Prorogato il Protocollo Sicurezza nel Credito Cooperativo

Firmato il 27/10/2022, tra FEDERCASSE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO, UILCA, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza Covid-19, sino al 31/12/2022

Le Parti, in ottemperanza alle previsioni di cui al punto 5 del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo sottoscritto il 29 luglio 2022, convengono di prorogare il Protocollo medesimo, ad ogni effetto, sino al 31 dicembre 2022.


Le Parti si incontreranno il 30 novembre 2022 per verificare congiuntamente la coerenza e l’efficacia delle disposizioni del Protocollo qui prorogato con il quadro legislativo vigente.

Debiti contributivi INPGI al 30 giugno 2022: domande di rateazione all’INPS

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS – Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.

Nuovo regolamento Ente Bilaterale Enfea

Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione. I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.

– Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato Misura del sussidio:
a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.

– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
   – Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
   – Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)

– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.

– Contributo spese Corso di Laurea universitario
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

– Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

– Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
   – Asilo nido;
in alternativa
   – Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.

– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 1.000,00 (mille).

– Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento)/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille) max per nucleo familiare.

– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento)/anno.

– Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
€ 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
Ai fini della prestazione, la giornata da considerare è quella nella quale sia intervenuto un riconoscimento di almeno 4 ore di ammortizzatore sociale nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno. Per la medesima prestazione, nel caso di un rapporto di lavoro part time di almeno 4 ore, la giornata da considerare si intende quella nella quale il riconoscimento dell’ammortizzatore interviene almeno per il 50% del part time concordato, quindi almeno 2 ore.

– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, rivolte a coniuge e/o figli conviventi.
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.

– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore


La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

– Contributo sostegno vittime violenza di genere


Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
– assunzione a tempo indeterminato;
– contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.

– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).


Riduzione contributiva 2022 per il settore edile

Con la Circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni operative per l’accesso alla riduzione contributiva prevista per l’anno 2022 in relazione all’impiego di operai a tempo pieno nel settore edile.

La riduzione contributiva a favore delle imprese edili, per gli operai a tempo pieno, è stata confermata per l’anno 2022 nella misura dell’11,50 per cento (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto 5 settembre 2022).
L’agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2022, ai datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– dai codici Ateco2007da 41.20.00 a 43.99.09.
Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 43.21.01 a 43.29.09 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La riduzione si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e riguarda i soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La base di calcolo dell’agevolazione deve essere determinata al netto:
– delle riduzioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– delle riduzioni di cui all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO


L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo);
– l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, ovvero l’esonero per l’occupazione giovanile).
In presenza di contratti di solidarietà, l’agevolazione non spetta limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE


Per l’accesso alla riduzione contributiva deve essere presentata istanza esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande sono verificate in modo automatizzato e definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.
L’esito della domanda è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS


Lo sgravio va esposto nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
– il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
– per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.


Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione. In caso di diritto al beneficio l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Ai fini della fruizione del beneficio spettante è necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).


Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. In tal caso non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.


Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.


Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva possono essere inviate fino al 15 febbraio 2023.

Indennizzo INAIL per ansia e depressione da mobbing

Il lavoratore ha diritto all’indennizzo INAIL per il disturbo posttraumatico da stress conseguente al mobbing del datore di lavoro, purchè provi il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la patologia insorta. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31514.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva negato a quest’ultimo il diritto all’indennizzo nei confronti dell’INAIL per il disturbo posttraumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro.
I giudici del gravame, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta di mobbing e la patologia, ritenevano che la patologia non rientrasse tra le malattie professionali indennizzabili.


Il Collegio, ribaltando la sentenza impugnata, ha ricordato che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che rileva, difatti, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile al caso di specie il consolidato principio per cui l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle tabellate (d.P.R. n.1124/65) e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, a condizione che si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro.