicazioni in materia di offerte di lavoro e compatibilità con il SFL, le variazioni da comunicare durante la fruizione della misura, il regime dei controlli e delle sanzioni, ecc. Infine, dal punto di vista fiscale il beneficio economico del SFL è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973 e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.