L’INPS fornisce alcune precisazioni sul requisito della sospensione dell’attività per ottenere il beneficio dell’indennità (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2458).
L’Istituto è tornato sul tema dell’ammortizzatore unico stabilito dal D.L. n. 61/2023 (cosiddetto Decreto Alluvioni) di cui aveva già trattato nella circolare n. 54/2023 dell’8 giugno scorso. In particolare, i chiarimenti dell’INPS sono stati forniti in riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori autonomi, confermando anche in ambito agricolo il principio per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici del mese di maggio 2023 non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.
Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei comuni presenti nell’elenco allegato al D.L. n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte in questi comuni: ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
Inoltre, l’INPS fa presente che l’indennità di importo pari a 500 euro non è frazionabile e indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. Pertanto, nel caso di tre sospensioni differenti, il richiedente l’indennità può presentare una domanda con 3 distinti periodi di sospensione o in alternativa 3 diverse domande per ciascun periodo, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro per beneficiario.
Documentazione da produrre per il riesame della domanda
Per quanto riguarda la documentazione da produrre in sede di riesame, l’INPS procederà all’istruttoria delle domande verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza attraverso la consultazione dei propri archivi o di archivi appartenenti ad altri enti, istituti o casse private cui l’Istituto ha accesso: qualora dalla consultazione di questi archivi non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente documentazione utile dalla quale si evinca l’iscrizione (certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi), che sarà oggetto di riesame a cura della struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore.
Per quanto concerne, invece, la documentazione attraverso la quale eventualmente si chiederà – nell’ambito di controlli a campione – di provare la sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS ha anticipato a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcune indicazioni su documenti – di qualsiasi natura – che possano dimostrare successivamente in caso di verifica, che l’attività era sospesa: ovvero, comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società; registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).
Il regime fiscale dell’indennità
L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, l’INPS ha provveduto a implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative 2 ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli. L’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.
È invece in corso di definizione la modalità di gestione, ai fini fiscali, delle posizioni degli assicurati che hanno presentato domanda prima del rilascio delle implementazioni citate.