Assegno unico e universale 2023: modalità di presentazione della domanda ed erogazione

L’INPS interviene per descrivere i casi di erogazione d’ufficio, di variazioni delle domande già presentate e di presentazione di nuove domande in caso di soggetti nuovi beneficiari (INPS, circolare 15 dicembre 2022, n. 132).

La misura dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), le relative modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e le fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove da parte di soggetti che non hanno beneficiato, sono i temi al centro dell’attenzione della nuova circolare dell’INPS.

In effetti, l’AUU costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente, ma spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda (articolo 46, D.P.R. n. 445/2000). In proposito, l’Istituto segnala con la circolare in commento a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Peraltro, l’INPS segnala che gli interventi di innovazione descritti nella citata circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, l’INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, informa che erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Bisogna infatti tener conto che la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo, già citato, compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti (articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021). Inoltre, l’Istituto è esplicitamente incaricato dalla normativa di porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno (articolo 12, comma 3, D.Lgs. n. 230/2021). 

Tuttavia, alcune circostanze possono determinare la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, comportano anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Ad esempio, in caso di nascita di figli o di variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio oppure di variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni), ecc. In questi casi, il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

Infine, in caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center Integrato o istituti di patronato.

A tal proposito, l’INPS segnala che che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Comunque, nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).

 

CCNL Abbigliamento – Industria: in vigore da gennaio l’assicurazione LTC

Previsto un contributo, a carico azienda, pari a 2,00 euro per 12 mensilità da corrispondere a Sanimoda 

Con il Protocollo “Sistema Welfare Moda” le Parti stipulanti il CCNL Abbigliamento – Industria hanno inteso dare nuove linee di sviluppo al sistema welfare vigente, costruito dalle relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell’industria della moda e basato sulla previdenza complementare, sull’assicurazione vita-invalidità e sull’assistenza sanitaria integrativa. 
Ad integrazione dell’art. 80 del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con decorrenza 1° gennaio 2023, sarà attivata, tramite Sanimoda, un’assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), a beneficio di tutti i lavoratori del settore. A tale assicurazione saranno iscritti i lavoratori in forza alla suddetta data e non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende, pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all’art. 80. 
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del 28 luglio 2021, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra.  

 

 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il verbale di accordo di integrazione del Protocollo sicurezza Covid 19

Protratte le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 sino al 31 gennaio 2023

Con il verbale di accordo relativo all’integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza“ siglato il 30 novembre 2022, le Associazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, insieme all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, hanno inteso prorogare sino al 31 gennaio 2023 l’efficacia del Protocollo 21 giugno 2022, come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022, dando così diritto ai lavoratori fragili del settore, di accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’occasione, le Parti Sociali hanno inteso ribadire altresì che, resta ferma la scadenza al 31 dicembre 2022 circa la possibilità per tale categoria di lavoratori di esser adibiti allo svolgimento della propria attività in modalità agile, termine che, in caso di proroga legislativa, potrà esser automaticamente modificato. Ed ancora, hanno evidenziato pure che, in caso di evoluzioni normative o di evoluzioni delle intese nazionali tra le Parti Sociali, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. di riferimento, potranno apportare eventuali modifiche al verbale di accordo.

CCNL Giocattoli – Industria: elemento di garanzia retributiva entro gennaio 2023

Previsto un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 250,00 euro lordi annui in favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale

Per tutti i dipendenti in forza al 1°gennaio da aziende produttrici di giocattoli, prive di contrattazione aziendale, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 sarà riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva” pari a 250,00 euro lordi annui.
Tale importo sarà dovuto purchè i lavoratori non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi, tenendo altresì conto della situazione retributiva individuale, rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR, di quanto individualmente erogato.
L‘importo dell’EGR, che dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022 o nel 2023, che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

CCNL Terziario Avanzato (Anpit-Cisal): dal 2023 nuovi valori di welfare contrattuale



Il datore di lavoro erogherà, entro il 31 dicembre, valori di welfare contrattuale, differenziati per livelli, a tutti i lavoratori che abbiano superato il patto di prova


Il datore di lavoro metterà a disposizione valori welfare contrattuale a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme.
L’erogazione del welfare è prevista annualmente (entro il 31 dicembre), fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, dall’anno 2023, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella di seguito. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero. 














Livello Dal 2023
Dirigente 2.600,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 216,66 euro)
Quadro 1.300,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 108,33 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 660,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 55,00 euro)

Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del premio di risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di allineamento. 


 


Destinatari


I valori di welfare spetteranno a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto, ossia:
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.


 


Utilizzazione


I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Detti valori non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla previdenza complementare da parte del lavoratore. Fermo restando che non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro dei valori di welfare contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la Piattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.C., o la diversa piattaforma individuata dal Contratto di secondo livello o dal Regolamento aziendale.
Le possibili destinazioni dei valori di welfare, da integrare, coordinare ed eventualmente estendere per il tramite della contrattazione di secondo livello o del Regolamento aziendale, sono:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente;
– beni e servizi in natura (per tali spese, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa);
– previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).