Accordo Unioncamere-Federalberghi per lo sviluppo delle professionalità

L’intesa ha come obiettivo lo sviluppo di professionalità con competenze adeguate ai fabbisogni concreti delle imprese turistiche

È stato siglato un accordo tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo, settore trainante dell’economia italiana. L’intesa raggiunta da Unioncamere e Federalberghi si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
Obiettivo principale dell’Accordo, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è l’unione delle forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico.
Partendo infatti dall’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese viene previsto, per i prossimi 5 anni, un fabbisogno occupazionale di oltre 333mila unità nel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso. Unioncamere e Federalberghi lavoreranno insieme alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare, alla standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi, alla realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green
Grazie a questa intesa, verranno promosse iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria. 

Fondo FSBA: approvato il nuovo regolamento



Dal 1°gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato


In ragione degli Accordi Interconfederali, FSBA ha modificato il Regolamento al fine di conformarsi alla Legge 234/2021 e al D.L. 4/2022, che hanno in parte riformato l’assetto della disciplina degli ammortizzatori sociali.
A tal proposito, si specifica che per “AIS” si intende l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore;  per “ACIGS” si intende, invece, l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie
dipendenze più di 15 lavoratori.
A far data dal 1°gennaio 2023 la contribuzione relativa all’AIS, all’AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue: 


















  Aliquota contributiva  Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori 0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

Datori di lavoro – più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 A carico del datore di lavoro 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.
Inoltre, è previsto l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 1.222,51 euro e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego
Infine, i datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 possono versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100,00 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.






 


 


 

Fondo Fontur: previsto il pagamento del contributo entro il 31 gennaio 2023

L’importo del versamento sarà di 12,00 euro al mese per tutti i lavoratori del Settore Turismo – Catene Alberghiere

Il Fondo Fontur, Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i dipendenti dell’’Industria Turistica, è previsto dal CCNL Turismo – Catene Alberghiere sottoscritto tra la la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria), Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), Associazione Imprenditori Intrattenimento (Assointrattenimento), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assobalneari Italia), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assomarinas), Astoi – Confindustria Viaggi, Ucina – Confindustria Nautica, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Confindustria Aica) e la Filcams – Cgil, la Fisascat – Cisl, aderente alla Fist – Cisl e la Uitucs.
Come previsto dal CCNL il contributo pagato al Fondo, da versarsi in un’unica rata entro il 31 gennaio di ciascun anno, è di 120,00 euro a carico dell’azienda, ovvero 10,00 euro al mese, per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che parziale e 24,00 euro, ovvero 2,00 euro al mese, a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa e conseguentemente i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Inoltre, il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. 
l versamento del contributo Fontur deve essere effettuato mediante bonifico.
Di seguito i riferimenti bancari:
Monte Dei Paschi di Siena
Fontur – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa –
IBAN IT 16  X  01030   03215   000002146201
Dopo aver effettuato il versamento è necessario segnalare gli estremi del bonifico nella sezione Gestione pagamenti dell’ area riservata aziende.

Esonero contributivo 3% per i dipendenti: le istruzioni operative dell’INPS

L’Istituto ha emanato una apposita circolare per l’applicazione del beneficio ai lavoratori previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 24 gennaio 2023, n. 7).

La proroga e l’aumento in talune condizioni, per l’anno 2023, dell’esonero dei contributi IVS a carico dei dipendenti a suo tempo previsto per lo scorso anno dalla Legge di bilancio 2022 è l’argomento affrontato dalla circolare in commento dell’INPS. In effetti, l’ultima manovra finanziaria (articolo 1, comma 281, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha esteso all’anno in corso il beneficio previsto per l’anno 2022 nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima e nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, mentre possono accedervi tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L’esonero include la tredicesima, ma non la quattordicesima

La norma in trattazione prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

La natura della misura

L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015). Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Infine, il beneficio in trattazione è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Infine nella circolare in oggetto sono anche contenute le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

Le indicazioni del Garante della privacy sul Decreto trasparenza

Il Garante della privacy fornisce un’interpretazione sistematica delle disposizioni del Decreto trasparenza, alla luce della disciplina eurounitaria in materia di protezione dei dati personali (Garante privacy, nota 24 gennaio 2023, n. 499).

Il Garante della privacy fornisce le prime indicazioni interpretative sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 (cosiddetto Decreto trasparenza) che maggiormente impattano sulla protezione dei dati personali.

 

Il decreto in questione, come noto, si applica ai contratti di tipo subordinato e ad altre forme di lavoro e ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione.

 

Tra le informazioni ulteriori che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve fornire all’interessato rientrano: gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati; il funzionamento dei sistemi; i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni; le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; il livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

 

In applicazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, il Garante auspica che tutte le informazioni siano complessivamente fornite al lavoratore prima dell’inizio del trattamento, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in formato strutturato, di uso comune e leggibile anche da dispositivo automatico.

 

Considerato che l’impiego di tali sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati può comportare il trattamento d’informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, il datore di lavoro deve, pertanto, rispettare le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

 

Dovrà essere rispettato altresì il principio della “protezione dei dati fin dalla progettazione”, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati e integrando nel trattamento le necessarie garanzie per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

 

Il trattamento dovrà essere, inoltre, conforme al principio della “protezione dei dati per impostazione predefinita”, ponendo in essere scelte tali da garantire che venga effettuato, per impostazione predefinita, solo il trattamento strettamente necessario per conseguire una specifica e lecita finalità. Ciò comporta quindi che, per impostazione predefinita, il titolare del trattamento non deve raccogliere dati personali che non siano necessari per la specifica finalità del trattamento.

 

Conseguentemente, il titolare del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire, avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati, ove nominato, un’analisi dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento, in particolare le norme nazionali che disciplinano le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici sul posto di lavoro.

 

Possono poi essere impiegati anche strumenti e tecnologie, quali, ad esempio, software per il riconoscimento emotivo, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning, nonché sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, che, nel contesto lavorativo, determinano un elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati oggetto di specifica tutela nell’ambito del sistema di protezione dei dati personali. Infatti, le specificità delle tecnologie di questi sistemi, nonché la natura dei dati trattati (ad esempio, i dati biometrici e quelli relativi alle emozioni del lavoratore) e le funzionalità che spesso a essi sono associate, sollevano dubbi in ordine alla stessa proporzionalità del loro impiego, nonché di compatibilità con i principi generali in materia di protezione dei dati e con il quadro di garanzie in materia di libertà e dignità del lavoratore, potendosi, peraltro, porsi in contrasto con le disposizioni nazionali che vietano al datore di lavoro di trattare informazioni attinenti alla sfera privata del lavoratore.

 

Il Garante, infine, ha manifestato la propria disponibilità ad avviare un confronto sui temi in questione, anche al fine di superare le incertezze generatesi sul piano interpretativo e orientare le scelte sul fronte applicativo dei titolari del trattamento che hanno rivolto quesiti e richieste di chiarimento in proposito.