Aspetti economici del CIPL Edilizia Industria Venezia



 


Dal 1° settembre 2022 entra in vigore il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.


Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.


Mensa operai e impiegati


L’azienda concorre alle spese della mensa in ogni caso in misura non superiore a € 12,00 giornaliere fino ai 31 dicembre 2023, poi dal 1 gennaio 2024 tale misura aumenterà automaticamente a € 13,00 salvo trattamenti di miglior favore accordati dall’azienda. Vista la specificità del territorio, si concorda che a partire dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese che lavorano o hanno cantieri nel centro storico di Venezia e isole della Laguna il costo sia di € 13,00 giornaliere.


Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione per gli operai, per gli autisti, per gli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri, l’indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 giornaliera o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile fino a € 8,00 solo se fornito in forma elettronica.


Trasferta: operai/impiegati


L’indennità giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, all’operaio o impiegato è erogata per le tre fasce con le seguenti misure giornaliere per andata e ritorno:


a) 1.a fascia: 17,00 € a/r


b) 2.a fascia: 27,00 € a/r


c) 3.a fascia: 31,00 € a/r


L’indennità giornaliera di trasferta non è dovuta nei caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, impiegato in servizio comandato o quando, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Qualora l’operaio o impiegato in trasferta si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di lavoro ma non guidi (così detto “passeggero trasportato”) l’indennità giornaliera di trasferta è quantificata in relazione alle tre fasce:


a) 1.a fascia: 8,50 € a/r


b) 2.a fascia: 14,50 € a/r


c) 3.a fascia: 18,50 € a/r


Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dai momento dì arrivo ai cantiere dì destinazione.
Nella medesima ipotesi, all’operaio o impiegato che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda per trasportare i colleghi il rimborso giornaliero di trasferta è attribuito nella stessa misura fissata all’operaio o impiegato in trasferta rispettivamente


a) 1.a fascia: 17,00 € a/r


b) 2.a fascia: 27,00 € a/r


c) 3.a fascia: 31,00 € a/r


Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.


Reperibilità aziendale


La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall’azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro. I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono per iscritto alla richiesta del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall’orario di lavoro normalmente praticato dall’impresa, è fissata, a decorrere dall’1 settembre 2022, nelle seguenti misure minime giornaliere:


Compenso giornaliero:







16 ore


giorno lavorato

24 ore


giorno libero

24 ore


giorno festivo

€ 7,00 € 9,00 € 12.00


In caso di disponibilità alla reperibilità, l’azienda adotterà criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva nel mese, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la prima settimana, le indennità sopra riportate verranno così aumentate:







16 ore


giorno lavorato

24 ore


giorno libero

24 ore


giorno festivo

€ 9,00 € 12,00 € 16,00

Dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale


Dal 1° del mese è operativa la procedura per presentare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotto nel 2021 nell’area riservata dei “Servizi Enpacl online” (Enpacl, comunicato 1 settembre 2022).

Da giovedì 1° settembre è disponibile nell’area riservata dei “Servizi ENPACL on line” la procedura per rendere la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2021.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a venerdì 30 settembre.


Per generare i relativi “pagoPA” (oppure i tracciati del modello F24), occorre collegarsi all’area riservata, sezione “Contribuzione”, voce ‘Obbligatoria anno 2022’.

Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore


5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).


La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.


I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.


La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.


Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

Giornalisti autonomi: comunicazione reddituale all’Inpgi entro il 30/09

Entro il 30 settembre 2022, tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi sono tenuti a presentare all’Istituto una comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021 (INPGI – Circolare n. 8/2022).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2021 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
– libero-professionale con Partita IVA;
-·come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.


La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi all’area riservata del sito www.inpgi.it, utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali. La procedura è attiva tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La comunicazione deve essere presentata anche dai giornalisti che pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, anche in assenza di reddito autonomo è possibile procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2021, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2021.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre la scadenza è dovuta un’apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indica le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo; in sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre.

Edilizia Industria Torino: accordo per la determinazione dell’EVR 2022



Firmato il 16/6/2022, tra il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR anno 2022


Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Torino, si sono incontrate per la verifica dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) e per la determinazione degli importi eventualmente da erogare.
Con la firma dell’accordo 16/6/2022, si è convenuto quanto segue:


1) Gli indicatori medi per il triennio 2019/2021, a confronto di quelli 2018/2020, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nell’Accordo Provinciale 20 aprile 2021, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi;


2) Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 luglio 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2019/2021 su media 2018/2020 ), con le modalità di cui all’allegato VIII dell’Accordo 20 aprile 2021;


3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’EVR nella misura di cui alla Tabella 1. In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta di cui alla Tabella 2. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’EVR.


TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 4%


Importi orari EVR operai anno 2022





















OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,25 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,22 euro
Operaio comune – 1° livello 0,19 euro
Custodi B 0,17 euro
Custodi C 0,15 euro


Importi mensili EVR impiegati anno 2022
























IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 65,23 euro
6° livello 58,71 euro
5° livello 48,92 euro
4° livello 45,66 euro
3° livello 42,40 euro
2° livello 38,16 euro
1° livello 32,61 euro


TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 2,6%


Importi orari EVR operai anno 2022 – misura ridotta





















OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,16 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,14 euro
Operaio comune – 1° livello 0,12 euro
Custodi B 0,11 euro
Custodi C 0,10 euro


Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – misura ridotta
























IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 42,40 euro
6° livello 38,16 euro
5° livello 31,80 euro
4° livello 29,68 euro
3° livello 27,56 euro
2° livello 24,80 euro
1° livello 21,20 euro