Contribuzione figurativa dalla cassa INPGI all’INPS: causale per il versamento


Istituita la causale per il versamento, tramite il modello “F24 ELIDE”, della contribuzione figurativa per le cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata (Agenzia delle entrate – risoluzione 24 ottobre 2022, n. 62/E)

L’INPS ha chiesto l’istituzione di una causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi di spettanza dell’INPS, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituisce la seguente causale:
– “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, la suddetta causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
— nel campo “tipo”, la lettera “I”;
— nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
— nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
— nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
— nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.

Modalità e termini di fruizione del Bonus psicologo

A decorrere dal 1° novembre 2022 l’Inps inizierà l’istruttoria delle domande relative al cd. “bonus psicologo 2022”. Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. (INPS – Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820)

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. Bonus Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è scaduto alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
Dal 1° novembre 2022, l’Inps ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
Completata l’istruttoria, l’Inps, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati.
L’esito della richiesta verrà notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.


Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le istruzioni operative per i professionisti, relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.

Fondi di solidarietà, l’adeguamento entro il 31.12.2022


Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chirimenti sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (Circolare 21 ottobre 2022, n. 20).

L’art. 1, co. 204, lett. b, L. n. 234/2021, ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo 1 lavoratore dipendente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 234 si adeguino alle disposizioni suddette entro il 31.12.2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1.1.2023, nel fondo di integrazione salariale laddove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro.
Dunque, per l’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del D.Lgs. n. 148, conriferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di detto adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31.12.2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (otto anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
L’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza a una valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sempre con riferimento agli obblighi di adeguamento relativi alla platea dei datori, analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
Il comma 1 bis dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.”
Anche in questo caso, a livello operativo, le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (otto anni).
Anche in questa ipotesi, sarà utile una valutazione anche delle parti sociali circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo al fine di garantire che il Fondo stesso sia sostenibile finanziariamente nel medio periodo, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto ministeriale, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.


Quanro alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015, comma 1 bis, stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, dal 1° gennaio 2023.”
Quindi, laddove i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 148.
In assenza di detto adeguamento entro il 31.12.2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
A livello operativo, le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.
Nell’ipotesi in cui la prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, non sarà rispondente ai requisiti innanzi indicati, al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare in un accordo collettivo, da sottoscriversi entro la data innanzi indicata e da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, la prestazione medesima in termini di causali, misura e durata, verificando altresì quale conseguenza e diretto corollario della rimodulazione della prestazione se la modifica della stessa incide sulla sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
 

FIS e Fondi di solidarietà bilaterale con procedura semplificata per alluvione Marche

Con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022 e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali è applicabile la procedura semplificata riconosciuta per la Cigo (Inps – Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3811)

Ai fini dell’accesso alle prestazioni di integrazione salariale l’evento alluvionale che ha colpito la Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022 rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili.
Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nella disciplina CIGO l’Inps ha chiarito (messaggio n. 3498/2022) che si applica la procedura semplificata.
Con il messaggio n. 3811/2022 l’Istituto precisa che analoga procedura deve ritenersi applicabile ai datori di lavoro rientranti nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.


In particolare, per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:
– non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
– le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto per il FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi.


Riguardo all’informativa sindacale, l’Inps ribadisce che la stessa non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. In proposito, qualora l’informativa non sia stata allegata alla domanda di assegno di integrazione salariale, la stessa può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS territorialmente competente.


Inoltre, in considerazione dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande di assegno di integrazione salariale con causale “Incendi – crolli – alluvioni”, non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.
Conseguentemente, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.


Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
In detta ipotesi, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.
Anche per la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” – che rientra tra quelle riferibili a eventi oggettivamente non evitabili – si applicano i criteri di semplificazione sopra richiamati.


Riguardo al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, l’Istituto precisa che i datori di lavoro interessati possono indicare, nella prima richiesta di trattamento, una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.
Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro potrà chiedere una proroga del trattamento di assegno di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda già presentata.

Cassazione: indennizzabilità del danno psichico da stress lavorativo


Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29611.


Una lavoratrice proponeva ricorso giudiziale nei confronti dell’INAIL, al fine di ottenere dall’Istituto l’indennizzo per danno biologico da malattia professionale inerente al disturbo dell’adattamento con umore depresso ed ansia derivanti da situazione lavorativa avversativa.
La Corte rigettava la domanda, ritenendo non compreso nella copertura assicurativa dell’INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa.


La Corte di Cassazione, in continuità con diversi precedenti, ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice avverso tale sentenza, ricordando che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assume rilevanza non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.


L’assicurazione contro le malattie professionali, in particolare, è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.


Sulla base di tali premesse i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.