CCNL Metalmeccanica – PMI (Conflavoro): sottoscritto il nuovo contratto

Siglato il CCNL per gli addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti

In data 25 gennaio 2023 è stato siglato da Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal il nuovo CCNL applicabile alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione di Impianti, con decorrenza a far data dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2026.
Le novità del CCNL sono innanzitutto la possibilità di istituire contratti part-time senza il minimo di ore settimanali, la previsione di contratti a tempo determinato fino al 50% dei lavoratori assunti in azienda a tempo indeterminato, apprendisti e con contratto di reinserimento.
A tal proposito si evidenzia la tipologia del contratto di reinserimento  applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. 
Per quanto riguarda la disciplina delle assunzioni, è previsto un periodo di prova esteso a 6 mesi per Quadri e primo livello e 3 mesi per gli altri livelli,  la possibilità di attribuire retribuzioni ridotte ai lavoratori che abbiano meno di 5 anni di esperienza nella mansione per la quale vengono assunti del 7,5% per il primo anno e del 5% per il secondo anno, nei livelli individuati dal CCNL.
Relativamente allo straordinario, in ragione dei numerosi settori a cui si può applicare il Contratto, sono previsti diversi massimali (massimo 270 ore per le attività di manutenzione, installazione e montaggio e massimo 290 ore per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica).
E’, altresì, stabilita la possibilità del telelavoro a carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente.
In relazione agli Enti e ai Fondi, il CCNL Metalmeccanico PMI prevede l’adesione all’EBIASP come Ente Bilaterale e al Fondosani come Fondo Sanitario.

CIRL Abbigliamento Artigianato – Veneto: prorogata la vigenza del contratto fino al 29 febbraio 2024

Per effetto dell’accordo è stata prorogata l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani del Veneto e Filctem-Cgil regionale del Veneto, Femca-Cisl regionale del Veneto, Uiltec-Uil regionale del Veneto, hanno sottoscritto un accordo che proroga ulteriormente la vigenza del contratto, applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzature, bambole, giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria e ottica, del 14.12.2016, del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, al 29 febbraio 2024.
Per effetto dell’accordo è stata prorogata, fino al 29 febbraio 2024, l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale.
Viene altresì confermata la quota di 2,50 euro, a carico dell’impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato in favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata in un’unica soluzione unitamente alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo.
I datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2023, con riferimento ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, non sono tenuti a ripetere il versamento.
Per i lavoratori assunti invece dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento.
Al termine dell’incontro le parti si sono impegnate, una volta rinnovato il CCNL a livello nazionale, di dare avvio alla trattativa di rinnovo del CIRL.

Tirocinio fraudolento: possibile ricorrere al Comitato per i rapporti di lavoro?

L’INL esclude la competenza del Comitato per i rapporti di lavoro a giudicare la fraudolenza dei tirocini trattandosi di una fattispecie sanzionata penalmente (INL, nota 8 marzo 2023, n. 453).

L’Ispettorato fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 234/2021.

 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente: lo ribadisce l’art. 1, co. 723, della predetta legge che, inoltre, prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.  

 

Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede, da parte del personale ispettivo, l’adozione della prescrizione obbligatoria finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. Invece, dal punto di vista civilistico, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato è rimesso alla scelta del tirocinante, in quanto l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

Riguardo poi ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, è stato chiarito che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

 

Sulla base di queste premesse, l’INL giunge alla conclusione che la fattispecie del tirocinio fraudolento sia sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro, inteso quale mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

 

Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo
procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

 

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine
di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale. 

 

CCNL Dirigenti Terziario: le novità 2023 per i Quadri associati a Manageritalia

Nuovi vantaggi e servizi in materia di copertura Ltc, copertura legale ed assistenza viaggio, servizi di consulenza e classiche prestazioni, welfare integrativo

Per il personale Quadro associato a Manageritalia, il 2023 porta sempre più vantaggi e nuovi servizi con un valore, anche di mercato, superiore rispetto l’importo della quota associativa da versare.
I servizi offerti riguardano soprattutto lo sviluppo e la transizione professionale, il welfare per i Quadri e le loro famiglie, opportunità professionali e di business che assumono sempre più un ruolo decisivo nella business community.
La quota d’iscrizione a Manageritalia 2023, pari ad euro 60,00, oltre a quanto definito, comprende anche la Copertura Ltc – Long Term Care in forma temporanea.
Di seguito, i vantaggi di entrare a far parte della Membership 2023:
– Copertura Ltc – Long Term Care in forma temporanea: piano assicurativo per eventi di infortunio e malattia che causino non autosufficienza, al fine di dare un supporto economico continuativo e a lungo termine. Tale polizza, che copre tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e con età assicurativa fino a 69 anni, eroga una rendita mensile vitalizia natural durante pari ad euro 1.000,00 netti, con assunzione del relativo rischio, senza la compilazione di un questionario sanitario. La valutazione di non autosufficienza si basa sulla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno quattro attività elementari svolte quotidianamente su sei, non comprendendo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività del vivere quotidiano.
Coperture in ambito legale e assistenza in viaggio: per quanto concerne la tutela legale, viene corrisposto, per l’intero nucleo familiare iscritto a Manageritalia, il rimborso delle spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito giudiziale e stragiudiziale; nonché, in caso di emergenze in Italia e all’estero, attività di assistenza e consulenza tramite la Europe Assistance Italia.
Servizi di consulenza e prestazioni classiche:
1. Askmit, ossia un servizio multidisciplinare di consulenza online che risponde in 48h su tematiche legali, fiscali, contrattuali;
2. Formazione e carriera, concernenti attività di assistenza e consulenza personalizzate;
3. Investimento, ossia la possibilità di aderire alla polizza Nuova Capitello.
Welfare Integrativo: possibilità di poter accedere ad una proposta di servizi di welfare integrativo acquistabili individualmente, in funzione di coperture già attive, con un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto a prima, in relazione alle esigenze professionali, personali e disponibilità economiche. Una serie di coperture assicurative in ambito di salute, previdenza e patrimonio per il Manager e la propria famiglia.

Anzianità di iscrizione al RUNTS, valgono anche i periodi maturati nei registri previgenti

L’iscrizione delle ODV e delle APS nei previgenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale può essere computata nei 6 mesi di iscrizione al RUNTS nel rispetto di un principio di continuità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 marzo 2023, n. 2904). 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali giunge a tale conclusione in risposta a un quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 56 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore). Infatti, il citato articolo, al comma 1, prevede – tra i requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato (ODV)  e alle associazioni di promozione sociale (APS) per poter sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato – quello della iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

 

Viene chiesto se sia possibile considerare, ai fini della predetta anzianità di iscrizione, anche eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.

 

L’iscrizione al RUNTS di cui si discute, oltre che rispettare il requisito minimo di durata dei 6 mesi, deve anche avvenire in una delle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore (e ciò in ragione della prevalenza dell’apporto della componente volontaristica nello svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizza le ODV e le APS).

 

La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale. L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che, fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

 

Pertanto, il Ministero perviene alla logica conclusione di includere nel computo dei 6 mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, ciò in omaggio a un principio di continuità, fissato dalle norme sopra richiamate, tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS.  

 

Il ricorso allo strumento convenzionale di cui all’articolo 56 del Codice potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al registro medesimo.

 

Infine, nella nota in commento si precisa che non potrà, viceversa, valere, l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus ai fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica.