CCNL Oreficeria Industria: l’adeguamento IPCA stabilisce nuovi minimi retributivi



Da giugno sono previsti nuovi minimi tabellari sulla base dell’adeguamento IPCA 


Il 17 giugno scorso Federorafi, Film, Fiom e Uil si sono incontrate per definire la quota di incremento retributivo complessivo relativo alla dinamica consuntiva dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importanti. L’adeguamento, stabilito ai sensi e per effetto dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, è in vigore dal 1° giugno 2024, stabilendo di fatto nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore legato all’oreficeria. Gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili sono i seguenti. 


































Categorie Incrementi mensili dal 1° giugno 2024 (comprensivi dell’incremento stabilito

dal verbale di accordo del 23/12/2021) in Euro

Minimi Mensili

Dal 1° giugno 2024 (in Euro)

2^ 100,32 1.554,19
3^ 110,52 1.712,33
4^ 115,00 1.781,71
5^ 122,86 1.903,47
5^ Super 131,14 2.031,66
6^ 140,97 2.184,01
7^ 153,28 2.374,71

All’interno del verbale viene precisato che in virtù del fatto che nel 2023 l’adeguamento IPCA risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese di dicembre 2024 dall’accordo sopra indicato, i minimi tabellari in vigore dal mese di dicembre 2024 restano quelli fissati alla data del verbale del 17 giugno e gli stessi sostituiscono, a tutti gli effetti, i valori dei minimi retributivi previsti dal 1° dicembre 2024 dalla tabella dei minimi di cui all’accordo del 23 dicembre 2021. 

CCNL Agricoltura Impiegati: siglato il rinnovo

Rinnovato il contratto nazionale che interessa oltre 22mila lavoratori del comparto

Il 18 giugno 2024, le Parti sociali Confederdia, Fai-Cisl, Fai-Cgil, Uila-Uil con Confagricoltura, Coldiretti e Cia, hanno siglato il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023 e valido per il quadriennio 2024-2027, volto a rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e valorizzare la professionalità dei dipendenti del comparto.
Invero, viene definito un aumento salariale pari al 6,9%, di cui 5% corrisposto a partire dal 1° aprile 2024 (e pertanto già nella disponibilità della prossima busta paga) e il restante 1,9% dal 1° gennaio 2025. E’ previsto, inoltre, l’incremento di 50,00 euro del contributo a carico dei datori di lavoro per il fondo di assistenza sanitaria integrativa, che passa da 470,00 euro a 520,00 euro, e la proroga del contributo aggiuntivo di 10,00 euro mensili a carico dei datori di lavoro per tutta la vigenza contrattuale. 
Sul versante del connubio vita privata – lavoro, sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi:
– permessi retribuiti per l’assistenza degli anziani e la malattia dei bambini fino a 8 anni;
– 6 mesi di aspettativa fruibili in caso di patologie oncologiche e grandi interventi chirurgici;
– 3 giorni di permessi retribuiti ad evento in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, convivente o parente entro il secondo grado, ed in caso di decesso di un affine di primo grado. 
Infine, dal punto di vista normativo, i sindacati sottolineano l’introduzione di diversi e nuovi profili professionali, al fine di valorizzare le competenze e le professionalità dei lavoratori e la regolamentazione dello smart working.

 

 

La realtà virtuale nei percorsi formativi e di aggiornamento

Indicazioni sull’impiego delle nuove tecnologie come metodo di apprendimento e di verifica finale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 23 maggio 2024, n. 3).

L’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. È questo l’argomento toccato dalla risposta in argomento della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò anche a fronte di quanto previsto dal D.L. n. 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo 37 relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

Al riguardo, la Commissione ha ricordato che l’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ha stabilito che la metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

– garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

– favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

– prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

– favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali.

L’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, ha individuato altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

La Commissione, infine, ha richiamato l’articolo 20 del D.L. n. 36/2022, che ha previsto la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto che le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento vadano ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa e attualmente vigenti in materia, rinviando, in particolare, a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

 

Indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo: ricorsi e istanze di riesame

Fornite le istruzioni in materia di termini e modalità procedurali (INPS, messaggio 17 giugno 2024, n. 2258).

L’INPS ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, misura prevista dal D.Lgs. n. 175/2023 per sostenere questa categoria, in considerazione della specificità delle loro prestazioni.

In particolare, l’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 ha introdotto l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

L’articolo 8 ha invece previsto, in via transitoria, che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022 per le sole domande presentate all’INPS entro la data, prevista a pena di decadenza, del 15 dicembre 2023. L’istruttoria e la liquidazione delle domande presentate sono attualmente in corso.

Al riguardo, l’INPS specifica che la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. 

Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli istituti di patronato, sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Peraltro, il messaggio in argomento riporta in allegato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Questa funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Poi, cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

I ricorsi amministrativi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

– direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Ricorsi amministrativi” e autenticandosi con la propria identità digitale;

– tramite gli istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall’INPS.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della struttura territoriale dell’INPS, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

L’esecuzione delle decisioni adottate dai comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell’articolo 46 della Legge n. 88/1989.

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Infine, nel messaggio in argomento viene anche descritto il regime della decadenza sostanziale.

 

CCNL Agenzie di Somministrazione: riparte la trattativa

Dopo otto mesi di stallo si riprende la trattativa che interessa 550 mila lavoratori 

Nei giorni scorsi è stata comunicata la riapertura delle trattative che interessa  oltre 550 mila lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.
La Nidil-Cgil, la Felsa-Cisl e Uiltemp hanno, infatti, stabilito insieme alle associazioni datoriali di riprendere il negoziato discutendo in merito a tutte le rivendicazioni contenute nella piattaforma sindacale. 
Secondo i sindacati si deve, innanzitutto, discutere sull’essenzialità del fondo di solidarietà che eroga prestazioni essenziali per i lavoratori.
I sindacati si ritengono, comunque, soddisfatti delle riprese negoziali, affermando che la contrattazione collettiva fosse un efficace strumento attraverso il quale si migliorano le condizioni di vita e di lavoro.