Inefficace il licenziamento per scarso rendimento senza previa affissione del codice disciplinare


Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722).


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.


Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica.


I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.


Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro.


Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.


La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..


L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.

Estensione della copertura al nucleo familiare per il CCNL Uneba

I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il “CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria” da gennaio 2023

Per i dipendenti a cui si applica il “CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare  della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca.


Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it


i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ).


L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare  (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare  al momento della richiesta.


I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia.


il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro.


L’uscita di un solo familiare  è contemplata solo nel caso in cui il familiare  sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo.


Un dipendente senza un proprio nucleo familiare  al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento.


In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare  inserito in copertura.


Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.


Rinnovato il CIPL Edilizia Artigianato Bergamo

Rinnovato il 12 settembre 2022, tra la CONFARTIGIANATO Imprese Bergamo, la CNA di Bergamo, la CLAAI di Bergamo e la FeNEAL-UIL Bergamo, la FILCA-CISL Bergamo, la FILLEA-CGIL Bergamo, il CIPL per i dipendenti delle imprese artigiane edili per tutto il territorio della provincia di Bergamo, con scadenza il 31/12/2023.

Contributo gestione istituzionale Edilcassa Artigiana di Bergamo


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, in base a quanto disposto dal Protocollo Enti Bilaterali del 20 maggio 2019, per la copertura degli oneri riguardanti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa, viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico degli operai.

Contributo fondo Mutualizzazione di oneri vari


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione previsto dall’art 21 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, attualmente fissato nella misura dell’1,54%, viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura dello 0,54%.

Contributo Fondo mutualizzazione oneri Prevedi operai


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, istituito con accordo sindacale provinciale del 4 giugno 2003, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese a seguito dalla adesione dell’operaio al Prevedi, viene stabilito a decorrere dal 1 ottobre 2022 nella misura dello 0,20%.

Fondo mutualizzazione oneri Prevedi impiegati


Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore a Fondo Prevedi, a decorre dal 1 ottobre 2022, è costituito presso Edilcassa Artigiana di Bergamo apposito fondo per la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’importo della percentuale a carico delle imprese (ad oggi pari all’1,00%) determinata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a seguito della adesione volontaria a “Prevedi” da parte dell’impiegato iscritto ad Edilcassa.


Il contributo a carico dei datori di lavoro da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della disciplina prevista dal Regolamento delle Assistenze a favore degli impiegati iscritti ad Edilcassa Artigiana di Bergamo viene stabilito, a decorrere dal 1 ottobre 2022, nella misura dello 0,10%, di cui 0,08% a carico dei datori di lavoro e dello 0,02% a carico degli impiegati.
Sempre per gli impiegati, il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri inerenti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura complessiva dello 0,60%, di cui 0,50 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico degli impiegati.


Assistenze Edilcassa


Si conferma che a decorrere dal 01 ottobre 2022 il contributo da versare da parte delle imprese ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori prestazioni a favore degli operai previsti dagli accordi nazionali è stato stabilito nella misura dello 0,45%, e che è parte dell’aliquota del 2,25% complessiva del contributo di gestione istituzionale di Edilcassa.
Pertanto il contributo versato ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per il Regolamento delle Assistenze stabilito a favore degli operai, fissato a decorrere dal 1 ottobre 2020, nella misura complessiva dello 0, 45%, di cui 0,36% a carico dei datori di lavoro e dello 0,09% a carico dei lavoratori, viene abrogato a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Di conseguenza gli obblighi contributivi a favore di Edilcassa correlati al Fondo Assistenze cessano di operare a decorrere dal 1 ottobre 2022.


Aliquote contributive operai Edilcassa


Si stabilisce che dal 1 ottobre 2022 le percentuali di versamento alla Edilcassa, calcolate sugli elementi della retribuzione, così come previsto dai CCNL e dal CIPL, sono definite nelle seguenti misure:

– ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE: 4,43% a carico impresa
per il trattamento A.P.E. ordinaria


-ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE: 0,20% a carico impresa


-COMITATO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO: 1,41% a carico impresa
di cui 0,76% per le attività statutarie del C.P.T.A.;
          0,05% per fornitura vestiario a titolari;
          0,20% per attività finanziamento RLS – RLST;
          0,40% per Sorveglianza Sanitaria.


-MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI: 0,60% a carico impresa
di cui 0,54% per il trattamento in caso di malattia o infortunio e malattia professionale;
          0,06% per accordi interconfederali.


-CONTRIBUTO EDILCASSA: 2,25% totale
di cui 5/6 1,875% a carico impresa;
       e 1/6 0,375% a carico lavoratore.


-QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE:1,9344% totale
di cui 0,9672% a carico impresa;
       e 0,9672% a carico lavoratore.


– FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI: 0,20% a carico impresa


– FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL: 0,60% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI: 0,20% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE: 0,10% a carico impresa


A decorrere dal 1 ottobre 2022. la contribuzione complessiva all’Ente sarà quindi pari all’11,9244% a cui va aggiunta la quota contrattualmente prevista per il trattamento per Ferie, Gratifica Natalizia e Riposi annui pari al 14,20% a carico impresa.


