Lavoratori autonomi e professionisti: domanda per l’indennità una tantum



Con la Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti e incrementata dal Decreto Aiuti-ter.


Con il Decreto Aiuti è stato previsto un sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e i professionisti attraverso un indennità una tantum di 200 euro riconosciuta, previa domanda all’ente di previdenza di appartenenza, in presenza di determinati requisiti.
Con il Decreto Aiuti-ter l’indennità è stata incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione della misura (Ministero Lavoro – decreto 19/8/2022), l’Inps ha definito le modalità e i termini per la richiesta e la fruizione del beneficio.


L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
La stessa è incrementata di 150 euro (quindi l’indennità è pari a 350 euro) in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.


Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere all’indennità una tantum:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
– pescatori autonomi;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Possono beneficiare dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri in relazione all’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.


Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, ovvero non superiore a 20.000 euro per ottenere l’incremento di 150,00 euro;
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
f) non essere percettore dell’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.


L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Ente previdenziale di appartenenza.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, la domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Inps.
In particolare, si accede dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, autenticandosi con le credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi, e poi selezionando la categoria di appartenenza. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento e monitorare lo stato di lavorazione della domanda.
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso di lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS.




I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, invece, sono tenuti a presentare la domanda agli stessi enti previdenziali di appartenenza nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.


Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, rilasciate sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) – sono tra loro alternative.

Studi Professionali di Area Sanitaria: finanziata la formazione

Stanziati da Fondoprofessioni 450 mila euro per finanziare la formazione del personale dipendente di odontoiatri, medici di medicina generale, medici specialisti, veterinari, laboratori di analisi, strutture assistenziali, ambulatori.

Con l’Avviso n. 8/2022, Fondoprofessioni ha informato che saranno finanziati piani formativi pluriaziendali, ovvero rivolti a più Studi/Aziende provenienti dagli specifici settori coinvolti, progettati, presentati al Fondo, organizzati e rendicontati dagli Enti attuatori accreditati.
Si prevede che le costituende Ats/Ati, le Associazioni di categoria e le Fondazioni possano essere promotrici degli interventi formativi per conto di più Studi/Aziende, mentre l’Ente attuatore si occuperà degli aspetti organizzativi dei corsi e di tutti gli adempimenti amministrativi di accesso al contributo. Il singolo piano formativo potrà essere articolato in uno o più corsi con una durata dalle 4 alle 40 ore.
Dagli Enti attuatori, dal 12 settembre 2022 al 7 ottobre 2022, i piani formativi potranno essere presentati a Fondoprofessioni.
Sarà necessario per lo Studio/Azienda essere iscritto al Fondo prima dell’inizio dell’attività formativa alla quale prenderà parte. Il Fondo erogherà il contributo all’Ente attuatore, a fronte della realizzazione e rendicontazione delle attività formative. Gli Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni potranno partecipare ai corsi approvati senza sostenere alcun costo.

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona


Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona



Si riportano le tabelle retributive per gli Impiegati agricoli della provincia di Verona – pubblicate dalle Parti territoriali – variate a seguito del nuovo CIPL sottoscritto il 9 agosto 2022


Retribuzioni in vigore dall’1/8/2022 al 31/12/2022



















































Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 900,90 2.543,39
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 896,35 2.449,97
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 798,56 2.214,20
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 655,66 1.939,43
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 557,99 1.754,08
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 449,18 1.574,04


Premio di continuità a decorrere dall’1/8/2022


















Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00


Retribuzioni in vigore dal 1/1/2023



















































Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 950,29 2.592,78
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 943,92 2.497,54
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 841,55 2.257,19
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 693,32 1.977,09
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 592,05 1.788,14
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 479,74 1.604,60

Erogazione arretrati per i Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI



A partire dal mese di settembre vanno erogati gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei


L’accordo sottoscritto lo scorso mese di agosto, ha previsto incrementi retributivi relativi al triennio 2021/2024 ma decorrenti dal 1 gennaio 2022
Pertanto, gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 agosto 2022 devono essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre, di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.




































Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1 560,83
A2 572,33
A3 577,41
B1 592,25
B2 597,50
B3 615,11
C1 709,91
C2 815,40
C3 834,20
Q1 841,28
Q2 861,54

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti


Nella GU n. 223 è stato pubblicato il Decreto aiuti-ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144) contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. Il provvedimento, tra le diverse misure, ha previsto l’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.


In particolare, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dell’indennità di cui al successivo articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di  lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al medesimo articolo 19, commi 1 e 16. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato  da eventi con copertura di contribuzione  figurativa integrale dall’INPS.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. La stessa indennità non è cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  risultino titolari esclusivamente di trattamenti non  gestiti dall’INPS, il  casellario centrale  dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennita’ una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. L’Ente erogatore  procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 
L’indennità una tantum è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
L’INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del Dl 17 maggio 2022, n. 50, che abbiano in essere uno o più rapporti  di lavoro, nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è riconosciuta dall’INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.
L’Istituto, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del DL 17 maggio 2022, n. 50, e che sono iscritti alla Gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.
Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del DL 22 marzo 2021 n. 41, e dall’articolo 42 del DL 25 maggio 2021 n. 73, l’INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall’articolo 32, comma 12, secondo periodo, del DL 17 maggio 2022, n. 50, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all’entrata del bilancio dello Stato.
L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 150 euro.