Legge di bilancio 2023: esoneri contributivi assunzioni 2023

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera, è ora al vaglio del Senato. Fra le disposizioni in materia di lavoro, l’articolo 1, commi da 294 a 300, introduce nuove disposizioni e proroghe in materia di esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati per le assunzioni di determinati soggetti, effettuate nel 2023, previa autorizzazione della Commissione europea.

Beneficiari Rdc

Innanzitutto, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (l’importo originariamente previsto nel disegno di legge era di 6.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile;
  • in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza. Il richiamato articolo 8 del D.L. 4/2019 – si ricorda – ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili. 

L’esonero in argomento è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale del 1° gennaio 2023/31 dicembre 2023.

Giovani al di sotto dei trentasei anni

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, sono estesi inoltre gli esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di trentasei mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a quarantotto mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Donne lavoratrici svantaggiate

Esteso, altresì, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, il citato esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Giovani imprenditori agricoli

Infine, la Legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente, vale a dire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni.

 

La Camera dà il via libera alla Legge di bilancio 2023: gli aspetti relativi al lavoro

L’assemblea di Montecitorio ha approvato la manovra finanziaria che ora passa all’esame del Senato. Rafforzato l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, rivista la disciplina sulla decontribuzione per favorire le assunzioni stabili (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Il testo della Manovra 2023 ha ricevuto l’ok della Camera dei deputati. L’aula di Montecitorio ha anche votato la nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, approvata dal Consiglio dei ministri che apporta le modifiche al disegno di legge derivanti dagli emendamenti approvati alla stessa Camera nel corso della discussione parlamentare. 

Il disegno di Legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, 176,2 miliardi nel 2024 e 149 miliardi nel 2025.

In particolare, sul versante del lavoro e delle politiche sociali c’è da segnalare il rafforzamento, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Viene infatti elevato da 20.000 euro annui a 25.000 euro annui il limite retributivo per il riconoscimento dell’ulteriore esonero di un punto percentuale della contribuzione a carico del lavoratore (al netto degli effetti fiscali indotti 378 milioni nel 2023 e 70 milioni nel 2024), passando in questo caso dal 2 al 3%. Si rivede, inoltre, la disciplina sulle diverse forme di decontribuzione volte a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’occupazione giovanile e l’assunzione di donne, innalzando il limite massimo dell’esonero da 6.000 euro annui a 8.000 euro annui (al netto degli effetti fiscali 41,7 milioni nel 2023, 79,7 milioni nel 2024 e 57,1 milioni nel 2025). In favore delle famiglie, si potenzia l’assegno unico universale, incrementando del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta per i nuclei con quattro o più figli (64 milioni nel 2023, 67,8 milioni nel 2024, 69,4 milioni nel 2025 e oltre 70 milioni dal 2026).

Prevista anche un’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo con risorse pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025.

Per quel che riguarda le pensioni, invece, per il 2023 per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni si eleva al 6,4% la percentuale di incremento transitorio della pensione prevista per i pensionati con un trattamento pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo INPS (270 milioni nel 2023).

CCNL Moda (Conflavoro-Confsal): corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva

Con la retribuzione del mese di gennaio viene corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di 300,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva

Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale, corrispondono annualmente l’importo di 300,00 euro a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L’importo viene corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1° gennaio ed aventi diritto in base alla situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’elemento di garanzia retributiva in quanto individualmente erogato. Tale importo è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR e deve essere riproporzionato in base al numero di mesi o frazione di mese effettivamente lavorati, nonché per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale.
Per le imprese con situazione di crisi, rilevata nell’anno precedente o corrente all’erogazione del suddetto importo, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, è possibile, mediante accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, sospendere, ridurre o differire il versamento dell’importo per l’anno di competenza. 

CCNL Chimica – Piccola Industria e Chimica Artigianato: stabilite le piattaforme

Le richieste dei sindacati si incentrano su aumenti salariali e maggiori tutele normative

Entrambi i contratti scadranno il prossimo 31 dicembre ed i sindacati (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno stabilito in questi giorni le piattaforme, che verranno inviate alle controparti, per i rinnovi relativi al triennio 2023-2025.
Di seguito gli argomenti trattati.
Minimi retributivi
Per il CCNL Chimica – Piccola Industria richiesti:
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione, vetro soffiato;
  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica.
Per il CCNL Chimica Artigianato richiesti:
–  211,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile e abbigliamento-moda-calzature (livello 3° bis) e per i comparti pelli e cuoio-occhiali-giocattoli-penne, spazzole e pennelli (livello 3°);
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi;
–  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto vetro, vetro trasformazione, vetro soffiato.
Si richiedono, inoltre, un aumento delle maggiorazioni turni e straordinari ed un aumento del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti.
Argomenti che dovranno essere trattati sono, inoltre, la formazione continua e permanente, l’ estensione del diritto assembleare e della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

 

CCNL Federculture: raggiunta l’intesa sul rinnovo contrattuale 

Novità su incrementi salariali, corresponsione dell’Una Tantum, incrementi su accantonamenti per il Fondo valorizzazione del personale, ferie, riposi domenicali

Dopo un lungo confronto, il 20 dicembre 2022 si è finalmente raggiunta l’intesa sul rinnovo del CCNL Federculture 2019-2021.
Di seguito, le prime importanti novità:
– un incremento salariale del 3,5% parametrato sul livello ex C1 a cui si aggiungerà l’1% da destinare all’introduzione di un Fondo Sanitario per il personale;
– entro il mese di febbraio 2023, verrà corrisposta una Una Tantum pari a 500,00 euro, riparametrata sui vari livelli, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2021, a cui si aggiungeranno gli arretrati relativi al periodo 1° dicembre 2021 – dicembre 2022 da corrispondere entro aprile 2023;
– ripristino ed incremento dell’accantonamento per il Fondo della valorizzazione del personale ex art. 64 ter che consentirà, in sede di trattativa decentrata, di condividere con le OO.SS. progetti di sviluppo e crescita professionale.
Respinti poi i tentativi da parte dei datori di lavoro di aumentare le quote di flessibilità, poiché ciò avrebbe comportato l’implementazione del precariato nei posti di lavoro, ed introdotte invece, le clausole di maggior tutela del personale in caso di cambi appalto ripristinando la centralità del confronto con il sindacato.
Il rinnovo contrattuale, è stato l’occasione per la Fp-Cgil, di chiarire in maniera definitiva le giuste interpretazioni su ferie per il personale in turno, l’introduzione del riposo domenicale per il personale impegnato anche nei giorni festivi ed il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni anche in caso di prestazioni con accantonamento in banca ore.
Da ultimo è bene ricordare che, già nei primi mesi che verranno, si riaprirà la discussione per le annualità 2022-2024, che verterà pure su argomenti non ancora stati esauriti, sebbene sin dai prossimi giorni, nei vari territori e posti di lavoro, saranno organizzate assemblee per il confronto con il personale di settore, al fine di illustrare in modo più ampio, il testo sottoscritto.