Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza


L’Inps comunica che è stato modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) (messaggio dell’11 luglio 2022, n. 2766).


Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare, a partire dal mese di agosto, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
L’agenzia per il lavoro recupera la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei

 



 


  Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum


 


L’accordo sottoscritto il  3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto di cassa integrazione


Con il Messaggio n. 2743 dell’8 luglio 2022 l’Inps ha fornito istruzioni per l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022.

Per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, le trasmissioni dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa sono effettuate con il nuovo flusso telematico denominato Uniemens-Cig.
Tuttavia, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, è stata prevista una fase transitoria, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Il periodo transitorio è stato di volta in volta prorogato fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.


A tal fine l’Istituto ha attivato i seguenti servizi telematici:


– Servizio di acquisizione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Acquisizione Uniemens-Cig”. Il servizio consente l’acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.
– Servizio di eliminazione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Eliminazione Uniemens-Cig”. Il servizio consente di eliminare i flussi Uniemens-Cig precedentemente trasmessi. Occorre inserire, in fase di ricerca, come dati di input, il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l’inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione). L’applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali denunce Uniemens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca. Si può eliminare una denuncia alla volta.

Protocollo Sicurezza Covid-19 nelle Poste Italiane

Aggiornato lo scorso 6 luglio 2022 nelle POSTE ITALIANE S.p.A. il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Con il suddetto accordo le Poste Italiane S.p.A. e OO.SS. hanno condiviso quanto segue:
a) Informazione: i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro continueranno ad essere informati in merito alle misure precauzionali da seguire nel singolo sito.
b) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: l’uso delle mascherine FFP2 è ritenuto obbligatorio negli ambiti organizzativi e per le figure professionali di seguito indicati: Operatori di Accoglienza, Corneristi, Consulenti operanti negli Uffici Postali (SCF, SCM, ecc.) con riferimento al periodo di presenza della clientela, venditori MIPA relativamente alle attività svolte presso la clientela, dipendenti di staff e di produzione operanti in siti a maggior concentrazione di personale limitatamente alla permanenza presso spazi comuni (a titolo esemplificativo, tornelli di accesso, ascensori, corridoi, servizi igienici, mense, punti di ristoro e aree break), personale chiamato a condividere il contemporaneo utilizzo di mezzi aziendali.
c) Precauzioni igieniche personali: l’Azienda metterà a disposizione in ogni sito idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori, ai quali sarà nuovamente raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
d) Gestione di una persona sintomatica in Azienda: restano invariate le procedure/indicazioni relative all’isolamento di una persona con febbre o sintomi influenzali.
e) Pulizie e Sanificazioni: l’Azienda conferma che porrà in essere le misure necessarie per il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo e si impegna altresì, all’esito degli approfondimenti interni con le Funzioni aziendali competenti, a comunicare alle OO.SS. le modalità di implementazione delle suddette misure, ivi incluse le relative tempistiche, nonché gli aspetti relativi all’areazione degli ambienti.
f) Personale delle Aziende Appaltatrici: l’Azienda ribadisce la necessità che anche il personale in questione si attenga alle misure di prevenzione e si impegna a richiamare l’attenzione in tal senso del personale medesimo, per il tramite dell’Azienda di appartenenza.

INPS: contributi per assistenza contrattuale alla CONF.S.I.N.


L’Inps ha fornito istruzioni sulla gestione della riscossione e  trasferimento alla Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro (circolare n. 79/2022).

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori  dovuti dai datori di lavoro all’INPS sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Laddove l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.