EVR – Elemento variabile della retribuzione


A partire dal 1 gennaio 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo integrativo, la nuova disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), quale premio variabile, da erogarsi di norma in quote mensili, tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue.
Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura massima erogabile dell’EVR è fissata nel 4,00% dei minimi di paga nazionali in vigore alla data del 1° febbraio 2020.
Fermo restando che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all’eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell’istituto, le parti sottoscritte concordano che successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l’EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale del 4,00% da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio di riferimento.


Indennità di mensa e trasporto operai


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 9,50 giornaliere.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 2,55 giornaliere.


Indennità di mensa e trasporto impiegati


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 181,00 mensili.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 48,00 mensili.


Superamento della clausola di salvaguardia per il CCNL Uniontessile – Confapi



Sottoscritto un accordo per il superamento della clausola di salvaguardia per il settote tessile moda piccola industria


L’accordo prevede che, alla data del 31 agosto 2022, venga a cessare l’applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l’applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi in applicazione della clausola stessa.


Pertanto, le aziende che hanno applicato tale clausola, hanno dato corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Di conseguenza, con il nuovo accordo, le suddette aziende, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all’applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:


 


SETTORE Tessile





















































Livelli

Minimi al 31/08/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi al 01/09/2022

8 2.261,63 32,71 2.294,35
7 2.135,16 30,57 2.165,73
6 2.003,22 29,00 2.032,22
5 1.877,34 27,28 1.904,62
4 1.776,86 25,71 1.802,57
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,75 24,28 1.720,03
2bis 1.645,76 23,28 1.669,04
2 1.602,23 22,14 1.624,37
1 1.222,84 14,28 1.237,12


SETTORE Calzature





















































Livelli

Minimi al 31/08/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

8 2.271,67 32,71 2.304,39
7 2.111,54 30,57 2.142,11
6 1.953,64 29,00 1.982,64
5 1.855,18 27,28 1.882,46
4 1.777,11 25,71 1.802,82
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,97 24,28 1.720,25
2bis 1.645,82 23,28 1.669,10
2 1.602,41 22,14 1.624,55
1 1.265,24 14,28 1.279,53


SETTORE Pelli e cuoio






































Livelli

Minimi al 31/08/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.161,60 32,37 2.193,97
5 1.961,66 30,05 1.991,72
4s 1.832,60 27,74 1.860,34
4 1.777,99 25,86 1.803,86
3 1.707,45 25,00 1.732,45
2 1.615,26 23,12 1.638,38
1 1.266,52 14,45 1.280,97


SETTORE Occhiali






































Livelli

Minimi al 01/09/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.207,83 32,37 2.240,20
5 2.016,21 30,05 2.046,27
4s 1.866,95 27,74 1.894,69
4 1.782,19 25,86 1.808,06
3 1.704,00 25,00 1.729,00
2 1.607,28 23,12 1.630,40
1 1.265,41 14,45 1.279,86


SETTORE Giocattoli











































Livelli

Minimi al 01/09/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

7 2.222,84 33,67 2.256,51
6 2.056,54 31,47 2.088,01
5 1.953,80 29,85 1.983,65
4s 1.844,98 28,09 1.873,07
4 1.795,47 26,47 1.821,94
3 1.715,60 25,00 1.740,60
2 1.621,16 22,79 1.643,95
1 1.280,90 14,70 1.295,60


In considerazione dell’accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.


SETTORE Tessile





















































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 114,49 € 114,49 €
7 213,98 106,99 € 106,99 €
6 202,98 101,49 € 101,49 €
5 190,98 95,49 € 95,49 €
4 179,98 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 87,49 € 87,49 €
3 174,98 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 84,99 € 84,99 €
2 154,98 77,49 € 77,49 €
1 99,96 49,98 € 49,98 €


SETTORE Calzature





















































Livelli

Importo arretra titotale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 € 114,49 € 114,49 €
7 213,98 € 106,99 € 106,99 €
6 202,98 € 101,49 € 101,49 €
5 190,98 € 95,49 € 95,49 €
4 179,98 € 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 € 87,49 € 87,49 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 € 84,99 € 84,99 €
2 154,98 € 77,49 € 77,49 €
1 100,00 € 50,00 € 50,00 €


SETTORE Pelli e Cuoio


 






































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €


SETTORE Occhiali






































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €


SETTORE Giocattoli











































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

7 235,72 € 117,86 € 117,86 €
6 220,27 € 110,14 € 110,14 €
5 208,94 € 104,47 € 104,47 €
4s 196,60 € 98,30 € 98,30 €
4 185,28 € 92,64 € 92,64 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 159,54 € 79,77 € 79,77 €
1 102,94 € 51,47 € 51,47 €


 


Qualora non sia possibile procedere con l’adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso, dovrà essere riconosciuto l’arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.


L’erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022.


Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.


Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.


Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.


In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 – novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.


Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.


A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l’accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.


Con dichiarazione delle parti, allegata all’accordo, è stato altresì previsto l’impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024

INAIL: Servizio online Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo


Dopo la temporanea chiusura del Servizio online > Denunce > DNL Temp, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione di tale servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online (Nota Inail 8493/2022).


 


Il datore di lavoro, che esercita lavori di carattere temporaneo in più sedi, presenti tramite i servizi telematici dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.
La Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo viene effettuata in www.inail.it tramite l’apposito Servizio online > Denunce > DNL Temp.
A seguito di alcune problematiche tecniche, che hanno determinato anche la temporanea chiusura del servizio, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online.