I soggetti che beneficiano della nuova misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro in violazione delle disposizioni legislative che ne regolano la disciplina si espongono a sanzioni che, nei casi più gravi, comportano la revoca del beneficio e l’impossibilità di richiederlo nuovamente prima di 10 anni (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77; D.M. 8 agosto 2023, n. 108).
Sono già 29.354 le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (SIISL), a cui si può accedere tramite il portale dell’INPS: dal 1° settembre scorso, infatti, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità come presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare, hanno iniziato a inoltrare le istanze per accedere alla nuova misura di inclusione e accesso al lavoro introdotta dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro).
Per espressa previsione del D.M. n. 108/2023 (articolo 6) attuativo della misura in questione, al SFL si applicano le medesime disposizioni dettate per l’Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del D.L. n. 48/2023 riguardo al sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni.
Sull’argomento si è espressa anche l’INPS con la circolare n. 77/2023, in particolare, al paragrafo 10, ove vengono riepilogate le principali sanzioni applicabili nei confronti dei beneficiari della misura.
ll beneficiario decade dalla misura se:
– non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
– non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;
– non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello (previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012), o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;
– non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023;
– non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del Decreto Lavoro, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
– non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
– viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge in argomento.
Comporta la decadenza dal beneficio anche la commissione di alcuni fatti penalmente rilevanti.
Infatti, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (prevista la reclusione da 2 a 6 anni), omette la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame (reclusione da 1 a 3 anni), subendo per tali reati una condanna in via definitiva, decade dal beneficio.
Ugualmente, nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a 1 anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il provvedimento di decadenza è comunicato dall’INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
La sanzione della revoca viene invece disposta immediatamente quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 del Decreto Lavoro, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
La sospensione dell’erogazione del beneficio avviene, tra l’altro, nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati sopra, prima che diventino definitivi.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo.
Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL e possono comunque essere revocati quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che li hanno determinati.
Per ottenere il ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.