Le Commissioni Contrattuali hanno aggiornato i capitoli relativi alla sfera di applicazione, classificazione dei lavoratori e alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante
I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le associazioni datoriali artigiane Anaepa, Cna, Fiae e Claai, hanno sottoscritto il 5 settembre 2023 il verbale di accordo sull’aggiornamento contrattuale sui capitoli “Sfera di applicazione”, “Articolo 77- Classificazione dei lavoratori” e “Allegato D – Disciplina Apprendistato Professionalizzante”. L’accordo siglato dalle Parti Sociali è frutto dei lavori delle Commissioni Contrattuali previste dal rinnovo del 4 maggio 2022.
Tra le principali novità dal punto di vista normativo si segnala l’aggiornamento delle attività relative alla sfera di applicazione e la nuova suddivisione delle stesse in:
– Progettazione e Costruzione;
– Ristrutturazione, Manutenzione, Risanamento Conservativo e Ripristino, Efficientamento energetico, Edilizia antisismica;
– Preparazione e Posa in opera;
– Costruzione e Manutenzione Servizi;
– Costruzione e Manutenzione Infrastrutture e Reti di Servizi;
– Movimento Terra e Aree boschive;
– Movimento Terra e Aree boschive;
– Opere di Demolizione e Rimozione;
– Opere di Restauro, Risanamento conservativo e corredo urbano.
La razionalizzazione ha comportato inoltre l’introduzione di nuove figure professionali e di attività anche legate alle nuove tecnologie di costruzione.
Per quanto riguarda la classificazione dei lavoratori (art. 77) il predetto aggiornamento ha previsto l’introduzione ai livelli 7, 6 e 5 delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia, nonchè l’introduzione delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4 e 3 ed il riconoscimento di livelli superiori per alcune mansioni.
Infine è stata aggiornata, con decorrenza 1° ottobre 2023, la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante, con l’aumento delle percentuali retributive per i gruppi 2 e 4.
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
1° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 |
2° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 | – |
3° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 96 | – | – |
4° | 74 | 76 | 79 | 86 | 91 | 96 | – | – | – | – |
Al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti per i gruppi 1, 2 e 3 è stato altresì introdotto l’Apprendistato Professionalizzante Specialistico. Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti sarà il seguente:
– gli apprendisti operai del 1°gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5°livello;
– gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° 4°livello;
– gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.