CCNL Esattorie-Banche: siglata l’Ipotesi d’Accordo sulla polizza sanitaria

Nuove garanzie sanitarie per i lavoratori del comparto

In data 8 marzo 2023, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, è stata siglata l’Ipotesi di Accordo sulla polizza sanitaria applicata ai lavoratori del settore aderenti ad essa, e che andrà a sostituire quella vigente, con scadenza il 31 gennaio 2024.
Attraverso la suddetta, le Parti Firmatarie hanno inteso realizzare delle variazioni in merito.
A titolo di esempio, si enunciano quelle relative:
– al Regime rimborsuale inerente a
1. ricoveri con o senza intervento, con scoperto pari al 20%, e con franchigia minima pari ad euro 250,00 e massima pari ad euro 1.500,00;
2. day hospital e day surgery, con scoperto del 20%, e con franchigia massima nella misura di euro 350,00;
– alle Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione avente un massimale pari ad euro 3.000,00 per annualità assicurativa e per ogni nucleo familiare, con regime diretto scoperto pari al 10%, e con franchigia minima di euro 30,00;
– al Regime rimborsuale con scoperto pari al 25%, e con franchigia minima di euro 50,00.
L’AdEr si impegna altresì a versare per ogni dipendente iscritto una somma pari ad euro 1.300,00 circa le garanzie offerte. In aggiunta, si precisa che, ogni lavoratore potrà includere nella copertura, i familiari non fiscalmente a carico mediante la corresponsione di un premio pari ad:
– euro 296,43 fino a 30 anni;
– euro 395,32 da 31 a 45 anni;
– euro 592,97 da 46 a 65 anni;
– euro 823,60 per un solo coniuge, da 66 a 75 anni.
Il personale in pensione, con massimo fino a 75 anni di età e che intende aderire alle polizza, dovrà corrispondere un premio per una somma pari ad euro 1.887,37 con possibilità di estenderla anche al coniuge e/o ai figli, mediante l’esborso di un ulteriore premio pari a:
– euro 300,64, fino a 30 anni ;
– euro 400,35, da 31 a 45 anni;
– euro 601,27, da 46 a 65 anni;
– euro 835,12, da 66 a 75 per il solo coniuge.
Il notevole deficit economico esistente tra premio versato e costo delle prestazioni sopportato dalla Compagnia di assicurazione e consolidato nel corso degli anni di vigenza del contratto, ha reso indispensabile l’intervento sulle garanzie offerte, perché le attuali condizioni esistenti, ad oggi, risulterebbero fuori mercato e quindi non attrattive ai fini della partecipazione alla nuova gara che si intende predisporre in tempi congrui per consentire la prosecuzione della copertura sanitaria.
Nell’ipotesi di accordo sono contenute altresì le modifiche che si spera porteranno all’aggiudicazione della gara; ed inoltre, a fronte della richiesta di incrementare il valore del premio, si è infine ottenuto un aumento del 17%, risultando così realizzato l’obiettivo di mantenere l’attuale impianto della polizza, il cui costo rimane totalmente a carico dell’Ente. 
Da ultimo preme comunicare che, è stata programmata per il 28 marzo 2023, una riunione per l’aggiornamento del Protocollo relativo alle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19.

CCNL Enel: accordo per la conversione del Premio di risultato in prestazioni welfare

Estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi presenti sulla piattaforma dedicata

Enel Italia e Flaei, Filctem e Uiltec hanno sottoscritto il 14 marzo 2023 un accordo che introduce miglioramenti per la conversione del Premio di risultato aziendale in prestazioni welfare. 
Con l’accordo siglato, che aggiorna i precedenti del 2018, viene incrementata dal 15% al 20% la maggiorazione del credito riconosciuta al lavoratore che converte il Premio di risultato in welfare.
E’ stata inoltre estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi, mentre in passato il limite del 60% era superabile solo in caso di accredito su FOPEN. A tal fine ogni dipendente ha la possibilità di scegliere su una piattaforma dedicata i beni e servizi di welfare per la conversione del premio, in base alle proprie esigenze individuali e familiari.
Restano invariate le precedenti regolamentazioni in ordine alla tempistica per la conversione, tempi per l’utilizzo del credito welfare, tipologie di beni e servizi acquistabili con il credito welfare.
L’intesa, affermano le OO.SS. rende più vantaggiosa la conversione in welfare del premio, tenendo conto la riduzione della tassazione del premio di risultato dal 10% al 5%. 

