Lavoratori marittimi e trasmissione telematica del certificato di malattia

L’INPS fornisce alcune precisazioni in merito all’invio del certificato di malattia dei lavoratori del settore marittimo alla luce della normativa vigente sulla trasmissione esclusivamente telematica della certificazione medica (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 897).

Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.

 

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 55-septies, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001).

 

L’INPS, nel messaggio in commento, torna a occuparsi della certificazione di malattia dei lavoratori marittimi fornendo alcune precisazioni in merito, tenuto conto della specificità del settore in questione e del quadro normativo vigente. 

 

La competenza all’assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi viene ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N.

 

Come noto, dal 1° gennaio 2014, l’INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore marittimo. All’atto dell’acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari – cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” – risalenti alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS.

 

L’Istituto precisa dunque che, relativamente agli assistiti marittimi, dismessi dall’assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica.

 

Già in precedenza (messaggio n. 610/2020) era stato comunicato l’avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.

 

L’INPS ricorda poi che il processo relativo all’invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell’azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge, oltre che di prevenzione dal rischio di comportamenti fraudolenti.