Focus su: EVR; welfare-buoni spesa; indennità sostituiva di mensa; indennità di reperibilità; indennità per lavori disagiati; vitto in trasferta; decorrenza e durata
Il 6 giugno 2023 Ance Novara Vercelli, con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Novara e VCO, hanno rinnovato la contrattazione integrativa provinciale di Novara, circa gli istituti contrattuali di seguito enunciati:
Indennità sostituiva di mensa
Da giugno 2023, l’indennità sostituiva di mensa per i lavoratori non in trasferta viene riconosciuta sia per il personale operaio e sia per gli impiegati in una quota giornaliera di euro 5,29. Tale indennità è corrisposta a condizione che siano state lavorate almeno 4 ore nell’arco della giornata.
Vitto in trasferta
Oltre i 15 km dal centro del Comune di assunzione del lavoratore e della lavoratrice, nei limiti territoriali indicati nel CIPL del 20 dicembre 2012, dal mese di giugno 2023 viene rimborsato un importo netto giornaliero pari ad euro 12,00 per il consumo di un pasto caldo, previa presentazione di idonea documentazione di spesa.
Indennità per lavori disagiati
In aggiunta alle indennità previste dal CCNL vengono istituite da giugno 2023 le seguenti indennità:
a) indennità per lavoro in quota su corda di euro 0,50 orari;
b) indennità per lavori di asfaltatura (asportazione pavimentazione, preparazione base, posa di conglomerato bituminoso, binder, ripristino segnaletica orizzontale) di euro 0,10 orari.
Tali indennità vengono assorbite da eventuali somme erogate in forza di nuove previsioni contrattuali.
Indennità di reperibilità
L’indennità di reperibilità giornaliera, istituita con il contratto provinciale di lavoro sottoscritto il 20 dicembre 2012, dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023, viene sostituita da un’indennità di reperibilità settimanale.
Questa ammonta ad una somma di euro 70,00 settimanali per i lavoratori chiamati alla reperibilità per periodi complessivamente superiori a 2 mesi anche non consecutivi, considerando come mese intero un periodo di 30 giorni, nel corso di un anno di esercizio della Cassa Edile.
In caso di reperibilità richiesta per periodi pari o inferiori, l’importo aumenta ad euro 90,00, per le sole settimane in cui cada una festività infrasettimanale prevista dal CCNL.
Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile dello Retribuzione (EVR) ha vigenza dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2025, nella misura del 4% del minimo retributivo mensile lordo in vigore alla dato del 1° marzo 2022, di cui alla tabella sottostante.
Livello | Minimo al 1° marzo 2022 | 4% |
7 | 1894,71 | 75,79 |
6 | 1705,23 | 68,21 |
5 | 1421,02 | 56,84 |
4 | 1326,31 | 53,05 |
3 | 1231,56 | 49,26 |
2 | 1108,41 | 44,34 |
1 | 947,36 | 37,89 |
Tale emolumento non incide su alcun ulteriore istituto retributivo compreso il Tfr.
Ai fini della sua quantificazione vengono a determinarsi, sulla base dei criteri di seguito definiti, gli importi lordi territoriali per ciascun livello di inquadramento. Di questi importi territoriali si ricaveranno poi quelli aziendali.
Gli importi territoriali vengono altresì determinati in funzione dei 4 indicatori riportati nella seguente tabella con le relative incidenze ponderali in percentuale sul totale.
Indicatore | Incidenza % |
1. Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara | 25 |
2. Totale del monte salari annuo denunciato alla Casso Edile di Novara | 25 |
3. Totale delle ore denunciate alla Cassa Edile di Novara | 25 |
4. Totale delle ore di cassa integrazione guadagni rapportato al numero di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara | 25 |
L’erogazione dell’EVR è subordinata alla verifica annuale degli indicatori entro il mese di aprile di ciascun anno di corresponsione dell’anno di bilancio Cassa Edile (1 ottobre – 30 settembre) successivo a quello di maturazione.
Qualora due dei suddetti parametri risultino pari o positivi, l’EVR viene comunque riconosciuto nella misura del 30%. Nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, viene riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore o due dei parametri pari o positivi, tale emolumento viene riconosciuto sino al 100%.
Welfare – Buoni spesa
Si conviene per il solo anno 2023 che le Aziende nel mese corrente mettano a disposizione dei beneficiari aventi diritto un ammontare a titolo di welfare non erogabile in denaro, pari a 250,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Avranno diritto a detto importo i lavoratori assunti in forza con un rapporto subordinato, non in prova alla data di sottoscrizione del presente Accordo a condizione che vengano impiegati per tutto o in parte del mese di luglio. Questo può inoltre esser erogato anche mediante Carte Buoni Spesa non incidendo su alcuno dei singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal CCNL, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il Tfr.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore nella provincia di Novara dal mese successivo a quello in cui è stato sottoscritto fino al 30 settembre 2025, confermando altresì gli istituti normativi ed economici già in vigore.
Qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della data summenzionata, il Verbale avrà ultrattività e si intenderà così tacitamente prorogato di anno in anno (1 ottobre – 30 settembre).
Con un preavviso di almeno tre mesi dal termine di ciascun anno di proroga, le Parti possono dare disdetta scritta.