Il testo prevede un vantaggio retributivo per il lavoratore dipendente che entro la fine del 2023 abbia raggiunto i requisiti per “Quota 103” rimanendo al lavoro (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 286 e 287).
Oltre che le misure sulla pensione anticipata, sinteticamente riassumibili nella formula di “Quota 103“, la Legge di bilancio 2023 prevede anche un incentivo per la prosecuzione del lavoro per chi entro il 31 dicembre 2023 abbia abbia raggiunto o raggiunga i requisiti per il trattamento in questione.
In pratica, il dipendente che intenda proseguire con l’attività lavorativa potrà richiedere al datore di lavoro il versamento in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.
In conseguenza dell’esercizio di questa facoltà da parte del lavoratore viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, è invece corrisposta interamente al lavoratore.
Si demanda, infine, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023, la definizione delle modalità attuative della norma.