L’INPS fornisce le prime indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura (INPS, circolare 27 dicembre 2022, n. 137).
L’INPS ha comunicato le modalità di accesso al beneficio previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 162/2021. Si tratta di un esonero contributivo determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro del settore privato che consegua la certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).
In particolare, le istruzioni rilasciate dall’Istituto riguardano i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (50 milioni di euro per il 2022).
Le condizioni di accesso
Il diritto alla fruizione dell’esonero, oltre che al conseguimento della certificazione di parità di genere, è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla normativa, ovvero: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’INPS segnala anche che la misura di esonero in questione non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e si ritiene che sia anche cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Le modalità di accesso
I datori di lavoro in possesso della certificazione in oggetto, conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto sul sito dell’Istituto. Le domande possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
Nella circolare, infine, sono indicate anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva> e <ListaPosPA> del flusso Uniemens e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola, oltre che le istruzioni contabili.