Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS: aggiornamento della procedura

L’INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L’INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l’Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

Tutela dell’identità digitale nell’accesso ai servizi on line dell’INPS

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei dati personali dal verificarsi di fenomeni fraudolenti nell’accesso ai servizi telematici, l’INPS innalza i livelli tecnici di sicurezza (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 535).

L’INPS sta avviando una procedura di verifica ulteriore delle credenziali di accesso ai servizi online per contrastare il fenomeno dei furti di identità digitale, nonostante l’adozione delle credenziali SPID, CIE e CNS abbia già generato un notevole innalzamento dei livelli tecnici di sicurezza.

 

La necessità di maggiori controlli di sicurezza volta ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali, deriva dall’utilizzo sempre crescente dei canali telematici per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini.

 

Pertanto, l’Istituto ha previsto, nei prossimi giorni, la progressiva attivazione, nella fase di accesso ai servizi on line, di un controllo aggiuntivo denominato “verifica dell’identità digitale”. Tale ulteriore controllo interviene nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

 

Esclusivamente in questo caso, il sistema invia sui recapiti telematici e -mail e cellulare già registrati dall’utente, un codice di conferma, cosiddetto “usa e getta”, che l’utente stesso dovrà inserire per ottenere l’accesso. Contestualmente, il sistema invierà una notifica via e-mail o, in assenza, sul cellulare o via PEC, per informarlo dell’avvenuto accesso con nuove credenziali SPID, CNS o CIE a lui intestate, in modo da adottare le conseguenti azioni in caso di accesso indebito.

 

Occorre, evidentemente, per l’attivazione della nuova funzionalità, che gli utenti interessati abbiano validato i propri recapiti telematici.

Fondo Fsba: erogazione dell’assegno di integrazione salariale per gli artigiani veneti

Siglato l’Accordo relativo alla corresponsione dell’assegno di integrazione salariale

Il 2 febbraio 2023, è stato siglato l’Accordo Interconfederale Regionale per l’ammissione al recepimento dell’Assegno di integrazione salariale da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Regione Veneto e che va a sostituire in tutto, l’Accordo Interconfederale Regionale siglato precedentemente il 4 marzo 2022.
Sul punto, le Parti Sociali hanno informato gli iscritti e le Aziende aderenti a Fsba, della procedura di utilizzo dell’assegno in caso di periodi di sospensione dalla prestazione di lavoro, concordando altresì, che il pagamento delle prestazioni, quindi Ais e Acigs, avvenga direttamente ai lavoratori destinatari del trattamento del Fondo, comunicando al datore di lavoro, ed aggiornando, qualora risultasse necessario, le proprie coordinate Iban.
Per ciò che concerne invece la procedura di consultazione sindacale, per i periodi di sospensione tra il 1° gennaio 2023 ed il 2 febbraio 2023, l’accordo avrà effetti retroattivi, pertanto retroattivo risulterà anche l’inizio della sospensione stessa.
L’azienda che presenti la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro, deve darne preventiva comunicazione in modo congiunto a Cgil, Cisl e Uil provinciali, nonché, ad una delle Associazioni Artigiane Provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno firmato il presente accordo.
A conclusione della procedura verrà poi stipulato un accordo sindacale che dovrà essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
Tale accordo avrà una durata massima di tre mesi consecutivi, indicando, come fine periodo, l’ultimo giorno del mese di competenza, al termine del quale, dovrà di nuovo darsi luogo, all’intera procedura.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro invece, durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario come indicato nel verbale, i lavoratori conserveranno comunque il posto fino alla scadenza dei periodi anzidetti, o fino allo scadere di contratti a termine, se precedenti, nonché, potranno essere richiamati a prestare attività per tutto il tempo necessario al fine di portare a termine commesse non previste.
Da ultimo, vi è da aggiungere che, per i periodi di sospensione, non matura la retribuzione diretta indiretta e differita, salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi di lavoro per i quali vengono applicati i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL e CCRL.

CCNL Funzioni Centrali: il tavolo di confronto per l’Area Dirigenza è aggiornato al 28 febbraio

Adeguamento degli istituti normativi, accesso al welfare contrattuale, lavoro a distanza e incrementi retributivi tra le proposte delle OO.SS.

Si è svolta il 7 febbraio 2023 presso l’Aran la riunione per l’avvio del negoziato relativo al rinnovo del CCNL dell’Area Dirigenza delle funzioni centrali. Il Presidente dell’Aran ha espresso la volontà che il negoziato possa svolgersi in tempi celeri, al fine di recuperare il ritardo accumulato e anche alla luce della difficile situazione economica che il Paese sta vivendo.

