Correzione e ricostituzione degli atti dello stato civile

Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).

L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

 

E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.

 

La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.

 

In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.

 

Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.

 

Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.

 

Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace

CCNL Bancari: trattative per il rinnovo

 

Occupazione e crescita dei salari sono al centro delle discussione tra le Parti stipulanti 

In attesa che il negoziato entri nel vivo, sono stati definiti, con il Comitato esecutivo nazionale tenutosi lo scorso 27 febbraio, gli argomenti principali relativi al rinnovo del CCNL Bancari sottoscritto tra Abi e la Fabi, First – Cisl, Fisac – Cgil, Uilca, Unisin.
Secondo i sindacati uno dei punti salienti sarà il tema occupazione e sarà necessario un accordo per mantenere almeno i livelli occupazionali prevedendo una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituendo le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 
Altra questione posta sono le retribuzioni e quindi la necessità di valorizzare entrambi i livelli della contrattazione, quella nazionale  e quella aziendale, anche a seguito dell’aumento dell’inflazione avvenuto nel corso del 2022. A tal proposito bisognerà focalizzarsi sul rilievo dato alla contrattazione nei gruppi, al fine di redistribuire i risultati dell’aumento della produttività. E’, infatti, la produttività che fortunatamente risulta in crescita (il margine primario pro capite è oltre i 200.000,00 euro nei primi cinque gruppi bancari italiani).
Secondo i sindacati bisogna quindi redistribuire il ricavato non solo tra azionisti ma anche tra i lavoratori prevedendo un sostanzioso incremento dei salari.

Milleproroghe 2023: le misure su sport e spettacolo

Sono stati prorogati i termini per l’adozione delle disposizioni nei due settori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 febbraio 2023).

La Legge n.14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2023) è intervenuta anche nei settori dello sport e dello spettacolo con lo spostamento in avanti dei termini di tempo relativi all’attuazione di disposizione integrative e attuative.

In particolare, per quel che riguarda l’ordinamento sportivo, le professioni sportive e la relativa semplificazione, i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della Legge n. 86/2019, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Inoltre, l’entrata in vigore delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 23/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023.

Prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: bonus a dipendenti ed Aziende del settore Legno-Arredo

Erogazione bonus bollette energetiche 2022 ed Una Tantum ad Aziende e lavoratori

L’accordo sottoscritto da Confartigianato-Fvg e Cna-Fvg con i sindacati Fvg Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, prevede per i dipendenti delle Aziende artigiane settore Legno-Arredo di Confartigianato Fvg e Cna Fvg, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari ad euro 250,00 per le spese sostenute a causa del rincaro delle bollette energetiche nell’anno 2022.
Altresì, alle Imprese con fino a tre dipendenti e regolari nel versamento dei contributi al Fondo di categoria, spettano euro 300,00 a titolo di Una Tantum. Per quelle da quattro dipendenti in su, euro 500,00.
Si comunica che, le Imprese ed i dipendenti del settore, potranno accedere al bonus inviando la domanda direttamente all’Ente bilaterale regionale-Ebiart entro e non oltre il 30 settembre. L’importo verrà poi erogato dallo stesso, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Non mancano però pareri discordanti tra i Sindacati di settore. Difatti, secondo Cna-Fvg, tale intervento, pur non risultando risolutivo a fronte dei rincari energetici, appare comunque un segnale di sostegno delle Organizzazioni datoriali per i lavoratori e le Aziende del settore.
Per Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil invece, gli aumenti energetici e l’inflazione pesano sulle buste paghe dei dipendenti. Pertanto, secondo queste, utilizzando lo strumento della bilateralità, ed erogando servizi e prestazioni, si potrebbe dare maggior tutela ai lavoratori.

Fondo Nuove Competenze: rifinanziamento e riapertura dei termini per le istanze di ammissione

Incrementata la dotazione finanziaria del Fondo con 180 milioni di euro e differito al 27 marzo 2023 il termine ultimo per presentare le domande di ammissione (ANPAL, Decreto 24 febbraio 2023, n. 31; Comunicato 27 febbraio 2023).

Il D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito in Legge n. 14/2023, ha esteso al 2023 la possibilità da parte del Fondo Nuove Competenze (Fnc) di finanziare accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi.

 

Conseguentemente, l’ANPAL ha ritenuto necessario modificare l’Avviso approvato con decreto n. 320 del 10 novembre 2022 al fine di prorogare alcuni termini e di incrementare la dotazione finanziaria a sostegno degli interventi. 

 

Infatti sono state rilevate economie a valere sui precedenti stanziamenti del Fondo Nuove Competenze per 180 milioni di euro derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende.

Pertanto, con il decreto del Commissario Straordinario ANPAL in commento, la dotazione finanziaria dell’Avviso è stata incrementata, appunto, di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.

 

Inoltre, al fine di dare continuità al Fondo Nuove Competenze e orientare gli operatori, si è reso opportuno posticipare sia il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia quello per la presentazione delle istanze, fermi restando i termini per l’ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20.

 

Il termine ultimo di presentazione dell’istanza di ammissione al contributo – inizialmente fissato al 28 febbraio 2023 – viene dunque prorogato al 27 marzo 2023. Il nuovo termine è stato fissato anche in considerazione delle tempistiche di realizzazione dei progetti.

 

Anche l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto non oltre la nuova data del 27 marzo 2023 (in luogo della precedente che era stata fissata al 31 dicembre 2022).