Il caso dell’omessa comunicazione del reddito da avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione della misura (INPS, messaggio 31 ottobre 2024, n. 3624).
L’INPS ha fornito le modalità di attivazione del controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell’Assegno di inclusione (ADI), non dichiarata dai componenti del nucleo familiare. Infatti, il diritto all’ADI è riconosciuto sulla base di specifici requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e mantenuti per l’intera durata di fruizione del beneficio.
Pertanto, allo scopo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso di tali requisiti, l’INPS ha introdotto una serie di controlli preventivi, che si fondano sulla consultazione dei dati e delle informazioni presenti negli archivi informatici a disposizione dell’INPS, nonché su specifici scenari di rischio.
Dichiarazione dell’avvio di attività di lavoro dipendente
L’articolo 3, comma 5 del D.L.n. 48/2023 e l’articolo 8, comma 8 del D.M. n. 154/2023, prevedono che, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell’ADI, il componente del nucleo che ha avviato un’attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall’attività all’INPS entro 30 giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le modalità definite dall’INPS.
Per l’adempimento di questi obblighi di comunicazione, l’INPS ha reso disponibile il modello “ADI-Com Esteso”, utilizzabile dal 18 marzo 2024. Sono tenuti alla presentazione di tale modello tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di equivalenza dell’ADI.
Il reddito da lavoro, le indennità o i benefici percepiti dichiarati nei modelli “ADI-Com Esteso” sono oggetto di valutazione ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione in relazione alle soglie di reddito familiare previste dall’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2 del D.L. n. 48/2023 e non determinano, in attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 7 del medesimo decreto-legge e dell’articolo 8, commi 8 e 11, del D.M. n. 154/2023, variazioni dell’importo mensile entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, calcolati per l’intero nucleo familiare.
L’omessa comunicazione del reddito
A partire dal mese di giugno 2024 sono state avviate le attività di controllo previste dallo scenario di rischio in argomento, che consistono nella verifica relativa all’omessa presentazione del modello “ADI-Com Esteso” per tutte le domande di ADI in stato “accolta” nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.
In caso di omessa comunicazione, la procedura ADI provvede a sospendere l’erogazione del beneficio, nel quale risulti:
– la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
– che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.
L’INPS segnala anche che in base ai criteri sopra illustrati, verranno effettuati controlli anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze.
Sospensione della prestazione e decadenza
Le domande individuate tramite l’applicazione dello scenario di rischio in commento con le modalità indicate precedentemente sono poste in stato “sospesa”, con la motivazione procedurale: “Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)” e l’indicazione in nota del/dei rapporti di lavoro individuati.
La presentazione del modello “ADI-Com Esteso” determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, laddove necessario. La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.
Qualora entro 3 mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza.