Inps: richiesta per l’applicazione di maggiore IRPEF e/o rinuncia alle detrazioni d’imposta

I percettori di prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall’Inps possono, dal 15 ottobre 2022, inviare all’Istituto la richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta per l’anno 2023 (INPS – Messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783).

I soggetti che percepiscono dall’Inps le prestazioni pensionistiche e previdenziali, e sono interessati all’applicazione di un’aliquota IRPEF più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o alla disapplicazione, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
A tal fine, a partire dal 15 ottobre 2022, l’Inps ha attivato la procedura per la presentazione delle richieste relative anche al periodo d’imposta 2023.
Si ricorda che tali richieste possono essere inoltrate all’Inps compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR sulla base del reddito erogato.

Barbieri e parrucchieri: firmato il rinnovo contrattuale


 



 


Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica


L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).


L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.























Livello

Retribuzione Tabellare


al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.395,99 € 115,47 € 1.511,46 €
2 1.275,26 € 105,48 € 1.380,74 €
3 1.209,00 € 100,00 € 1.309,00 €
4 1.139,90 € 94,29 € 1.234,19 €























Livello

Retribuzione Tabellare


 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento


dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare


 dal 1° ottobre 2022

1 1.395,99 € 80,83 € 1.476,82 €
2 1.275,26 € 73,84 € 1.349,10 €
3 1.209,00 € 70,00 € 1.279,00 €
4 1.139,90 € 66,00 € 1.205,90 €























Livello

Retribuzione Tabellare


al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento


dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare


 dal 1° febbraio 2023

1 1.476,82 € 34,64 € 1.511,46 €
2 1.349,10 € 31,64 € 1.380,74 €
3 1.279,00 € 30,00 € 1.309,00 €
4 1.205,90 € 28,29 € 1.234,19 €















Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione


(E.A.R.)

1 €30
2 €30
3 €30
4 €30


La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.


Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.


Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;


Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).

Accordo integrativo del CCNL Moda Artigianato Conflavoro-Confsal



Firmato il 30/9/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, con l’assistenza della CONFSAL, l’Accordo integrativo e modificativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Moda – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento ed Affini, Chimica, Ceramica del 9 dicembre 2020


Le Parti sociali firmatarie del presente accordo, hanno convenuto che le seguenti variazioni avranno effetto e decorrenza a far data dal 1° ottobre 2022; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.


Tabelle Retributive































Livello

Abbigliamento 1/10/2022

Abbigliamento 1/12/2022

1°/Quadri 1.846,00 1.887,00
1.728,50 1.767,00
1.584,00 1.619,50
1.464,50 1.497,00
1.404,50 1.435,50
1.344,00 1.374,00
1.271,00 1.299,50































Livello

Tessile Calzaturiero 1/10/2022

Tessile Calzaturiero 1/12/2022

1°/Quadri 1.844,50 1.885,50
1..740,50 1.779,00
1.591,50 1.626,50
1.472,50 1.505,00
1.412,50 1.443,50
1.353,00 1.383,00
1.276,00 1.304,00































Livello

Lavorazioni a mano e su misura 1/12/2022

Lavorazioni a mano e su misura 1/12/2022

1°/Quadri 1.843,00 1.883,00
1.720,00 1.757,50
1.576,00 1.610,50
1.456,50 1.488,00
1.396,00 1.426,50
1.336,00 1.365,00
1.263,00 1.290,50































Livello

Occhialeria 1/10/2022

Occhialeria 1/12/2022

1°/Q
1.792,00 1.831,50
1.622,50 1.659,00
1.516,50 1.550,00
1.425,00 1.456,50
1.373,50 1.404,00
1.317,00 1.346,50































Livello

Chimica, Gomma-Plastica, Vetro 1/10/2022

Chimica, Gomma-Plastica, Vetro 1/12/2022

1°/Quadri 1.992,00 2.039,00
1.861,00 1.904,50
1.674,50 1.714,00
1.587,00 1.624,50
1.498,50 1.534,00
1.432,50 1.466,00
1.338,50 1.370,00































Livello

Ceramica, Terracotta, Gres 1/10/2022

Ceramica, Terracotta, Gres 1/12/2022

1°/Quadri 1.770,50 1.809,00
1.616,00 1.651,50
1.531,00 1.564,50
1.470,00 1.502,00
1.417,00 1.448,00
1.371,00 1.401,50
1.293,00 1.321,50


Ai lavoratori inquadrati come Quadro, indipendentemente dal settore di riferimento, spetta una indennità di funzione pari ad Euro 20,66 in aggiunta alla retribuzione tabellare.


Tipologie di retribuzione
Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:


– primo anno: 7,5%


– secondo anno: 5%


Contratto di Reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente CCNL, nonché tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica professionale, tenuto conto del contesto lavorativo-aziendale, di riferimento che rende necessario un percorso formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:


– prima metà del periodo: 85%;


– seconda metà del periodo: 90%.


Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2 contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti.
I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.


Proporzione numerica
Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.
Assunzioni esenti da limitazioni numeriche. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:


a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovi reparti, nuovi appalti, nuova linea di produzione ovvero dall’entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale.;


b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 co 2 e 3 del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;


c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 co. 2 del DLgs n. 81/2015;


d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;


e. per sostituzione di lavoratori assenti;


f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;


g. per attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;


h. per attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione di collezioni.


Assistenza Sindacale
A titolo di assistenza sindacale garantita dalla FESICA CONFSAL viene stabilito un contributo una tantum da corrispondere all’applicazione del presente contratto, di ammontare pari ad € 10,00 per ciascun lavoratore. Tale importo verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla Fesica e versato per il tramite dell’azienda mediante UNIEMENS con codice “W434”.

Regime di solidarietà negli appalti: prestazione di più servizi di logistica

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, trovano applicazione i principi generali di tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, il regime di solidarietà (Interpello 17 ottobre 2022, n. 1).

Il regime di responsabilità solidale negli appalti stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.


In seguito all’introduzione dell’articolo 1677-bis del codice civile che disciplina la prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose sono sorti dubbi circa l’applicazione del regime di solidarietà previsto per gli appalti.
La disposizione, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2022, stabilisce che “e l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
In sostanza, il legislatore ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Secondo il Ministero, tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, sia in considerazione della collocazione della norma nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.


In merito all’applicazione del regime di solidarietà al contratto di trasporto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha in precedenza precisato che la disciplina deve ritenersi applicabile sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel cd. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.
Secondo il Ministero la nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. non pregiudica il predetto orientamento, in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà nelle “prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.
Ciò in quanto il regime di solidarietà negli appalti svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.


D’altronde, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva del regime di solidarietà, perché finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.
In conclusione, deve ritenersi che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.

Regolamentata l’assistenza sanitaria per i dirigenti Federalberghi

Con accordo del 4 ottobre 2022 è stata modificata la disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC) per i dirigenti delle aziende alberghiere.

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,29% (5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021.) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care (Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR) pari a 206,60 euro annui;
b) 2,78% (Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR) (A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato ai 2,41%, in ragione d’anno, dal 1° ottobre 2011 ; al 2,46% dal 1° gennaio 2014; al 2,51% dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
II contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o dì altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00 (Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1° ottobre 2011 ; euro 2.008,10 dal 1°gennaio 2014; euro 2.032,00 dal 1° gennaio 2016) euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% – con gli opportuni arrotondamenti – di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.