Passa la proroga dei buoni benzina fino alla fine dell’anno in corso e la possibilità di intervento in caso di aumento eventuale del prezzo del greggio (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 12 gennaio 2023).
Il decreto legge in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, approvato da Palazzo Chigi il 10 gennaio 2023, è stato modificato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 gennaio. I punti sottoposti a cambiamento riguardano i buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti e la possibilità che il governo si riserva di intervenire nel caso si verifichi un aumento del prezzo del greggio.
In particolare, per quel che riguarda il primo punto, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In precedenza era il periodo citato era fissato al solo primo trimestre dell’anno.
Inoltre, si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.
Rimangono pertanto invariate le norme relative alla trasparenza del prezzo dei carburanti che dettano agli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile l’obbligo giornaliero di comunicare il prezzo di vendita praticato.
Infatti, il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Il decreto emanato il 10 gennaio prevedeva che tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. Laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, sono rafforzate le sanzioni amministrative che, in caso di recidiva, possono giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni. Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Prevista anche l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi.