Contributi previdenziali e assistenziali e operazioni di conguaglio 2022: le indicazioni dell’INPS

L’INPS fornisce alcune informazioni sulle operazioni di conguaglio da effettuare, relativamente all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, illustrando le modalità di rendicontazione per le diverse fattispecie e precisando i termini per lo svolgimento delle stesse (INPS, circolare 31 dicembre 2022, n. 139). 

Nella circolare in commento vengono illustrate le modalità di rendicontazione di diverse fattispecie, tra cui:

1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. 7.10.1993;

2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di €. 258,23 (innalzato a €. 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta, con rinvio alle istruzioni contenute nel messaggio n. 4616/2022;

6) auto aziendali ad uso promiscuo;

7) prestiti ai dipendenti;

8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10) gestione delle operazioni societarie.

 

Sono inoltre riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica. 

 

Gli eventi o elementi variabili della retribuzione che vengono considerati ai fini del conguaglio sono i seguenti: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

 

Riguardo a quegli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

 

Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

 

Anche in sede di Certificazione Unica 2023 e di dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.

 

L’Istituto ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della Legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

 

In merito alle modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute, l’INPS ricorda che, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata: per le modalità di compilazione del flusso UniEmens e i limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, la circolare rinvia alla disciplina di dettaglio illustrata nell’apposito documento tecnico più volte richiamato.

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Previsti aumenti dovuti agli scatti di anzianità


A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono previsti nuovi aumenti dovuti agli scatti di anzianità. Si specifica che, ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione.
Di seguito gli importi.





























Livello Importo
Quadri 37,10
1 36,40
2 35,70
3 35,00
4 34,30
5 33,60
6 32,90
7 32,20

 

Lavoro agile: le modalità di comunicazione per i lavoratori fragili

Disponibile fino al 31 gennaio 2023 l’applicativo “Smart working semplificato” sul  sito servizi.lavoro.gov.it (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 dicembre 2022)

Grazie alla proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, disposta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 306) le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse fino al 31 gennaio 2023 mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato“. Questa  modalità potrà essere utilizzata soltanto per i lavoratori che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 22 con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Nel caso, invece, delle comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria, il Ministero del lavoro comunica che dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

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Nuovi minimi retributivi, aumento del ticket restaurant e Una Tantum


Ticket restaurant


Dal 1° gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da 7,00 euro a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione lavorativa di almeno 5 ore giornaliere. In caso di attività lavorativa inferiore alle 5 ore giornaliere, il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Inoltre, l’indennità di mensa ove esistente, o il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori impiegati in modalità agile.


Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°gennaio 2023.






































Livello Minimo
Q1 1.935,57
Q2 1.935,57
A1 1.935,57
A2 1.822,27
B1 1.661,76
B2 1.586,22
B3 1.520,13
C1 1.463,48
C2 1.302,97
C3 1.208,55
C4 944,18

Una Tantum
Con la retribuzione del mese di gennaio 2023, a copertura dell’anno 2022, sarà corrisposto in un’unica soluzione un importo forfettario, definito secondo la scala vigente. 
L’Una Tantum non sarà utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali contrattuali, e sarà proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando invece come mese intero, le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la predetta indennità verrà riproporzionata sulla base dell’effettiva prestazione. Gli eventuali periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali nell’anno 2022 non incidono sul riproporzionamento.


















































Livello Parametro Una Tantum
Q1 205 740,65
Q2 205 740,65
A1 205 740,65
A2 193 697,29
B1 176 635,87
B2 168 606,97
B3 161 581,68
C1 155 560,00
C2 138 498,58
C3 128 462,45
C4 100 361,29




 

CCPL Edilizia – Bergamo: rinnovato il contratto

Previste novità economiche e la definizione della disciplina della reperibilità 

Il 13 dicembre 2022 Ance Bergamo e le Organizzazioni sindacali territoriali del settore edile Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di natura industriale. L’accordo interessa circa 8.500 addetti dell’edilizia bergamasca e 900 imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo.
Dal punto di vista economico, sono stati concordati un aumento dell’indennità di mensa e trasporto per far fronte ai rincari registrati, pari a 1,35 euro al giorno, l’erogazione da parte della Cassa Edile di una premialità di importo massimo pari a 100,00 euro e il pagamento dell’Elemento variabile della retribuzione (EVR), definito in base all’andamento del settore, che per l’operaio specializzato ammonta a 31,14 euro mensili, che aumenterà a 44,98 euro nel secondo semestre 2023.
Le imprese beneficeranno altresì di un’importante riduzione della contribuzione Cassa Edile, pari all’1,30% rispetto all’anno scorso, e della possibilità di aderire gratuitamente al servizio di sorveglianza sanitaria offerto dalla Scuola Edile di Bergamo.
È stata infine definita la disciplina della reperibilità dei lavoratori per lo svolgimento di interventi al di fuori del normale orario di lavoro. Specifici incentivi sono destinati all’attrattività del settore, per l’inserimento di nuovi giovani assunti dalle imprese edili bergamasche e per l’aggiornamento e il potenziamento delle assistenze a favore di tutti i lavoratori e delle loro famiglie.
I Sindacati, soddisfatti dell’accordo raggiunto, hanno affermato che il contratto collettivo provinciale edile, insieme a quello nazionale, conferma la contrattazione come elemento principe che dà al settore sviluppo e dignità, valorizzando il sistema della bilateralità che lo contraddistingue da ormai parecchi decenni.