Opzione Donna: requisiti e condizioni

Fornite le istruzioni in tema di pensione anticipata per i profili relativi alle destinatarie, alla decorrenza e alle modalità di presentazione della domanda (INPS, circolare 6 marzo 2023, n. 25).

L’INPS ha reso note le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di pensione anticipata (cosiddetta Opzione Donna) dettate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 292). In particolare, la norma in esame si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma, ovvero:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

 Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per  le quali è attivo un tavolo di confronto per la  gestione della  crisi aziendale presso la struttura per  la crisi  d’impresa anche in assenza di figli. Queste lavoratrici, pertanto, possono accedere ad Opzione Donna, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Per quel che riguarda la decorrenza dei trattamenti pensionistici, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione:

– a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

– a 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Infine, la circolare in commento contiene anche precisazioni in ordine alle diverse categorie di persone già citate che possono accedere ad Opzione Donna, alle domande da presentare per accedervi e alla documentazione da allegare.

CCNL Poste: prorogati gli accordi sul lavoro agile fino al 30 settembre 2023

Le Parti, in attesa di incontrarsi a partire dal mese di settembre 2023 per una valutazione complessiva sull’istituto del lavoro agile, hanno convenuto di prorogare fino al 30 settembre 2023 gli effetti degli accordi del 1° marzo e del 3 agosto 2022

Il giorno 2 marzo 2023 è stato siglato tra Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Fnc Ugl Comunicazioni, un accordo in materia di lavoro agile.
Già in data 1° marzo 2022 l’Azienda aveva sottoscritto un Accordo con le Organizzazioni Sindacali, con vigenza fino al 31 marzo 2023, che regolamentava l’applicazione del Lavoro Agile in Poste Italiane e nelle Società del Gruppo, in coerenza con le previsioni dell’art. 27 del CCNL del 23 giugno 2021.
Successivamente con l’Accordo sottoscritto il 3 agosto 2022 l’Azienda e le OO.SS. avevano esteso, anche a seguito di quanto emerso nel corso dell’Osservatorio Paritetico sul Lavoro Agile dell’8 giugno 2022, la possibilità di ricorrere allo smart working al personale di staff assunto a tempo determinato nonché, per le sole finalità formative, al personale assegnato ad attività operative.
Sulla base di quanto concordato, le Parti in attesa di incontrarsi a partire dal mese di settembre 2023 per una valutazione complessiva dell’istituto in relazione alla transizione digitale in atto e al mutato scenario nella fase post-pandemica, hanno convenuto di prorogare fino al 30 settembre 2023 gli effetti dei citati accordi del 1° marzo e del 3 agosto 2022. 

CCNL Istituzioni Socio – Assistenziali (Anpas): definito un acconto economico in attesa del rinnovo

Erogata con la busta paga del mese di marzo 2023 una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020 – 2022

Il 2 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Anpas, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl il Verbale di Accordo in cui Anpas ha stabilito che le Associazioni Anpas che applicano il CCNL a decorrere dal 1°dicembre 2022, al fine di consentire un intervento economico immediato, devono riconoscera una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020-2022 nella misura del 3,5% del tabellare, riferito al livello C3 ed erogata con la busta paga del mese di marzo 2023.
Tale somma è da intendersi assorbibile su futuri aumenti previsti nel rinnovo.
Si deve, altresì, ricordare che sono in corso le trattative al fine di accorpare il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Anpas), il CCNL Misericordie e il CCNL CRI; durante tale incontri avvenuti in quest’ultimo anno si è giunti ad una prima modifica condivisa degli articoli riguardante sia la parte normativa, al fine di rendere armonizzabili tali contratti, sia la parte economica prevedendo un adeguamento economico pari al 4,5% di aumento sul tabellare C3 con decorrenza dal 1°dicembre 2022.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia si impegna entro il 31 marzo 2023 a fornire risposta in merito a tale possibilità di unificazione.
Il prossimo incontro è fissato per il 4 aprile.