L’incremento percentuale previsto sulla retribuzione lorda media è pari, a regime dal 2021, al 3,78%, partendo da un incremento pari all’1,01% per il 2019 e all’1,72% per il 2020. Le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale sono pari a 37,5 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi, calcolate su una massa salariale al 31 dicembre 2018 pari a 990 milioni di euro.
In generale sono state avanzate proposte e considerazioni volte a migliorare la disciplina degli istituti normativi, delle relazioni sindacali e degli istituti a carattere economico, in particolare:
– adeguamento della disciplina degli istituti normativi e delle assenze a quella migliorativa introdotta con la stipula del CCNL del personale del comparto delle funzioni centrali 2019-2021;
– ampliamento delle ipotesi di confronto agli atti di micro-organizzazione, rendendo utile ed effettiva l’informazione come presupposto del confronto e della contrattazione;
– incentivazione, nei sistemi oggettivi di valutazione adottati dagli enti e dalle amministrazioni per il conferimento degli incarichi, dell’utilizzo di elementi di natura non discrezionale, legati al percorso professionale e formativo, basati su elementi preventivamente comunicati (abilitazioni, dottorati, incarichi precedentemente ricoperti nell’organizzazione di attuale appartenenza, incarichi precedentemente ricoperti in altre Amministrazioni, esperienza di lavoro in ambito privato, etc.);
– disincentivazione del ritardo nella definizione degli obiettivi assunti dagli enti e dalle amministrazioni e previsione di momenti di valutazione e confronto intermedi che consentano ai dirigenti di monitorare, tempo per tempo, lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati;
– attribuzione nel caso di svolgimento di incarichi ad interim, di un valore più elevato della retribuzione di risultato, compreso tra il 40% ed il 50% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico (retribuzione di posizione di parte variabile);
– previsione anche per i dirigenti della possibilità di effettuare la prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, nella modalità di lavoro a distanza, finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, garantendo, al contempo, l’equilibrio fra tempi di vita e tempi del lavoro dei dirigenti;
– disincentivazione dei ritardi delle amministrazioni in materia di erogazione dei premi di risultato;
– previsione di una norma che consenta, in via generale, alle amministrazioni e agli enti di adeguare il Fondo, incrementando autonomamente le risorse in relazione alle misure di innovazione tecnologica e alle scelte organizzative, anche utilizzando le economie di scala derivanti dai processi di transizione digitale ed ecologica, e/o dei processi di efficientamento energetico, nel rispetto della propria capacità di bilancio e delle disposizioni legislative vigenti;
– accesso al welfare contrattuale in tutti gli enti e le amministrazioni;
– ampliamento della possibilità della contrattazione integrativa di destinare gli incentivi per la mobilità territoriale (art. 30 del CCNL dell’area della dirigenza delle funzioni centrali) anche per compensare situazioni di disagio derivanti da elevate distanze fra la sede di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
– incentivazione dell’adozione di sistemi di valutazione della performance dei professionisti, volta a tenere conto, nell’assegnazione degli obiettivi, della particolare complessità dell’attività svolta, in relazione alle diverse famiglie professionali, e delle risorse umane e strumentali assegnate alle strutture professionali, nonché delle connesse responsabilità.
Il Presidente dell’Aran, in conclusione, ha ribadito la volontà di affrettare l’iter del negoziato, chiarendo che i tempi restano legati alla proporzionalità delle richieste avanzate. Ha aggiornato il tavolo al 28 Febbraio alle ore 10.30 per la presentazione di una prima bozza da sottoporre al negoziato.

Fondo Sanedil: modifiche ai Piani sanitari realizzati con Unisalute

Estese le garanzie assicurative dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, per i dipendenti del settore edile ed i loro familiari iscritti al Fondo

Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 30 settembre 2023, verranno attribuiti dei massimali inerenti al Piano Sanitario Plus a tutti gli iscritti al Fondo Sanedil, con la specifica che, le prestazioni offerte saranno erogate secondo le condizioni economiche previste da un solo piano sanitario.
Circa le domande sul rimborso con giustificativi: sino alla data del 30 settembre 2022, alle garanzie offerte da Sanedil vengono altresì attribuite le regole e le condizioni economiche riferite al Piano Base e Piano Plus; mentre, per le spese realizzate dal 1° ottobre 2022, alle garanzie offerte su montatura lenti, presidi e ausili, fisioterapia riabilitativa e visite specialistiche, vengono applicate le condizioni economiche come sotto riportato.
Piano Sanitario Unico: i lavoratori ed i loro familiari iscritti, possono usufruire di tutte le condizioni economiche applicate dal Piano Plus; pertanto, per l’anno in corso, le prestazioni erogate da Unisalute apparterranno ad un unico piano sanitario, fermo restando le regole e le condizioni economiche nell’ipotesi di domande di rimborso con giustificativi di spesa riferiti al periodo precedente alla data del 1° ottobre 2022;
– Inserimento dell’erogatore Fuori Rete in tutto l’ambito odontoiatrico in aggiunta all’implantologia;
– Inserimento dell’erogatore Fuori Rete in ambito non odontoiatrico, escludendo le garanzie monitor salute e grave inabilità determinata da invalidità permanente infortunio sul lavoro o gravi patologie. Nel caso in cui non vi siano strutture convenzionate nel raggio di 15km dal luogo di domicilio dell’assicurato, per le prestazioni non previste in ambito odontoiatrico, è contemplata la possibilità di effettuare le medesime anche in strutture non convenzionate con le stesse condizioni previste per l’erogazione in rete;
Aumento dei massimali per le prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, lenti, trattamenti fisioterapici e visite particolari;
Eliminazione delle franchigie previste per i ticket circa le prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti di fisioterapia;
– Introduzione della prestazione Protesi Mobili Dentarie accessibile a tutti i lavoratori e familiari assicurati.
Da ultimo preme comunicare altresì che, sul portale informatico del Fondo saranno disponibili le nuove guide con la modulistica aggiornata, nonché le comunicazioni con i dettagli tecnici ed operativi, al fine di consentire agli addetti delle Casse, una pronta e puntuale gestione delle pratiche sanitarie demandate, anche sulla base di tutte le novità sopra riportate.