CCNL Giornalisti Radiotelevisivi Locali: nuovi minimi



Previsti aumenti retributivi da marzo 


Con il CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 tra Aeranti – Corallo e la Federazione Nazionale Stampa Italiana sono previsti nuovi aumenti retributivi a partire da marzo 2023 per i dipendenti di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Di seguito gli importi.














Livello Minimo
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.065,55
    Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.635,13
 Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.470,58

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: Una Tantum con la retribuzione di marzo



 A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023 viene corrisposto ai lavoratori un importo Una Tantum di 400,00 euro lordi  al Livello C1, da riparametrare per gli altri livelli


Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data di stipula un importo forfettario Una Tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023.
L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, è stato stabilito convenzionalmente dalle Parti in 400,00 euro lordi, riferiti al parametro medio del livello C1 (141,50), e sarà erogato contestualmente alla retribuzione del mese di marzo 2023.









































Livello Una Tantum
QS € 692,16
Q € 618,54
A1 € 546,12
A2 € 496,48
B1 € 459,08
B2 € 429,54
C1 € 400,00
C2 € 378,66
C3 € 367,18
D1 € 355,70
D2 € 336,03
D3 € 282,69

Detta somma viene determinata in misura pari ad 1/14 (un quattordicesimo) per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2022-28 febbraio 2023. Per mese intero si intende anche la frazione superiore a 15 giorni.
Sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.). In caso di retribuzione ridotta per lavoro part-time, la somma verrà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’importo sarà corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.

La sospensione degli adempimenti INAIL per gli eventi alluvionali a Ischia

Fornite le istruzioni in merito ai soggetti destinatari, alle modalità per effettuare le richieste di sospensione e ai termini  per la ripresa dei versamenti (INAIL, circolare 17 febbraio 2023, n. 7).

L’INAIL con la circolare in commento si occupa della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché alle altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Si tratta di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, disposti dal D.L. 186/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/2023.

La circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e termini e modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti. Sono fornite indicazioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché per il rilascio del DURC online

In particolare, la  sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria, operanti alla data del 26 novembre 2022 nei comuni sopra citati. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono
sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle PAT ubicate nei Comuni colpiti.

 

Versamenti sospesi

 

Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023. Nel caso in cui i soggetti assicuranti comunichino di voler pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza rispettivamente 16 febbraio e 16 maggio 2023. È sospeso altresì il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con scadenza 16 febbraio 2023. Infine, tra i versamenti oggetto di sospensione dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano, anche le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 26 novembre 2022.

 

Adempimenti sospesi

 

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023. Le aziende plurilocalizzate devono comunque inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2022 entro il 28 febbraio 2023 indicando le retribuzioni per tutte le PAT, quindi sia per quelle con sedi operative nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia per quelle al di fuori di detti territori. La sospensione degli adempimenti si applica altresì al termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022, in scadenza al 28 febbraio 2023. 

 

Modalità di sospensione

 

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 sul sito istituzionale dell’INAIL dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. 

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione specifici codici di agevolazione:

codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno che
optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;

codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei suddetti Comuni che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.

 

Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi

 

Entro il 16 settembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Inoltre, deve essere pagata la prima rata, in caso di rateizzazione dei premi sospesi fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo. Devono poi essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione. Devono, inoltre, essere presentate, utilizzando i servizi online (a partire dal 1° settembre 2023 fino al 16 settembre 2023 saranno disponibili), le denunce retributive per l’autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione. Infine, devono essere presentate, tramite i servizi online (disponibili dal 1° settembre fino al 16 settembre 2023), le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022. 

In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 settembre 2023, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese. 

 

Modalità di versamento dei premi sospesi 

 

Alla ripresa dei versamenti nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, deve essere indicato, in base alla modalità di versamento comunicata, il corrispondente numero di riferimento. 

 

Istruzioni in merito al rilascio del DURC online

 

Con riferimento al DURC online i versamenti sospesi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 26 novembre 2022. In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare.

Assegno unico e universale per i figli e applicazione ai nuclei vedovili

L’INPS fornisce indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell’Assegno unico e universale per il secondo percettore di reddito nel caso di decesso del genitore lavoratore che si sia verificato nel periodo di fruizione della misura (INPS, messaggio 17 febbraio 2023, n. 724).

La maggiorazione in questione è quella prevista dall’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, nella misura massima pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, parametrata ai livelli di ISEE, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

 

Essendo la finalità del bonus in esame quella di incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare, l’INPS aveva già chiarito in precedenza che, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

 

Tuttavia, l’Istituto, con il messaggio in oggetto, torna sull’argomento per moderare il suddetto principio alla luce della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, comunicando che il bonus per il secondo percettore di reddito viene erogato d’ufficio ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno, senza che sia necessario compiere alcun ulteriore adempimento per beneficiare della maggiorazione.

 

Pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa. 

 

La maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.

Giornalisti, siglato il nuovo contratto nazionale tra Figec-Cisal e Uspi

Previsti aumenti retributivi e contributivi, modifiche alla classificazione del personale e in tema di festività religiose

Nei giorni scorsi le delegazioni di Figec-Cisal e Uspi hanno firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit che assorbe, integrandolo, il Protocollo d’intesa Uspi-Cisal scaduto il 31 ottobre scorso.
Il nuovo contratto riconosce al settore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023, aumenti retributivi e contributivi (oltre il 5% dopo soli 2 mesi di vacanza contrattuale, compensata, inoltre, con un’indennità di 20,00 euro) ed estende diritti e tutele ai lavoratori. Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è di 3.000 euro (250,00 al mese per un minimo di 144 articoli l’anno per i quotidiani (12 articoli in media per mese di almeno 1.600 battute). Nel caso in cui il numero di prestazioni richieste dall’azienda risultasse inferiore al minimo annuale indicato, il pagamento delle stesse avverrà adottando il criterio della proporzionalità.
Per il settore dell’on line il contratto si applica anche alle nuove figure professionali da tempo presenti nelle piattaforme digitali e multimediali. I minimi contrattuali sono compresi tra i 1.376,00 euro del praticante e i 1.754,00 euro del caporedattore, più tredicesima mensilità, e 7 scatti biennali pari al 3% del minimo tabellare.
Le qualifiche professionali passano da 5 a 9 e riprendono le denominazioni tradizionali di caporedattore, caposervizio, redattore con meno e oltre 24 mesi, collaboratore redazionale, praticante, corrispondente, collaboratore fisso, informatore. Vengono altresì reintrodotte le storiche figure professionali di critico, informatore politico-parlamentare, inviato e vaticanista.
Figec-Cisal e Uspi hanno, inoltre, condiviso l’importanza di garantire ai lavoratori anche un ulteriore contributo dell’1% della retribuzione mensile da destinare alla previdenza complementare e l’assistenza integrativa al Servizio Sanitario Nazionale gratuita grazie all’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC).
In materia di permessi, sono previsti 2 giorni di permesso straordinario per l’aggiornamento professionale e l’acquisizione dei crediti formativi e 12 giorni di permesso sindacale.
A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, saranno individuate festività religiose integrative o sostitutive e, per la prima volta in un contratto nazionale di lavoro giornalistico, viene inserita tra i giorni festivi la domenica di Pasqua.