Pagamento premi assicurativi Inail: modificata la misura delle sanzioni civili


Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili, dal 14 settembre 2022, sono: 7,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,75% misura delle sanzioni civili.

Come noto, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Come anticipato, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ecomunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.

Nuove risorse per il “reddito di libertà”



Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà per gli esercizi 2021 e 2022, l’Inps procederà a liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, le nuove domande. (Inps – Messaggio 13 settembre 2022, n. 3363).


Il cd. “Reddito di Libertà” è la misura finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Il beneficio non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.
A causa dell’esaurimento delle risorse precedentemente stanziate, l’Inps aveva sospeso la liquidazione delle domande presentate nel corso dell’anno 2021 per insufficienza del budget. Grazie allo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, lo stesso Istituto procederà ad istruire e liquidare le domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale accoglimento delle stesse è comunicato all’interessato utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
Una volta completate le domande del 2021 (sospese per insufficienza di budget), l’Istituto procederà all’istruttoria e alla liquidazione delle nuove domande.
Le risorse sono attribuite alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ragione della popolazione femminile, di età compresa tra 18 e 67 anni, residente nei comuni di ciascuna regione al 1° gennaio 2021.


POPOLAZIONE FEMMINILE AL 1° GENNAIO 2021 (ETÀ COMPRESA 18-67 ANNI)

















































































































Regioni

Popolazione Femminile

Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem tot)

Quota regionale stanziamento

Abruzzo 411.608 2,15% 193.943
Basilicata 177.039 0,93% 83.418
Calabria 608.835 3,19% 286.873
Campania 1.875.856 9,82% 883.874
Emilia-Romagna 1.416.590 7,42% 667.475
Friuli-Venezia Giulia 373.960 1,96% 176.204
Lazio 1.894.108 9,92% 892.474
Liguria 470.283 2,46% 221.590
Lombardia 3.184.736 16,67% 1.500.597
Marche 474.615 2,48% 223.631
Molise 93.744 0,49% 44.171
Piemonte 1.345.715 7,05% 634.080
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 170.469 0,89% 80.322
Provincia Autonoma Trento 172.843 0,90% 81.441
Puglia 1.286.160 6,73% 606.018
Sardegna 518.945 2,72% 244.519
Sicilia 1.580.729 8,28% 744.814
Toscana 1.173.779 6,15% 553.066
Umbria 274.521 1,44% 129.350
Valle d’Aosta / Vallèe d’Aoste 39.594 0,21% 18.656
Veneto 1.556.684 8,15% 733.485
Totale 19.100.813 100% 9.000.000


Il “Reddito di libertà” è stabilito nella misura massima di 400,00 Euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.
Il beneficio è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda va presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando:
– la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
– la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

Trasferimento ritorsivo e assenza del lavoratore: il licenziamento è illegittimo


Il licenziamento del lavoratore che, nell’esercizio del potere di autotutela contrattuale, si assenti dal servizio a seguito di trasferimento ritorsivo deve considerarsi illegittimo (Corte di Cassazione, Sentenza 07 settembre 2022, n. 26395).


La Corte d’Appello territoriale dichiarava nullo il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore che si era assentato dal servizio dopo il trasferimento ad altra sede;


i giudici, a fondamento della decisione, ritenevano, infatti, il trasferimento del dipendente nullo perché ritorsivo, con la conseguenza che la contestata assenza ingiustificata, posta a base del licenziamento, non poteva essere qualificata tale, essendo dovuta ad un legittimo esercizio del potere di autotutela contrattuale, esercitato dal lavoratore ex art. 1460 c.c.; il licenziamento irrogato nel caso in questione doveva, pertanto, ritenersi anch’esso affetto dallo stesso intento ritorsivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.


La Cassazione, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, ha preliminarmente rilevato che, per poter qualificare come nullo il licenziamento, in quanto fondato su motivo illecito, è necessario che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Deve, dunque, escludersi la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.


La Corte di legittimità ha, altresì, rilevato che, dal punto di vista probatorio, l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni, come accaduto nel caso in argomento.


Sulla scorta di tali premesse il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo condivisibile il ragionamento presuntivo operato dalla sentenza impugnata.

Welfare entro settembre per i dipendenti del CCNL CED

Le aziende che applicano il CCNL Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.,devono attribuire piani e strumenti di “flexible benefits” per l’anno 2022 entro il mese di settembre

Le aziende devono attribuire, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, da erogare entro il mese di settembre e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.


Le parti precisano altresì che tali valori sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.


I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:


– con contratto a tempo indeterminato;


– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).


Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.


I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.


Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.


In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.


Nuove retribuzioni per il CCNL Area Tessile, Moda, Chimica e Ceramica Artigianato



Firmato un accordo integrativo con i nuovi minimi retributivi del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica – Ceramica.


