CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): rinnovata la parte economica



Previsti un aumento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e l’erogazione di un importo Una Tantum


Il giorno 31 gennaio 2023, presso la sede della Cisal Terziario, si sono incontrate Anpit, Laif e Cisal Terziario, con l’assistenza della Cisal, per il rinnovo della parte retributiva del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon, operanti in regime di subfornitura, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Parti hanno definito un aumento retributivo, a partire dal 1° febbraio 2023, della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) che, al livello medio 5, sarà complessivamente di 166,27 euro lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali. 





























































































Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2024 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2025 Incrementi P.B.N.C.M.

Da dicembre 2025

Totale Incrementi retributivi
Quadro 185 57,53 57,53 57,53 357,59
1 145 47,80 47,80 47,80 288,40
2 130 42,93 42,93 42,93 258,79
3 105 36,81 36,81 36,81 215,43
4 95 36,81 36,81 36,81 205,43
5 85 27,09 27,09 27,09 166,27
6 75 25,13 25,13 25,13 150,39
7 65 24,23 24,23 24,23 137,69
8 60 22,29 22,29 22,29 126,87
Operatore di Vendita di 1°C. 104 35,48 35,48 35,48 210,44
Operatore di Vendita di 2°C. 90 31,58 31,58 31,58 184,74
Operatore di Vendita di 3°C. 80 29,09 29,09 29,09 167,27

Prevista inoltre l’erogazione di un importo Una Tantum ai lavoratori, suddiviso in due tranche:
– aprile 2023;
– settembre 2023. 



































































Livello Una Tantum aprile 2023 settembre 2023
Quadro 450 225 225
1 400 200 200
2 340 170 170
3 280 140 140
4 240 120 120
5 200 100 100
6 180 90 90
7 170 85 85
8 150 75 75
Op.vend.1 280 140 140
Op.vend.2 240 120 120
Op.vend.3 220 110 110

 

CCNL Igiene ambientale: Meccanismo per la determinazione dell’Erap



Erogazione dell’Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività per gli anni 2023 – 2024


Con il Verbale di Accordo siglato in data 10 febbraio 2023 da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, è stato stabilito dalle medesime Parti Firmatarie, il meccanismo per la determinazione dell’ERAP per gli anni 2023 e 2024, in imprese che non concordano il premio di risultato.
Premesso che:
– una quota del trattamento retributivo complessivo denominata Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività (Erap), pari ad euro 180,00 annui sul parametro medio 130,07 ed individuata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2024, viene destinata alla definizione o all’Incremento dei premi di risultato accordati a livello aziendale ed erogata sotto forma di “Una Tantum”, secondo le modalità definite sempre dai medesimi accordi;
– per le imprese che non concordano premi di risultato, le Parti firmatarie definiscono entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo, un meccanismo alternativo per la determinazione dell’Erap, attraverso la misurazione, in sede aziendale, dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale;
– gli importi derivanti dall’applicazione del meccanismo alternativo vengono corrisposti in aggiunta al Cra/Egr con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025 a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente, salvo il calcolo in misura intera, delle frazioni di mese almeno pari a 15 giorni, mentre ai lavoratori assunti a tempo parziale, il premio viene proporzionalmente ridotto in relazione alla durata della prestazione lavorativa, e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e prima dell’erogazione, l’ammontare in oggetto viene corrisposto con il TFR proporzionalmente ai mesi in forza nell’anno di riferimento;
Le Parti convengono al seguente meccanismo della determinazione Erap secondo i parametri sotto riportati:
– Redditività – inteso come miglioramento dell’Ir (Indice Redditività), quindi il rapporto fra il Mol dell’affidamento (Margine Operativo Lordo) e il Vp (Valore della Produzione) rispetto all’esercizio precedente. Il Mol rappresenta il risultato di tutte le azioni di tipo industriale al fine di raggiungere l’obiettivo di redditività.
Il predetto indice assume i valori riportati nella seguente tabella.


 











Redditività (IR) Importo lordo €
IR => rispetto all’esercizio precedente 40,00
IR < rispetto all’esercizio precedente 0,00

Qualità – intesa come la valorizzazione della percentuale di raccolta differenziata del 65%, realizzata in riferimento alle previsioni contrattuali dell’esercizio in corso o, in caso di loro assenza, rispetto al valore dell’anno precedente.
Nella tabella sottostante, vengono riportati i valori di cui trattasi.


 











Qualità (RD) Importo lordo €
% RD > rispetto all’esercizio precedente% RD < rispetto all’esercizio precedente 200
Solo per le realtà aziendali che hanno raggiunto nell’anno precedente l’obiettivo del 65%% RD > 65%% RD < 65% 200

Efficienza – valutata in base al tasso medio annuo aziendale di assenteismo, espresso in giornate non lavorate, anche solo parzialmente, riferite alla totalità dei dipendenti direttamente impiegati nell’affidamento, con esclusione delle giornate di festività infrasettimanale, ferie, permessi per festività soppresse, permessi retribuiti; degli infortuni sul lavoro; delle giornate di malattia per covid accertato; delle giornate interessate da ore di permesso sindacale, di assemblea sindacale, di sciopero di livello nazionale, di congedi di maternità, paternità e parentali e permessi L. n. 104/1992. Il dato si riferisce al 31 dicembre dell’anno di riferimento.


 














Efficienza (IE) Importo lordo €
>18 giornate medie/anno 80,00
>14 <18 giornate medie/anno 100,00
< 14 giornate medie/anno 120,00


Da ultimo, si specifica che, le quote non assegnate vengono redistribuite proporzionalmente tra i dipendenti che risultano aver effettuato un numero di giornate non lavorate inferiore alle 14 giornate/annue fino a concorrenza dell’ammontare pari ad euro 120,00 procapite, parametrato sul livello di appartenenza.

Fondenergia: adesione dei familiari fiscalmente a carico

Estesa la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari della prestazione

Il Fondenergia, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL Petrolio, Gas e Acqua e Miniere, ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni. 
L’aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell’aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico possono essere dedotti dall’aderente principale, nel limite
massimo di 5.164,57 euro l’anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse.
Per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di 15,00 euro che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.
La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia.
L’iscrizione dell’aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore a 100,00 euro.
Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. 

Welfare aziendale e conguaglio per datori con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

L’INPS fornisce le istruzioni riguardo alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens (INPS, messaggio 14 febbraio, n. 674).

Dopo aver dato (con il messaggio n. 4616/2022) le indicazioni operative per il recupero/restituzione della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS si rivolge ora ai datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, fornendo le istruzioni per effettuare le analoghe operazioni di conguaglio anche nella sezione <ListaPosPA>.

 

Pertanto, l’Istituto rende noto che, in sostituzione della denuncia già inviata, è necessario trasmettere, per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l’elemento V1, Causale 5, con l’indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, in tutti i casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, oppure si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione.

 

All’esito dell’operazione effettuata, a seconda della fattispecie di cui sopra detto, si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest’ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta.

CIPL Metalmeccanica Artigianato – Trento: siglato l’accordo di rinnovo

Aumento dell’indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l’Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all’area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell’indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
– 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
– 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L’elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l’Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l’analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell’impresa del comparto le Parti hanno individuato l’Osservatorio provinciale dell’Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale.