Legge di bilancio 2023: le disposizioni in materia di Ape sociale e “Opzione donna”

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 con misure, tra l’altro, che intervengono a prorogare di un ulteriore anno l’indennità di APE sociale e a modificare i requisiti e i termini di maturazione per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico per le donne (cd. “Opzione donna”).

La Manovra finanziaria 2023 è finalmente Legge, a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica.

 

Tra i molteplici interventi, si segnalano quelli sull’indennità di APE sociale, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, nonchè quelli sulla cosiddetta “Opzione donna”.

 

APE sociale (Art. 1, commi 288 – 291)

 

L’applicazione dell’indennità in questione è stata prorogata di un altro anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’APE sociale in virtù della proroga. 

 

Il comma 289 dell’articolo 1, conferma poi, anche per il 2023, la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla Legge di bilancio 2022, di accedere all’APE sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

 

Riguardo ai termini di presentazione della domanda per poter fruire del beneficio, il comma 290 del predetto articolo 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023. Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

Viene infine incrementa l’autorizzazione di spesa che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Opzione donna (Art. 1, comma 292)

 

L’articolo 1, al comma 292, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

– assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
– siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome, possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

 

Confermate le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla data di maturazione dei requisiti, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in oggetto.

 

In sede di prima applicazione, le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, possono presentare la domanda di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

Accordo Ance Genova – Sindacati: buoni spesa per 1 milione di euro contro la crisi e il caro bollette

Nei prossimi giorni la Cassa edile genovese distribuirà agli operai del settore buoni spesa con valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro-capite per fronteggiare la crisi 

Grazie all’accordo stipulato da Ance Genova, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, la Cassa Edile Genovese distribuirà, nei prossimi giorni, agli operai del settore buoni spesa per oltre 1 milione di euro, per fronteggiare la grave situazione economica determinata dall’eccezionale caro bollette e caro carburante, anche in conseguenza della guerra in Ucraina. 
I buoni avranno un valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro capite, in base all’anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, per l’acquisto di beni e servizi di ogni genere.
L’accordo, primo in Italia nel settore, conferma l’unione di intenti delle parti sociali del comparto edile, anche in tema di iniziative solidaristiche, come dimostrato da analoghe intese siglate negli ultimi anni. 
Sia i Sindacati che i vertici di Ance hanno espresso soddisfazione per essere riusciti a dimostrare l’importanza fondamentale del sistema bilaterale del settore edile e per avere contribuito a rendere più serene le festività natalizie per i lavoratori e le loro famiglie. 

Lavoro domestico: le parti sociali proseguono l’impegno a supporto della popolazione ucraina

Previsto un contributo economico fino a 300,00 euro e corsi di formazione volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL confermano il dispiego di risorse destinate al supporto della popolazione ucraina, ribadendo la volontà di promuovere pace e vicinanza nel mondo.
A tal proposito, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di settore, Cassa Colf, ha previsto, fino al 31 marzo 2023, un contributo economico fino a 300,00 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento familiare dei cittadini ucraini costretti ad abbandonare il loro Paese, per l’acquisto di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici. Requisito necessario è che gli assistenti familiari dovranno essere in regola con il versamento dei contributi relativi agli ultimi due trimestri antecedenti la richiesta e dovranno dimostrare di ospitare parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado sfollati dall’Ucraina a seguito della guerra in corso.
Per quanto riguarda la formazione, invece, l’Ente Bilaterale di settore Ebincolf, organizza corsi di formazione dedicati agli ucraini rifugiati in Italia, volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico.

CCNL Credito: sospesi i termini fino al 28 febbraio 2023

Le parti contrattuali, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, hanno stabilito la sospensione fino al 28 febbraio 2023 dei termini fissati al 31 dicembre 2022

Le parti contrattuali si stanno attivando per procedere con il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Pertanto, in data 27 dicembre 2022, Abi ,Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno stabilito che gli incontri programmati tra le parti stesse entro il 28 febbraio 2023 si dovranno considerare come svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera” sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022. Sarà impregiudicata la decorrenza al 1°gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022.
Resta inteso che per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019.
Le Parti hanno, inoltre, concordato la prosecuzione dell’operatività del Fondo per l’occupazione (Foc), organismo bilaterale del settore all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.
Obiettivo principale dei sindacali è quello di aumentare i salari, a fronte “di un’inflazione che galoppa oltre le due cifre” e quindi la strada maestra dovrà essere la contrattazione collettiva.

Certificazione parità di genere: le istruzioni per l’accesso all’esonero contributivo

L’INPS fornisce le prime indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura (INPS, circolare 27 dicembre 2022, n. 137).

L’INPS ha comunicato le modalità di accesso al beneficio previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 162/2021. Si tratta di un esonero contributivo determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro del settore privato che consegua la certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).

In particolare, le istruzioni rilasciate dall’Istituto riguardano i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (50 milioni di euro per il 2022).

Le condizioni di accesso

Il diritto alla fruizione dell’esonero, oltre che al conseguimento della certificazione di parità di genere,  è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla normativa, ovvero: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS segnala anche che la misura di esonero in questione non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e si ritiene che sia anche cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Le modalità di accesso

I datori di lavoro in possesso della certificazione in oggetto, conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto sul sito dell’Istituto. Le domande possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Nella circolare, infine, sono indicate anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>  e  <ListaPosPA> del flusso Uniemens e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola, oltre che le istruzioni contabili.