Ad integrazione dell’accordo firmato lo scorso maggio, le parti hanno sottoscritto un accordo contenente la riparametrazione degli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022.


SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,86 87,00
6 43,27 38,33 81,60
5 39,77 35,23 75,00
4 36,59 32,41 69,00
3 35,00 31,00 66,00
2 33,73 29,87 63,60
1 31,82 28,18 60,00


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.798,68 1.844,82 1.885,68
6 1.683,90 1.727,17 1.765,50
5 1.543,11 1.582,88 1.618,11
4 1.426,60 1.463,19 1.495,60
3 1.368,03 1.403,03 1.434,03
2 1.309,04 1.342,77 1.372,64
1 1.238,05 1.269,87 1.298,05


 


SETTORE TESSILE CALZATURIERO


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,93 87,07
6 43,27 38,39 81,66
5 39,77 35,28 75,05
4 36,59 32,46 69,05
3 35,00 31,05 66,05
2 33,73 29,92 63,65
1 31,82 28,23 60,05


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.797,09 1.843,23 1.884,16
6 1.695,85 1.739,12 1.777,51
5 1.550,32 1.590,09 1.625,37
4 1.434,58 1.471,17 1.503,63
3 1.376,05 1.411,05 1.442,10
2 1.317,79 1.351,52 1.381,44
1 1.242,91 1.274,73 1.302,96


 


 


SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 39,90 86,04
6 43,27 37,42 80,69
5 39,77 34,40 74,17
4 36,59 31,65 68,24
3 35,00 30,27 65,27
2 33,73 29,17 62,90
1 31,82 27,52 59,34


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.795,81 1.841,95 1.881,85
6 1.675,67 1.718,94 1.756,36
5 1.534,88 1.574,65 1.609,05
4 1.418,42 1.455,01 1.486,66
3 1.359,92 1.394,92 1.425,19
2 1.300,91 1.334,64 1.363,81
1 1.229,95 1.261,77 1.289,29


 


SETTORE PULITINTOLAVANDERIE


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,43 86,57
6 43,59 38,20 81,79
5 39,77 34,85 74,62
4 36,59 32,06 68,65
3 35,00 30,67 65,67
2 33,73 29,55 63,28
1 31,82 27,88 59,70


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.800,85 1.846,99 1.887,42
6 1.698,74 1.742,33 1.780,53
5 1.545,65 1.585,42 1.620,27
4 1.426,71 1.463,30 1.495,36
3 1.368,16 1.403,16 1.433,83
2 1.311,53 1.345,26 1.374,81
1 1.240,58 1.272,40 1.300,28


 


SETTORE OCCHIALERIA


Aumenti retributivi

































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6 44,07 39,84 83,91
5 39,86 36,03 75,89
4 37,27 33,69 70,96
3 35,00 31,64 66,64
2 33,70 30,47 64,17
1 32,41 29,30 61,71


Nuovi minimi contrattuali

































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6 1.746,40 1.790,47 1.830,31
5 1.581,53 1.621,39 1.657,42
4 1.478,11 1.515,38 1.549,07
3 1.388,45 1.423,45 1.455,09
2 1.338,66 1.372,36 1.402,83
1 1.283,52 1.315,93 1.345,23


 


SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA, VETRO


Tabella degli aumenti retributivi











































Livello

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

7 46,56 46,68 93,24
6 43,44 43,55 86,99
5s 40,94 41,04 81,98
5 39,06 39,16 78,22
4 37,19 37,28 74,47
3 35,00 35,09 70,09
2 33,44 33,52 66,96
1 31,25 31,33 62,58


Tabella dei minimi retributivi











































Livello

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

7 1.944,07 1.990,63 2.037,31
6 1.816,23 1.859,67 1.903,22
5s 1.715,79 1.756,73 1.797,77
5 1.634,22 1.673,28 1.712,44
4 1.548,77 1.585,96 1.623,24
3 1.462,37 1.497,37 1.532,46
2 1.397,94 1.431,38 1.464,90
1 1.305,97 1.337,22 1.368,55


 


SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE


Tabella degli aumenti retributivi






































Livello

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

A 43,59 38,93 82,52
B 39,77 35,52 75,29
C 37,55 33,53 71,08
D 36,27 32,40 68,67
E 35,00 31,26 66,26
F 33,73 30,12 63,85
G 31,82 28,42 60,24


Tabella dei minimi retributivi






































Livello

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

A 1.725,43 1.769,02 1.807,95
B 1.574,97 1.614,74 1.650,26
C 1.492,16 1.529,71 1.563,24
D 1.431,81 1.468,08 1.500,48
E 1.380,49 1.415,49 1.446,75
F 1.336,23 1.369,96 1.400,08
G 1.259,69 1.291,51 1.319,93