 

CCNL Scuola pubblica: confronto su aumenti salariali, precarietà dell’occupazione, nuove assunzioni

Proposte innovative per i dipendenti del settore Scuola

Nei giorni scorsi si sono riunite Cgil, Fp-Cgil e Flc-Cgil per affrontare le questioni relative ad aumenti salariali, contrasto alla precarietà e qualità dell’occupazione, nonché nuove assunzioni in ambito dell’Istruzione italiana.
Ciò a cui si è cercato e a cui si cerca di far fronte è soprattutto il forte ritardo nella sottoscrizione dei contratti, dovendo ancora chiudere la stagione 2019/2021, pertanto, si è evidenziata la necessità di acquisire maggiori risorse per gli Enti di Ricerca affinché vengano accelerate le trattative sui contratti relativi alle aree di dirigenza, ed affinché venga posta in essere la chiusura dei contratti dei settori Istruzione, Università e Ricerca.
Altresì, quello che si è cercato di sviluppare, è il tratto innovativo della più recente contrattazione, dall’ordinamento professionale, allo smartworking, alla formazione, alla valorizzazione delle relazioni sindacali come strumento per innovare la Pubblica Amministrazione e rispondere ai nuovi bisogni, dall’altra l’aumento salariale secondo le necessità di recupero del potere d’acquisto, poiché negli ultimi anni ha subito un forte calo dovuto alla crescita dell’inflazione. In aggiunta, risulta indispensabile realizzare lo scorrimento delle graduatorie, la stabilizzazione dei precari ed insistere con procedure che consentano l’accelerazione delle prove selettive.
Inoltre, Cgil, Fp e Flc si sono espresse, dichiarando che la precarietà dovrà esser contrastata soprattutto in contesti quali, ad esempio: il Pnrr, i tecnici del sud assunti a tempo determinato dai comuni, i precari del Ministero della Giustizia, quelli che da anni gestiscono i servizi di accoglienza del Ministero dell’Interno, attraverso un tavolo di confronto specifico nell’ambito del piano di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per poter intervenire in un modo strutturale su quella che continua ad essere un’emergenza nonostante i vari processi di stabilizzazione eseguiti. Ciò le Parti Sindacali intendono raggiungere, non è altro che una concreta e coerente risposta agli obiettivi prefissati.

CIRL Edilizia-Catania: determinato l’EVR per il 2023



Erogato nella misura del 3% l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023


In data 24 febbraio 2023, è stato siglato tra Ance-Catania, Feneal-Uil Catania, Filca-Cisl Catania e Fillea-Cgil Catania, il Verbale di Accordo Sindacale di verifica e di determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2023.
Da verifiche realizzate sull’andamento degli indicatori raccolti e sul peso ponderale, il valore dell’Evr è fissato nella percentuale del 3%.
Le Imprese infatti, procederanno entro il 31 marzo 2023, alle verifiche degli indicatori e del volume di affari Iva. Pertanto, in presenza di indicatori aziendali pari o positivi, queste corrisponderanno l’Elemento Variabile della Retribuzione come di seguito riportato.


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,20
Operaio specializzato – 3° livello 0,18
Operaio qualificato – 2° livello 0,16
Operaio comune – 1° livello 0,14
Custodi B 0,13
Custodi C 0,11

 


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 48,92
6° livello 44,03
5° livello 36,69
4° livello 34,24
3° livello 31,77
2° livello 28,62
1° livello 24,46

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’Azienda verserà l’Evr come previsto nelle tabelle sottostanti.


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,13
Operaio specializzato – 3° livello 0,12
Operaio qualificato – 2° livello 0,11
Operaio comune – 1° livello 0,09
Custodi B 0,08
Custodi C 0,07

 


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 31,80
6° livello 28,62
5° livello 23,85
4° livello 22,26
3° livello 20,67
2° livello 18,60
1° livello 15,90

 


Una volta definito l’Evr in relazione agli indicatori aziendali, la sua corresponsione, il cui calcolo deve essere realizzato in base alle ore lavorative ordinarie effettuate, può esser erogata anche in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati, l’erogazione avviene ogni mese, relativamente ai periodi effettivamente lavorati, per un massimo di 173 ore al mese.
Circa l’anno 2023, l’Evr viene versato per massimo 12 mesi.
Le Parti Firmatarie del Verbale di Accordo, riconoscono altresì che, gli importi dell’Evr, rispettano le caratteristiche previste dalle norme di legge vigenti in materia di tassazione agevolata di erogazioni di premi.
Da ultimo, si specifica pure, che per ogni altro dettaglio deve farsi riferimento all’art. 1 Cipl 25 febbraio 2022 .