Garante Privacy: messaggistica via sms e accesso alla posta elettronica del lavoratore

 

Il Garante Privacy torna a pronunciarsi sul tema della conservazione del contenuto di messaggi e dell’ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore per difesa in giudizio (nota del 15 marzo n. 501).

Il Garante Privacy ricorda che nessuna norma di legge impone la conservazione dei contenuti delle comunicazioni, di cui anzi è fatto espressamente divieto a meno che non sia autorizzata dall’utente con specifico e libero consenso per l’erogazione di servizi a valore aggiunto. A tal proposito l’Autorità si è espressa nei confronti di una società di servizi di messaggistica, a seguito di accertamenti ispettivi su segnalazione e reclamo, che aveva conservato il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) senza aver acquisito autorizzazione espressa dagli stessi. Tra le altre violazioni riscontrate dal Garante: la conservazione dei dati di traffico senza che fosse prevista una distinzione tra i dati conservati per finalità di giustizia e quelli conservati per altre finalità (fatturazione o consultazione da parte del cliente) e la mancanza di una distinzione dei tempi di conservazione dei dati (data retention) in base alle finalità. Il Garante, pur considerando le misure correttive adottate dalla società a seguito dei vari accertamenti ispettivi, ha ammonito la società per le violazioni riscontrate e ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 80mila euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dalla stessa.

 

Riguardo, invece, all’ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore in sede di difesa in giudizio, il Garante ricorda come il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto non annulli di conseguenza il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali, tanto più riguardo a messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente. Tanto è emerso in seguito alla sanzione emessa dal Garante privacy nei confronti di un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un’esponente di una cooperativa, ne ha mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto (riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera) e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società. L’Autorità, avendo accertato che l’azienda non ha fornito all’interessata nè idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati, ha sanzionato l’azienda, osservando che né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali.

CU 2023 INPS, le modalità di acquisizione

L’Istituto illustra le attività svolte in qualità di sostituto d’imposta: conguaglio fiscale di fine anno e rilascio della Certificazione Unica (INPS, circolare 15 marzo 2023, n. 29)

L’INPS ha dedicato la circolare in commento a rendere note le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti relativi all’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, al rilascio della Certificazione Unica con la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e alla specificazione dei canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della CU 2023

La CU 2023

In effetti, come ogni anno, l’Istituto ha predisposto sia la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti, sia la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali (SPID, CNS, CIE, Contact Center, ecc.) ed è anche trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, per quel che riguarda le modalità di rilascio, gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito istituzionale, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il percorso di navigazione: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio – Cittadini”. Poi, per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli dell’Istituto.

È anche possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. Inoltre, c’è la possibilità di richiedere il rilascio cartaceo della CU 2023 presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza, ovvero l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, il portale istituzionale già citato e il Contact Center. 

Peraltro, i soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un istituto di patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

Disponibile anche la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare tramite richiesta mediante il canale telefonico o canali di posta elettronica ordinaria: richiestacertificazioneunica@inps.it.

Infine, la circolare in oggetto contiene specifiche indicazioni per i soggetti delegati, gli eredi, i pensionati all’estero, ciechi, ultrasettantacinquenni, ecc.

Conguaglio fiscale 2022

Infine, per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, l’INPS ha ricordato che:

– effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

In particolare, in riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Recepita la direttiva europea sul whistleblowing: il decreto legislativo in G.U.

 

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (whistleblowing).

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 reca disposizioni riguardanti la protezione di soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni di violazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità  giudiziaria o contabile, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio, interno o esterno, autonomo e con personale specificamente formato. Le modalità messe a disposizione da Anac per ricevere la segnalazione sono diverse: tramite piattaforma informatica, in forma scritta, orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza. A sua volta l’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. E’ fatto esplicito divieto di ogni sorta di ritorsione nei confronti del whistleblowers e l’unico soggetto autorizzato all’applicazione delle sanzioni amministrative è Anac stessa.

 

Tra le fattispecie elencate dal Legislatore che costituiscono ritorsioni, troviamo, oltre al licenziamento ed alla sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona; l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In ogni caso, nell’ipotesi di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. Nell’acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

 

La pubblicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è avvenuta sulla G.U. in data 15 marzo 2023, ma è necessario attendere il 15 luglio 2023 affinchè le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing abbiano effetto.