Collaborazione AIC-AIAC sulla sicurezza in infrastrutture per grandi eventi sportivi


 


Ieri è stato siglato l’accordo di collaborazione sulla sicurezza in infrastrutture per grandi eventi sportivi, tra Associazione Italiana Calciatori -Associazione Italiana Allenatori Calcio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici delle costruzioni.

Con tale accordo le Parti intendono avviare una collaborazione per condividere percorsi ed iniziative volti da un lato alla promozione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici delle costruzioni delle infrastrutture dei grandi eventi sportivi sia a livello globale sia nazionale, e dall’altro lato promuovere la cultura della dignità del lavoro regolare e della salute e sicurezza in generale.
Ai grandi eventi sportivi del calcio, come ad esempio le olimpiadi e i campionati internazionali, prima della discesa in campo dei giocatori e degli allenatori protagonisti, si antepone un pluriennale impegno di migliaia di lavoratori delle costruzioni per la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture quali stadi, strade, alberghi, necessarie per la realizzazione degli stessi eventi.
La realizzazione delle infrastrutture coinvolge molto spesso flussi di lavoratori migranti che proprio per il loro status sono troppo spesso in condizioni di particolare vulnerabilità.
La temporaneità del lavoro, la significativa differenza delle normative sul lavoro e sull’immigrazione nei diversi paesi che possono ospitare i grandi eventi sportivi, possono far ricadere sui lavoratori coinvolti nella realizzazione di questi grandi eventi, molti rischi con gravi conseguenze per la loro integrità fisica e per la loro dignità a causa del mancato rispetto dei loro diritti fondamentali.
Per questo le Parti condividono di collaborare per:
1. Promuovere la visione che ogni grande evento sportivo internazionale deve essere organizzato e realizzato come piattaforma per la promozione ed il rispetto dei diritti fondamentali di chi contribuisce alla loro realizzazione come stabilito dagli standard ILO (International Labour Organization) per le grandi competizioni sportive.
2. Organizzare iniziative di informazione e incontro tra rappresentanti dei calciatori e degli allenatori con i lavoratori delle costruzioni coinvolti.
3. Sostenere, ove possibile, tutte le iniziative promosse da FIFPRO e BWI per la realizzazione dei mega eventi sportivi.
Si ritiene utile focalizzare l’attenzione sulla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla regolarità delle condizioni di lavoro, non solo per i lavoratori impegnati nella costruzione delle infrastrutture sportive, ma per tutti i lavoratori e le lavoratrici in generale, compresi quelli del settore del calcio.

INPS: nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum


La retribuzione nella quale riconoscere l’indennità una tantum 200 euro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022 (messaggio INPS 21 giugno 2022, n. 2505).


L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
– nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
– nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.


Firmato il nuovo CCNL per i Letturisti – Conflavoro



 


Sottoscritto il nuovo CCNL Conflavoro per i  Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica


 


Il CCNL, che decorre dall’1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022, prevede le seguenti nuove retribuzioni






































Inquadramento

Retribuzione Base 1/6/2022

Retribuzione Base 1/6/2023

Retribuzione Base 1/6/2024

Quadri € 3.014,55* € 3.059,80* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.309,15 € 2.343,80 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.101,05 € 2.132,60 € 2.164,60
Quarto Livello € 1.974,20 € 2.003,85 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.847,30 € 1.875,05 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.669,70 € 1.694,75 € 1.720,20
Primo Livello € 1.502,20 € 1.524,75 € 1.547,65


 


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €62,00 EDR pari ad €10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati


Periodo di prova
– Quadri e sesto livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.


Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 1° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.  Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.


 


Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.

