INPS: precisazioni sul servizio di allegazione documentazione sanitaria


L’INPS ha fornito precisazioni sull’estensione del servizio a medici certificatori e patronati del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che già consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (Messaggio 1 ottobre 2022, n. 3574).


Nello specifico, i medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.
Una volta compilato il certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica Inps, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante.
Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, possono inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che possono, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione.
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.
Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.
Il servizio attualmente interessa le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni; tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal 1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato.
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.

Trasporto Merci – Sanilog: copertura sanitaria per i familiari dei lavoratori

Rinnovo o nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, informa che a partire dal 27 settembre fino al 06 dicembre 2022 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2023 al nucleo familiare già iscritto nel 2022 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2023 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2023).

– RINNOVO COPERTURA
Per il nucleo familiare già iscritto nell’anno 2022, si ricorda che è necessario procedere esplicitamente al rinnovo della copertura per l’anno 2023 collegandosi all’interno della propria Area riservata del sito www.sanilog.info.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2022; si ricorda a tal proposito che, qualora l’iscritto decida di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2023, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.

– NUOVE ISCRIZIONI
L’iscritto che si accinge per la prima volta ad attivare la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare può farlo da martedì 27 settembre fino a martedì 06 dicembre 2022. Si ricorda che l’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 27 settembre 2022; si ricorda altresì che l’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2023.

– PASSAGGIO DA COPERTURA FAMILIARI BENEFIT ALL’ESTENSIONE VOLONTARIA A PAGAMENTO
L’iscritto che ha già registrato il suo nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento” e infine generando il bollettino da pagare cliccando su “Genera Mav”.

– CONTRIBUTO ANNUO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione – deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 06 dicembre 2022 ed è pari a:


– € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”;
– € 125 per ciascun figlio.


Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:


– un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.

– VALIDITA’ COPERTURA ASSICURATIVA
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l’anno 2024 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.

– TIPOLOGIA FAMILIARI
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:


– coniuge;
– convivente “more uxorio”;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.


L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.

Fondo Mario Besusso – Fasdac per i dirigenti dell’Autotrasporto

 


Firrmato un accordo di modifica dell’assistenza sanitaria integrativa al Fondo Mario Besusso – Fasdac, per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinat

Confetra e Manageritalia hanno aggiornato con decorrenza 1 gennaio 2022 l’articolo del CCNL riguardante il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa)


A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1 gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:


a) 5,29% (5,50%a carico fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;


b) 2,78% (A decorrere dal 1 gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1 ottobre 2011; al 2,46% dal 1 gennaio 2014; al 2,51 % dal 1 ° gennaio 2018; al 2,56% dal 1 ° ottobre 2021.) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;


c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.


Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.


Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1  gennaio 2022, agli iscritti pensionati.


Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Diffida accertativa: la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che ai fini dell’applicazione della diffida accertativa si considerano i crediti di lavoro di cui il lavoratore dipendente è titolare, considerando che il termine di prescrizione degli stessi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nota 30 settembre 2022, n. 1959)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) devono essere rivisti i criteri di valutazione dei crediti di lavoro ai fini dell’applicazione della diffida accertativa da parte degli ispettori del lavoro.
L’INL adegua l’applicazione della diffida accertativa al recente orientamento della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro (sentenza n. 26246/2022).
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte di Cassazione ha affermato che il precedente orientamento, basato sulla valutazione della condizione di “timore” sofferta dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, deve ritenersi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di una interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sulla tutela dal licenziamento illegittimo.
Con la suddette riforme, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, si è passati da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Per questo motivo, afferma la Cassazione, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro deve ritenersi decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, nel senso di non estensibilità della sopraccitata pronuncia a tali fattispecie di rapporti, in quanto disciplina da una particolare normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti. Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizia a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Diversamente, per il settore privato, il personale ispettivo considera oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima


L’accordo decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata


L’aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:


1. a decorrere dal 01/10/2022 3.0%


2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%


Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l’assicurazione


Riposo settimanale


Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d’equipaggio ha diritto ad un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello,


Ente bilaterale
A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.


Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL


 


Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili
Le indennità sono aumentate, a decorrere dall’1/10/2022, del 10% per ciascuna figura professionale.


Fondo di previdenza complementare Agrifondo
Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo. A tal fine le Parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l’adesione del settore ad Agrifondo. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/1/2023


Deroga festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro. Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero del calendario opzionale delle deroghe alle festività, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell’equipaggio, a decorrere dall’1/10/2022.


 


Nuova sezione non imbarcati


Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi. A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell’articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.


Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.



































Livelli

Parametro

Minimo

7 100 1.357,15 €
6 109 1.479,24 €
5 114 1.547,16 €
4 120 1.628,58 €
3 129 1.750,73 €
2 140 1.900,02 €
1 152 2.062,87 €
Quadro 162 2.198,59 €