Ebav Veneto: erogati contributi per spese funerarie

Per decesso di titolare di Azienda artigiana iscritta ad Ebav, corrisposti massimali di euro 1.500,00 e di euro 3.000,00 a titolo di spese funerarie

Ebav, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, mette a disposizione delle Aziende sue aderenti, un contributo per il sostentamento delle spese funerarie in caso di decesso del titolare, socio o collaboratore familiare di un’Azienda artigiana iscritta presso di esso.
La domanda può essere inoltrata da uno dei familiari del deceduto che abbia sopportato tali spese, essendo quindi considerato come beneficiario del contributo stesso.
Alla data del decesso, l’Azienda deve risultare in regola con i versamenti all’Ebav, mentre la persona deceduta deve essere presente nella Visura Camerale aziendale, servizio messo a disposizione solo ed esclusivamente per le imprese della categoria “Trasporto merci”. Si specifica che, l’anno di competenza corrisponde a quello del decesso.
Il contributo equivale al 100% dei costi sostenuti.
Le quote erogabili corrispondono ad un massimo di:
euro 1.500,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da meno di 5 anni;
euro 3.000,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da più di 5 anni.
La documentazione necessaria per l’accesso al rimborso Ebav è:
– copia delle fatture quietanzate inerenti alle spese sostenute;
– la visura camerale.
Per quanto concerne la tempistica e le modalità di pagamento dei contributi, questi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza del servizio mediante accredito su C/C intestato o co-intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su C/C intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo. La mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente può altresì stanziare il contributo richiesto, esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda.
Circa il trattamento fiscale riservato al contributo, questo costituisce rimborso di un onere che determina una detrazione dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del Tuir.
Pertanto:
– diminuisce l’importo della detrazione se questo viene incassato nel medesimo anno di sostenimento della spesa;
– è soggetto ad Irpef se viene incassato negli anni successivi a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n. bis) del Tuir.