Gestione separata INPS: l’invito all’iscrizione mediante app per autonomi e parasubordinati

Ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi professionisti l’INPS invierà una comunicazione informativa mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invito a regolarizzare l’iscrizione alla Gestione separata qualora la stessa non risulti esistente (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2535).

Obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, sono sia i lavoratori parasubordinati – per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo al committente – sia i lavoratori autonomi professionisti, ovvero i soggetti che producono reddito derivante dall’esercizio di attività di arti e professioni.

 

L’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo coincidono con la data di effettivo inizio dell’attività ma, nel caso in cui risulti assente una specifica istanza di iscrizione, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

 

Ciò potrebbe accadere perchè, in mancanza della suddetta iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

 

Proprio per scongiurare tali incongruenze, l’INPS sta predisponendo l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. La comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica.

 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per quanto riguarda i parasubordinati.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda poi che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).

 

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra le altre informazioni, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.