CCNL Marittimi: con il rinnovo previsto un aumento retributivo medio di 202,00 euro

Nell’accordo previste anche importanti novità dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza

È stato sottoscritto, nella giornata di ieri, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale unico dell’industria armatoriale tra Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti e le associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori.
L’accordo, da sottoporre alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore prima della validazione, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento economico di 202,00 euro su parametro medio (nostromo), da corrispondere in tre tranches:
– 80,80 euro dal 1° luglio 2024;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2025;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2026.
Per il periodo di vacanza contrattuale di 6 mesi verrà inoltre riconosciuto un importo una tantum di 380,00 euro, da corrispondere in due tranches:
– 200,00 euro a luglio 2024;
– 180,00 euro a gennaio 2025.
Per i circa 70 mila marittimi a cui si applica il contratto sono previste importanti novità anche dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza. Dal punto di vista della previdenza, è stata definita la costituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa per tutti i marittimi, in grado di assisterli in ogni parte del mondo. 

Gestione infortuni dei giornalisti: convenzione tra INAIL e INPS

Il documento riguarda i titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 (INAIL, circolare 5 luglio 2024, n. 19).

A seguito del trasferimento all’INPS dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale precedentemente svolta dall’INPGI in
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (articolo 1, comma 103 e seguenti della Legge di bilancio 2022), il subentro ha riguardato anche la titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al “Fondo Assicurazione Infortuni”, tra cui la gestione degli eventi infortunistici verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022

Invece, per gli infortuni occorsi successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, il comma 109 dello stesso articolo 1 della citata legge ha attribuito la gestione dell’assicurazione all’INAIL, disponendo l’applicazione della normativa regolamentare dell’INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

Tenuto conto delle specifiche competenze in materia infortunistica dell’INAIL, l’INPS ha chiesto di poter sottoscrivere un accordo ex articolo 15, comma 1, della Legge n. 241/1990, per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’INPGI alla data del subentro dell’INPS nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti.
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La convenzione INPS-INAIL

In particolare, ferma restando la titolarità dell’INPS riguardo i rapporti attivi e passivi relativi agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022, l’INAIL provvede alle seguenti attività:
– gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale;
– valutazione medico-legale per l’accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte;
– quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.
Per la definizione di tali infortuni è prevista l’applicazione della normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022. 

La gestione degli infortuni fino alla data del 30 giugno 2022

L’assicurazione in questione continua a essere gestita in base alla normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022, e precisamente dal Regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e dalla tabella delle invalidità a esso allegata, nonché, con riferimento agli eventi tutelati e all’ammontare degli indennizzi, dagli articoli 38 e 41 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto il 24 giugno 2014. 

Il Regolamento in questione prevede il riconoscimento e l’erogazione di un indennizzo in caso di infortunio occorso per causa violenta da cui derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta o parziale, valutata sulla base delle norme e della tabella allegata al Regolamento stesso. Sono compresi nell’assicurazione anche l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Per l’eventuale indennizzo spettante in caso di invalidità permanente è necessario che, a guarigione avvenuta, il giornalista abbia trasmesso un certificato medico-legale attestante il presumibile grado di invalidità permanente residuato dall’infortunio, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento INPGI.

A conclusione degli accertamenti, nel caso di postumi permanenti di grado accertato superiore al 5%, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento INPGI, o di morte riconducibile all’evento, la Direzione centrale rapporto assicurativo procede alla quantificazione dell’indennizzo spettante, nonché delle spese di viaggio da rimborsare al giornalista.

Gli esiti dell’istruttoria sono comunicati dalla Direzione centrale INAIL alla Filiale metropolitana di Roma Flaminio dell’INPS. In particolare, con cadenza mensile sono trasmessi un elenco nominativo, con indicato anche l’eventuale ammontare dell’importo dovuto, nonché la documentazione amministrativa, comprensiva dei dati necessari per effettuare il pagamento degli indennizzi, e la documentazione sanitaria acquisita a supporto delle richieste esaminate.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione in argomento, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta trasmissione da parte dell’INAIL la menzionata Filiale dell’INPS adotta e comunica agli interessati e all’INAIL stessa i provvedimenti di definizione dei casi denunciati ed effettua i
pagamenti spettanti ai beneficiari. 

