Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie

Scadenza del terzo trimestre al Fondo Easi previsto dal CCNL CED


 


Scade  il 16 luglio il termine entro il quale va effettuato il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al terzo triemestre (1° luglio – 30 settembre) per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

La quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.
La quota una tantum per l’iscrizione è pari a euro 40,00 a totale carico dell’azienda.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
-16 gennaio: trimestre 1° gennaio – 31 marzo
-16 aprile: trimestre 1° aprile – 30 giugno
-16 luglio: trimestre 1° luglio – 30 settembre
-16 ottobre: trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”.  La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.


Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina


Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.


Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).

Provvedimento disciplinare: legittime le indagini preliminari del datore


In tema di sanzioni disciplinari non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, a condizione che, all’esito delle indagini, il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771).


Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nell’ambito del giudizio instaurato su ricorso proposto da un lavoratore, al quale era stato contestato di avere abusivamente e clandestinamente introdotto nel punto vendita di cui aveva la responsabilità la prassi delle c.d. fatture transitorie pro-forma a favore di clienti privilegiati in forza delle quali aveva consegnato della merce senza emettere alcun documento fiscalmente valido, concedendo sistematicamente una anomala dilazione nel pagamento anche di diversi mesi, in assenza di preventiva autorizzazione della direzione.


La Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato dalla società alle cui dipendenze il predetto lavorava come direttore di punto vendita.
La condotta del lavoratore, in particolare, era stata qualificata come grave violazione degli obblighi previsti dall’art. 220, co. 1 e 2 del c.c.n.l. applicato, idonea a legittimare il licenziamento in tronco.


Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti fosse insanabilmente viziato dal comportamento dei rappresentanti aziendali, non conforme agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto questi ultimi, prima di incardinare il procedimento, avevano indotto il dipendente a sottoscrivere una dichiarazione contenente ammissioni di colpa rispetto ai comportamenti poi contestati a cui i giudici di merito avevano erroneamente attribuito un valore confessorio.
Gli stessi rappresentanti aziendali, inoltre, ad avviso del lavoratore, nel momento in cui avevano invitato il lavoratore a rendere una dichiarazione scritta sulla asserita irregolarità nella gestione delle fatture, avevano formulato una vera e propria contestazione disciplinare orale, in violazione del diritto di difesa del lavoratore e dell’articolo 7 St. Lav..


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali.
Inoltre, qualora in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si configura alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari.
Da tanto discende che debba escludersi che l’avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l’inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso.
Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno evidenziato che nel caso in argomento nessuna violazione di legge potesse attribuirsi alla società datoriale, dal momento che il colloquio preliminare era stato seguito dalla rituale contestazione di addebito, a fronte della quale il lavoratore aveva esercitato il proprio diritto di difesa.

Una Tantum a luglio per il CCNL Autoferrotranvieri



13 LEG 2022 Erogata, nel mese di luglio, la prima tranches di una tantum per i dipendenti del CCNL Autoferrotranvieri


Lo scorso maggio, le parti firmatarie hanno sottoscritto un accordo che ha previsto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, una somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250).


Dette somme vengono riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.


La somma una tantum:


– è rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022;


– è riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale;


– è erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022 nell’ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;


– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo dei T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.


 


























































































































































































































P

A


R

VALORE

COMPLESSIVO


UNA TANTUM

UNA TANTUM

1° TRANCHES


con la retribuzione


LUG-22

UNA TANTUM

2° TRANCHES


con la retribuzione


nov-22

VALORE

COMPLESSIVO


UNA TANTUM  SOGGETTO A


TASSAZIONE SEPARATA

A B C D= (A : 18 x 12)
250 714,28 357,14 357,14 476,19
230 657,14 328,57 328,57 438,09
210 600,00 300,00 300,00 400,00
207 591,42 295,71 295,71 394,28
205 585,72 292,86 292,86 390,48
202 577,14 288,57 288,57 384,76
193 551,42 275,71 275,71 367,61
190 542,86 271,43 271,43 361,91
188 537,14 268,57 268,57 358,09
183 522,86 261,43 261,43 348,57
180 514,28 257,14 257,14 342,85
178 508,58 254,29 254,29 339,05
175 500,00 250,00 250,00 333,33
170 485,72 242,86 242,86 323,81
165 471,42 235,71 235,71 314,28
160 457,14 228,57 228,57 304,76
158 451,42 225,71 225,71 300,95
155 442,86 221,43 221,43 295,24
154 440,00 220,00 220,00 293,33
153 437,14 218,57 218,57 291,43
151 431,42 215,71 215,71 287,61
145 414,28 207,14 207,14 276,19
143 408,58 204,29 204,29 272,39
140 400,00 200,00 200,00 266,67
139 397,14 198,57 198,57 264,76
138 394,28 197,14 197,14 262,85
135 385,72 192,86 192,86 257,15
130 371,42 185,71 185,71 247,61
129 368,58 184,29 184,29 245,72
123 351,42 175,71 175,71 234,28
121 345,72 172,86 172,86 230,48
116 331,42 165,71 165,71 220,95
110 314,28 157,14 157,14 209,52
100 285,72 142,86 142,86 190,48