Indennità di maternità/paternità lavoratori autonomi: richiesta di estensione


È stata implementata la procedura di domanda dell’indennità di maternità/paternità da parte dei lavoratori autonomi, consentendo di richiedere la fruizione dell’indennità per ulteriori 3 mesi (Inps – Messaggio 11 aprile 2022, n. 1605).

Dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata Inps, la possibilità di fruire dell’indennità di maternità/paternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Il beneficio può essere richiesto da lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (art. 1, co. 239, della Legge di Bilancio 2022).
Per consentire l’acquisizione della dichiarazione di voler fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità, l’Inps ha implementato la procedura telematica delle domande.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per richiedere l’estensione di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda può riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo “ordinario” di maternità è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022. Nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, la procedura esclude automaticamente l’indennizzo degli ulteriori 3 mesi.

Nuovo regolamento Sanimoda nell’industria della Moda

Approvato dal C.d.A. del 21 gennaio 2022 il Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda (Sanimoda).

Il suddetto regolamento si applica ai lavoratori dei seguenti CCNL:
– Tessile e Abbigliamento
– Occhiali e occhialeria
– Calzaturiero
– Spazzole, Pennelli e Scope
– Penne, Matite e articoli affini
– Pelletteria
– Giocattoli e modellismo
– Concerie Industriali.
Sono iscritti a SANIMODA, in qualità di Associati:
a. le imprese che applicano i suddetti CCNL, con lavoratori iscritti al Fondo
b. i lavoratori a tempo pieno o parziale (part-time), come indicato nei CCNL in vigore. In particolare, salvo modifiche future, i Contratti concordano di indicare come soggetti che devono essere iscritti i dipendenti non in prova delle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
– a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)
– a tempo determinato così come previsto dai CCNL di riferimento
– a domicilio e a chiamata che prestino la loro opera per l’Azienda con continuità.
A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre)
– i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati. In caso di passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, possono mantenere l’iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato uno dei suddetti CCNL.
Nei casi di lavoratori a tempo parziale, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale.
Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro part-time, disciplinati dai CCNL elencati all’art. 1 del presente Regolamento, l’iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall’Azienda con il contratto che prevede l’orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre agli Associati, i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
a. Il coniuge fiscalmente a carico e il convivente more uxorio (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 36) o unito civilmente il cui reddito complessivo annuo (intendendosi quello di imposta) non deve essere superiore a € 2.840,51 (DPR n. 917/1986 punto 2 o quello pro tempore vigente)
b. I figli minorenni del lavoratore iscritto limitatamente a specifiche garanzie dettagliate nel piano sanitario a cui si rimanda.
Il diritto alle prestazioni sanitarie del Fondo dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente. I componenti del nucleo familiare perdono quindi la possibilità di fruire delle prestazioni sanitarie quando l’iscritto esce dalla copertura sanitaria.
La quota di contribuzione è a carico dell’Azienda ed è prevista dal CCNL di riferimento in vigore.
La contribuzione è trimestrale e spetta ai dipendenti in base al loro stato occupazionale del primo giorno lavorativo del trimestre a cui si riferisce.
a. 20/01 per il primo trimestre dell’anno (gennaio, febbraio, marzo)
b. 20/04 per il secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno)
c. 20/07 per il terzo trimestre dell’anno (luglio, agosto, settembre)
d. 20/10 per il quarto trimestre dell’anno (ottobre, novembre, dicembre).
La contribuzione deve essere versata tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato a SANIMODA indicato sul sito www.sanimoda.it.

Nuovi codici Ateco: l’Inps adegua i codici CSC



Con il Messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, l’INPS ha istituito codici statistici contributivi (CSC) corrispondenti alla nuova classificazione delle attività economiche individuata dall’ISTAT con l’aggiornamento 2022 dei codici ATECO 2007


L’Inps ha reso noto l’implementazione della procedura di Iscrizione e Variazione azienda in seguito alle modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, contenute nell’Aggiornamento ISTAT 2022.
Le modifiche introdotte dall’ISTAT riguardano principalmente:
– la creazione di nuovi codici ATECO, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
– la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) e delle note esplicative di alcuni codici ATECO già esistenti.
Per ciascuno dei nuovi codici ATECO l’Inps ha istituito i corrispondenti CSC, mentre per i codici ATECO modificati non sono state previste variazioni relativamente ai CSC già attribuiti in relazione alle attività economiche per come erano precedentemente declinate.


Di seguito si riportano i nuovi Ateco con i corrispondenti codici CSC.


SEZIONE “C” – MANIFATTURE


Il codice Ateco 16.23.20 (Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia) è stato sostituito da due nuovi codici Ateco:











ATECO

Descrizione

CSC

16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno 10305
40305
16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere) 10305
40305


Inoltre, sono stati creati i seguenti codici Ateco:











ATECO

Descrizione

CSC

24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato 10504
40504
27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste 10644
40644


SEZIONE “F” – COSTRUZIONI


È stato istituito il nuovo codice Ateco







ATECO

Descrizione

CSC

43.21.04 Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste) 11307 (c.a. 3N)
41307 (c.a. 3P)


SEZIONE “I” – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE


Sono stati creati i seguenti codici Ateco:











ATECO

Descrizione

CSC

55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche 11901
12001
12101
50102
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche 11901
12001
12101
50102


SEZIONE “M” – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE


Sono stati creati i seguenti codici Ateco:



























ATECO

Descrizione

CSC

71.20.23 Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli 70701
74.90.13 Consulenza agraria fornita da periti agrari 70708
74.90.14 Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura 70708
74.90.31 Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti 70708
74.90.32 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica 70708
74.90.33 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica 70708


Con la creazione del codice Ateco 74.90.13, il codice già esistente 74.90.12 è stato modificato da “Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari” in “Consulenza agraria fornita da agrotecnici”.


