Decreto flussi 2022, semplificato l’accesso al portale informatico dedicato

Il Ministero dell’interno comunica la semplificazione del meccanismo di accesso al portale informatico ALI per la presentazione delle domande al fine di rendere più agevole il servizio per gli uffici e gli utenti (Ministero dell’interno, circolare 24 febbraio 2023, n. 1212; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 febbraio 2023). 

Fino al 22 marzo 2023, come disposto dal DPCM 29/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26/01/2023, sarà disponibile la sezione dell’applicativo dedicata al Decreto flussi 2022 per la precompilazione dei moduli di domanda.

 

Conclusa tale fase, a partire dal 27 marzo 2023 (cd. click day), le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, fino a concorrenza delle quote previste dal citato DPCM o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

 

Nell’ottica di uno snellimento organizzativo per utenti e uffici, è stato semplificato, rispetto agli anni precedenti, il meccanismo di accesso al Portale informatico dedicato ALI: in particolare, non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c’è più un limite massimo di domande.

 

Pertanto, ciascun richiedente può accedere tramite SPID e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.), senza necessità di preventiva richiesta di profilazione dell’utente alle Prefetture e senza incorrere ulteriormente nel limite massimo di 5 istanze.

 

E’ poi attiva una profilazione automatica degli operatori che avviene ad opera dello stesso sistema informatico solo, però, per le seguenti categorie di utenti:

 

– le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del lavoro e politiche sociali il protocollo d’intesa, in ragione della prevista procedura semplificata;

– le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;

– gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

 

A tal fine, le Direzioni nazionali dei patronati e delle associazioni o organizzazioni professionali dovranno inviare tramite PEC gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi.

 

Il sistema informatico riconoscerà automaticamente le utenze degli operatori comunicate dai suddetti Enti.

 

Il Ministero precisa, infine, che non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno da singoli operatori i quali si autodichiarino appartenenti ai Patronati o Associazioni.

CCNL Terziario (Confcommercio): proseguono i negoziati

Classificazione del personale e lavoro agile tra i punti salienti delle trattative 

L’incontro tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil è avvenuto lo scorso 22 febbraio con l’obiettivo di  proseguire le trattative per il rinnovo del CCNL.
I temi affrontati sono stati:
– la classificazione del personale: secondo i sindacati, a fronte dell’introduzione della classificazione dei dipendenti di aziende nell’ambito dei servizi professionali alle imprese e del mondo della Information and Communication Tecnology, vi è la necessità di un ulteriore approfondimento al fine di evitare un eventuale schiacciamento in basso della classificazione dei livelli di inquadramento proposti in tale ambiti;
– il lavoro agile: le parti hanno intenzione di recepire nel CCNL il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile sottoscritto a dicembre 2021, oltre ad eventuali integrazioni che potrebbero essere avanzate durante il tavolo delle trattative. 
Il prossimo incontro è programmato il 27 marzo.

CCNL Metalmeccanica – Industria: chiarimenti sui permessi per motivi sindacali e cariche elettive

Fiom-Cgil, in una nota sindacale, si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali

In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti è stato chiesto a Fiom-Cigl da diversi territori un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali. 
Afferma il Sindacato che nella formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici”, le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione, ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica
A titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Si applica lo stesso criterio se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom. L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale, sia a livello di categoria che Confederale. Sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.

Fondo Fasa: deroga per l’adesione alla campagna beneficiari fino al 28 febbraio



La deroga è concessa esclusivamente agli iscritti che, già nella scorsa annualità 2022, abbiano formulato l’estensione della copertura assicurativa ai propri familiari 


Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Alimentaristi ha comunicato che per coloro che abbiano dato conferma di adesione alla campagna beneficiari 2023 nei termini previsti del 31 gennaio 2023, è stata concessa la deroga alla scadenza del pagamento del bollettino MAV fino al 28 febbraio 2023.
È altresì stata concessa deroga di adesione campagna beneficiari 2023 fino al 28 febbraio solo ed esclusivamente agli iscritti che abbiano formulato estensione copertura assicurativa ai propri familiari nella scorsa annualità 2022. In quest’ultimo caso è necessario dare conferma cliccando sul campo SI – “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023” presente nell’Area Riservata, sezione Campagna beneficiari 2023. Solo a seguito della “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023“, il Fondo FASA provvederà al caricamento dei bollettini MAV da utilizzare per effettuare il pagamento, come da seguente calendario.

























Conferma di iscrizione 2023 Caricamento MAV in Area Riservata
dal al Data 
01/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
08/02/2023 14/02/2023 17/02/2023
15/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
22/02/2023 28/02/2023 03/03/2023

 

Liquidazione TFS al personale universitario destinatario di indennità perequativa

L’INPS fornisce le indicazioni operative per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica destinatario dell’indennità perequativa (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 793).

Come noto, l’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università – il diritto a percepire un’indennità “nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità”. 

 

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

L’INPS si riferisce, nello specifico, al personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica, e al personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.L. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.

 

Per tali soggetti, l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto invita le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie), a trasmettere, esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.