Edili Latina: Accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR 2022



Il giorno 13/5/2022, ANCE Latina e FENEAL-UIL Latina, FILCA-CISL Latina, FILLEA-CGIL Frosinone-Latina, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 e del CCPL 6/4/2017


La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018.
I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:











































































Indicatori

2021

2020

2019

2020

2019

2018

VARIAZIONE 2021/20/19 SU 2020/19/18

Operai attivi 5.466 5.239 5.169 5.239 5.169 4.910  
Media triennale   5.291     4.106   + 3,63%
Ore Cassa edile 5.860.414 5.295.826 5.840.836 5.295.826 5.840.836 4.896.344  
Media triennale   5.665.692     5.344.335   + 6,01%
Massa salari 62.721.963 52.800.000 53.977.276 52.800.000 53.977.276 51.896.631  
Media triennale   56.499.746     52.891.302   + 6,82%
Rapp. Den./Vers. 5,42% 4,92% 4,73% 4,92% 4,73% 12,62%  
Media triennale   5,02%     7,42%   + 2,40%


All’esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CCPL per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, la misura di E.V.R. stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Per quanto sopra, gli importi di E.V.R. che le imprese sono tenute ad erogare ad operai e impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CCPL saranno i seguenti:


TABELLA UNICA: IMPRESA CON UNO O DUE PARAMETRI PARI O POSITIVI


Misura di E.V.R. a livello provinciale (4% dei minimi della paga base attualmente in vigore)


IMPIEGATI – VALORI MENSILI
























Livello

Importi in Euro

7° Livello 75,79
6° Livello 68,21
5° Livello 56,84
4° Livello 53,05
3° Livello 49,26
2° Livello 44,34
1 ° Livello 37,89


OPERAI DI PRODUZIONE – VALORI ORARI






















Livello

Importi in Euro

4° Livello 0,31
3° Livello 0,28
2° Livello 0.26
1° Livello 0,22

Operai discontinui

 

Guardiani senza alloggio 0,20
Guardiani con alloggio 0,18


L’impresa non dovrà erogare l’E.V.R. nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi, adottando la procedura disciplinata dal presente integrativo.

Ferie non godute per maternità: la monetizzazione è consentita anche se la lavoratrice di dimette


L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche alla lavoratrice che non abbia potuto fruirne per astensione obbligatoria dal lavoro, restando invece neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330).


La vicenda


La Corte di appello territoriale rigettava la domanda di una dipendente di condanna al pagamento dell’ indennità sostitutiva per ferie non godute delle quali non aveva potuto fruire perché in congedo obbligatorio per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Secondo la Corte territoriale il rigetto della domanda della lavoratrice si fondava sull’applicazione della norma che impedisce la monetizzazione delle ferie non godute nei casi in cui l’estinzione del rapporto abbia avuto luogo per cause riconducibili alla volontà del lavoratore, come nel caso di dimissioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, contestando le conclusioni della Corte d’appello che aveva erroneamente ritenuto, nel caso di specie, la cessazione dal servizio imputabile alla lavoratrice per il solo fatto di essersi dimessa, non tenendo conto delle motivazioni e delle circostanze sottese.


La decisione della Cassazione


La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo l’applicabilità al caso in argomento del principio richiamato dai giudici del gravame, secondo cui la monetizzazione delle ferie sarebbe stata preclusa dalla scelta operata dal lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro con le dimissioni.
Sul punto la Cassazione ha, difatti, precisato che nell’ipotesi in questione va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo in astensione obbligatoria per maternità.
A quest’ultima circostanza deve essere riconosciuta priorità, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che su quello cronologico, rispetto alla scelta della lavoratrice di dimettersi; la dipendente, difatti, non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dalla circostanza che ella abbia poi scelto di dare le dimissioni.
Ciò sulla base di un’ interpretazione dell’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 orientata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, co. 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, e di quanto affermato dalla giurisprudenza della CGUE, da cui discende che la fruizione da parte della lavoratrice del congedo obbligatorio per maternità, ipotesi sostanzialmente sovrapponibile ad una condizione di malattia o comunque ad un’ ipotesi di impossibilità di fruizione delle ferie indipendente dalla volontà della lavoratrice, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra quelle ostative a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle.
Tanto premesso, come statuito dal Collegio, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie va riconosciuto, come nel caso sottoposto ad esame, nei casi in cui l’impossibilità di fruizione è dipesa dal versare la lavoratrice nella situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro, restando, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, ossia la successiva scelta della dipendente di dimettersi.