SEZIONE “R” – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO


Il codice Ateco 93.21.00 (Parchi di divertimento e parchi tematici) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco











ATECO

Descrizione

CSC

93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi 11808
70708
93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati 11808
70708


Sezione “S” – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI


È stato istituito il nuovo codice Ateco







ATECO

Descrizione

CSC

96.01.30 Attività di lavanderie self-service 70708


Con la creazione del codice 96.01.30, il codice già esistente 96.01.20 è stato modificato da “Altre lavanderie, tintorie” in “Attività di lavanderie, tintorie tradizionali”.


SEZIONE “T” – DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO, PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO


Il codice Ateco 97.00.00 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco











ATECO

Descrizione

CSC

97.00.01 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i condomini) 70706
97.00.02 Attività di condomini 70601

Covid 19: proroga iniziative straordinarie del Fondo Sani.in.Veneto

Siglato il verbale di proroga delle iniziative straordinarie SANI.IN.VENETO MAICOSìVICINI E RIAPRIRE SICURI che erano in scadenza al 31.3.2022.

Pur essendo intervenuto il termine, con il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza COVID19, permane un dato di contagi significativo per cui il DL n. 24 del 24 marzo 2022 ha previsto comunque misure per il contenimento del contagio.


Su tale scia l’accordo prevede:
– proroga della campagna MAICOSìVICINI FINO AL 31 maggio 2022 portando il limite della copertura della diaria in caso di isolamento o quarantena ad un massimo di 7 giorni per gli interventi dal 1.4.2022 al 31.5.2022;
– prorogati fino al 31.5.2022 gli interventi previsti nell’accordo del 9.11.2021 relative ai saggi diagnostici e rimborso per le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di mascherine chirurgiche e FFP2;
– Per le pratiche  previste dal precedenti accordi la scadenza ultima di presentazione e invio al fondo è prorogata al 31.5.2022 mentre la scadenza per le prestazioni come previste dal nuovo accordo per eventi intervenuti dal 1.4.2022 al 31.5.2022 è fissata al 31.7.2022.


Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per omessa vigilanza


L’omessa adozione delle idonee misure protettive e l’insufficiente controllo e vigilanza circa l’uso delle stesse da parte del dipendente costituisce inadempimento agli obblighi protettivi del datore e pone in capo a questi in via esclusiva la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore (Cassazione, Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11227).


La Corte d’appello territoriale ha accolto la domanda del lavoratore di risarcimento del danno conseguito ad infortunio sul lavoro nei confronti della società datrice di lavoro, condannando quest’ultima al pagamento di una somma prevista a titolo di danno biologico, comprensiva di danno morale e previa personalizzazione del danno.
Nello specifico, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di vigilanza dell’impresa che non aveva sorvegliato che lo spostamento del pezzo lavorato dal lavoratore, di peso pari a 25 kg, fosse effettuato in coppia da due operai (e non dal solo lavoratore); avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.


La suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando le valutazioni operate dalla Corte territoriale, secondo la quale, nonostante la sussistenza di una direttiva datoriale che prescriveva che la movimentazione dei pezzi di ceramica superiori a 25 kg fosse effettuata da una coppia di operai (e non da uno solo), risultava accertata la responsabilità del datore di lavoro, in quanto questi non impediva fattivamente (ad esempio, sanzionando le violazioni) la movimentazione da soli dei carichi; risultava, altresì,essere stata accertata la carenza di direttive con riguardo allo spostamento di pezzi pari a 25 kg (come nel caso di specie) e l’assenza di prova circa l’ impossibilità di meccanizzare il passaggio dei pezzi di ceramica dal tornio al carrello.
Al riguardo, i giudici hanno ribadito il principio di diritto secondo cui il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull’adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.


La Corte, inoltre, pronunciandosi su ulteriore motivo di ricorso, col quale la società aveva ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel determinare discrezionalmente l’entità del danno, ha stabilito che, in presenza di un danno alla salute, sia ammessa la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni morali, rappresentati dalla sofferenza interiore.


Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha condiviso le conclusioni raggiunte nel giudizio di secondo grado, secondo cui la lesione del diritto alla salute, nel caso in questione, ha determinato ulteriori danni morali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti ad un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, potendosi dunque ritenere ravvisabile in capo al lavoratore una elevata personalizzazione, in quanto lo stesso aveva subìto l’ulteriore grave danno di natura patrimoniale consistente nella perdita del lavoro in seguito all’infortunio e nella permanente inidoneità acquisita allo svolgimento delle mansioni per le quali si era specializzato.