Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).
L’INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:
– nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
– nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;
– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;
– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;
– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.
In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:
– 7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;
– 6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo;
– 3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;
– 3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;
– 2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;
– 2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.
L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.