Concluso l’iter di approvazione della Legge di bilancio, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 approda in Gazzetta ufficiale. Di seguito una rapida analisi delle principali misure in materia fiscale.
L’articolo 1, comma 44, della Legge 30 dicembre 2023 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla Legge di bilancio 2020.
L’articolo 1, comma 45, poi, riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (fissata al 5% dalla Legge di bilancio 2023).
Il comma 46, invece, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della Legge n. 197/2022 si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, pertanto viene assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i citati mesi.
Il comma 48 rimodula alcuni dei valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nel dettaglio, trattasi di: importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati; importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette; accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
L’articolo 1, ai commi da 49 a 51, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. In particolare, il comma 49 stabilisce che la deduzione della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. Per effetto del comma 50, si differisce una parte della quota di deducibilità prevista per il 2026, a fini IRES e IRAP, pari al 3%, la quale viene slittata in due periodi di imposta, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.
La percentuale di spesa su cui applicare il credito d’imposta per le opere cinematografiche e audiovisive rimane al 40% ma vengono rivisti i parametri per rendere il sistema più efficiente e sostenibile con l’obiettivo di incentivare le produzioni di qualità. La misura prevede una rimodulazione dell’aliquota che può decrescere in relazione alle spese agevolabili e alle dimensioni delle imprese o gruppi di imprese (articolo 1, comma 54).
Il comma 59 estende la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze (cd. participation exemption) anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.
La legge di bilancio modifica il regime fiscale delle locazioni brevi così come contenuto nell’articolo 4, D.L. n. 50/2017: ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime. L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, laddove incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% è operata a titolo di acconto. L’articolo 1, comma 63 modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Il comma 64 dell’articolo 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. A tali plusvalenze si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, il comma 77 modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, riducendo da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore minimo delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA. Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.
Il comma 88 dell’articolo 1, eleva (dall’8% all’11%), a decorrere dal 1° marzo 2024, l’aliquota della ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il comma 89 estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 per prevenire condotte illecite. In particolare, viene modificato il comma 49-bis dell’articolo 37, D.L. n. 223/2006, allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.
Il comma 99, dell’articolo 1, infine, aggiungendo il comma 15-bis.3 all’articolo 35, D.P.R. n. 633/1972 recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, prevede che la partita IVA può essere richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività.