Artigiani e commercianti e Gestione separata: modalità di compilazione del Quadro RR

Fornite le istruzioni cui devono attenersi questi lavoratori per la presentazione del modello “Redditi 2024-PF”  (INPS, circolare 14 giugno 2024, n. 72).

L’INPS ha illustrato le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995).

Infatti, l’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’articolo 18, comma 4 del medesimo decreto prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Modalità di compilazione del Quadro RR

Nella circolare in commento vengono indicate separatamente le modalità di compilazione del Quadro RR per le diverse categorie di soggetti iscritti alle gestioni previdenziali indicate: artigiani ed esercenti attività commerciali che devono compilare la sezione I; i professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” e III “Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021”).

Termini e modalità di versamento

L’INPS fa presente che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Pertanto, per l’anno in corso, entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica) o entro il 31 luglio 2024 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2023 e primo acconto per l’anno 2024 ed entro il 2 dicembre 2024 (poiché il 30 novembre 2024 cade di sabato) per il secondo acconto 2024.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 1/2024, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2023 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16 dicembre 2024. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA, sia per i soggetti privi di partita IVA.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2024 e il 30 luglio 2024 (saldo 2023 e primo acconto 2024) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2 del D.P.R. n. 435/2001, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.

Infine, la circolare in argomento include le istruzioni per la rateizzazione e la compensazione per le diverse categorie di soggetti già citati.

 

Donne disoccupate vittime di violenza, rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI” (INPS, messaggio 14 giugno 2024, n. 2239).

Dopo la circolare n. 41/2024, l’INPS torna a occuparsi dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. In effetti, la Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha stabilito all’articolo 1, comma 191, per i datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026 questa categoria di donne, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo “ERLI” presente all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni” del sito istituzionale dell’INPS, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

– l’indicazione della lavoratrice assunta;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in relazione alle lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono valorizzare, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

–       nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

–       nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Nel messaggio INPS in commento sono anche presenti le istruzioni per l’esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> e <ListaPosPA> del flusso UniEmens.

 

CCNL Bancari Credito Cooperativo: nuovo incontro per il rinnovo

I sindacati chiedono il recupero degli arretrati, la riduzione dell’orario di lavoro ed il recupero dell’adeguamento tabellare

Si è tenuto lo scorso 13 giugno il sesto incontro  tra Federcasse e le Organizzazioni Sindacali First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca sul rinnovo del CCNL Bancari Credito Cooperativo.
Le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato le modifiche e le integrazioni al testo proposto da Federcasse durante l’incontro del 30 maggio, in particolare hanno richiesto: 
– il recupero dell’adeguamento tabellare;
– il recupero degli arretrati;
– il secondo avanzamento di carriera;
– la riduzione dell’orario di lavoro;
– una maggiore tutela delle salute e sicurezza (stress lavoro correlato).
Federcasse non si ritiene propensa all’accettazione di tutte le proposte esposte dai sindacati mentre vuole incentrare i prossimi incontri su due tematiche il Fondo di Solidarietà e il Fondo di Sostegno al Reddito.
I prossimi incontri sono fissati per  il 25, 27 e il 28 giugno.

Ebinter Umbria: al via il nuovo bando 2024 per formazione e solidarietà

Stanziati fondi per mezzo milione di euro per il sostegno alle imprese e ai dipendenti 

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha dato il via al nuovo bando 2024, stanziando un importo pari a 648.000,00 euro per la formazione di imprenditori e dipendenti e 170.000,00 euro per il Fondo di solidarietà. Lo scorso anno, le risorse messe a bilancio sono state pari a 529.000,00 euro, che sono serviti per dare vita a 190 corsi finanziati che hanno visto la partecipazione di 1.805 persone; con un coinvolgimento di 327 aziende che hanno preso parte ai corsi obbligatori in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, nel 2023 sono stati stanziati fondi per l’aiuto alla genitorialità, per l’evoluzione digitale, aiuti per i figli invalidi o per i lavoratori invalidi. Mentre, oltre 78.000,00 euro sono serviti per finanziare 69 imprese di cui: 47 per la stabilizzazione occupazionale e 22 con il contributo per le spese in sicurezza nei luoghi di lavoro.

CCNL Consorzi agricoli: stop alle trattative di rinnovo del contratto

Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale

Dopo cinque mesi dall’apertura del negoziato tra Fai-Flai-Uila e Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare, le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso, si sono interrotte. 
Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale. Per le OO.SS. la richiesta economica, inclusa nella piattaforma sindacale, ha lo scopo di salvaguardare la crescita dei salari per il prossimo quadriennio, recuperando anche la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. I Sindacati hanno rappresentato inoltre la necessità di restituire valore alla professionalità e all’impegno di lavoratrici e lavoratori essenziali per la produzione delle eccellenze del nostro Made in Italy, che meritano risposte adeguate e utili al rinnovo del contratto anche nel comparto della cooperazione agricola. 
La delegazione trattante di Fai-Flai-Uila ha già definito le iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso il blocco degli straordinari e di tutte le flessibilità a partire da oggi 17 giugno, assemblee in tutti i siti produttivi e la proclamazione di una giornata di sciopero nazionale il prossimo 1° luglio che sarà articolata a livello territoriale.