La Direzione centrale rapporto assicurativo provvede alla segnalazione dei casi per i quali – sulla base della documentazione ricevuta o acquisita in sede istruttoria – ritiene la sussistenza dei presupposti per l’eventuale attivazione delle azioni di surroga.
Sempre la Direzione centrale provvede anche all’istruttoria delle revisioni del grado di inabilità permanente riconosciuto in ordine alle richieste pervenute.
Spetta, infine, all’INAIL istruire gli eventuali ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o di rigetto delle istanze e partecipare, con un proprio medico, al collegio medico-legale previsto per la definizione dei ricorsi stessi dal menzionato Regolamento INPGI.

CCNL Funzioni centrali: dopo l’incontro all’Aran pronti alla mobilitazione

Posizioni ancora distanti tra le OO.SS. e l’Aran, le Sigle chiedono maggiori investimenti

Il secondo incontro tenutosi all’Aran per discutere del rinnovo contrattuale dei dipendenti del comparto delle Funzioni centrali non ha sortito gli effetti sperati. A renderlo noto è la Fp-Cgil mediante un comunicato stampa del 10 luglio scorso. Nel corso dell’incontro, l’Ente ha presentato il quadro delle risorse disponibili per il rinnovo che, ferme al 5,78%, corrispondono, per il 2024, a circa 143,00 euro medi per i ministeriali. Queste assorbiranno quanto erogato fino ad ora come indennità di vacanza contrattuale e gli anticipi di dicembre pari a circa 70,00 euro. 
La Sigla ha rimarcato la necessità della disponibilità di maggiori risorse per far fronte all’aumento dell’indice inflattivo, al fine di adeguare lo stipendio e rivalutare l’importo del buono pasto. Pertanto, se si vogliono perseguire questi obiettivi è necessario, per la OO.SS., disporre ulteriori finanziamenti nella prossima Legge di Bilancio. 
La discussione non è stata incentrata solo sulle risorse, ma sono state affrontate anche altre tematiche tra cui il lavoro agile e da remoto, la contrattazione integrativa aziendale, permettendo ai lavoratori neoassunti che risiedono lontano dalla sede di servizio assegnata, di avere un accesso agevolato allo smart working e al coworking, almeno per due anni, e il capitolo delle relazioni sindacali. Se le risposte che i sindacati attendono dal governo tarderanno ad arrivare, l’unica strada è la mobilitazione. 

CCNL Igiene Ambientale: sottoscritto il testo unificato del contratto di settore



Concordato il testo organico e definitivo del CCNL 18 maggio 2022


Le Parti sociali Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente con Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, hanno siglato in data 9 luglio 2024, la stesura unificata dei due contratti del settore servizi ambientali (CCNL 10 luglio 2016 e CCNL 6 dicembre 2016), rinnovati con il Verbale di Accordo del 18 maggio 2022.
Era un passaggio atteso da anni, volto alla omogeneità dei molteplici aspetti normativi e del valore economico del lavoro inerente l’intero settore dei servizi ambientali, determinando stesse regole per le imprese del settore privato e per quelle pubbliche, salvaguardando i vari elementi identitari e diversi, previsti e preservati all’interno del testo contrattuale.
Le modifiche ed integrazioni previste, salvo le diverse decorrenze stabilite, entrano in vigore dalla stessa data di unificazione. 
Di seguito, i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2024.
























































LIVELLO 1° Luglio 2024
Q 3.499,77
8 3.114,33
7A 2.806,01
7B 2.668,34
6A 2.538,67
6B 2.421,71
5A 2.302,08
5B 2.204,24
4A 2.108,53
4B 2.044,44
3A 1.979,19
3B 1.886,83
2A 1.879,37
2B 1.690,71
1A 1.521,63
1B 1.344,82
J 1.217,31

Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 21 maggio 2024).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio scorso il decreto ministeriale in oggetto che – in attuazione di quanto deciso con l’Accordo collettivo del 27 dicembre 2022 – modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguarne la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. 

 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infatti, il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, con esclusione dei dirigenti.

 

Sono invece ricompresi tra i destinatari del predetto assegno, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato: in questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

 

Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto in commento, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

 

L’accesso alla prestazione del Fondo avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione: le domande sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.