CIPL Edilizia Industria – Ancona: accordo per la determinazione degli importi EVR



Nell’anno 2023 l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018


Il giorno 13 febbraio 2023 ad Ancona il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance e Fillea-Cgil Provinciale, Filca-Cisl Provinciale, Feneal-Uil provinciale hanno definito gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da liquidare nell’anno 2023.
Con l’accordo del 2014 l’EVR veniva stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari allora in vigore, con determinazione dei primi 3 parametri da applicare, cui si aggiungeva un quarto stabilito territorialmente. Successivamente con l’accordo del 2021 le Parti sociali hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
– numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
– monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
– rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata: 25%.
Con l’accordo raggiunto il mese scorso le Parti hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni, per l’anno 2023 (Gennaio 2023 – maggio 2023) il triennio di riferimento è 2020-2021-2022, mentre il triennio di confronto 2019-2020-2021. Pertanto nell’anno 2023 (fino al 31 maggio 2023) l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle che seguono.


 


Operai – Minimi paga base orari/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023























  EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di quarto livello

0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023


 


























LIVELLI EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno precisato altresì che per quanto non previsto e disciplinato dal verbale, valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014 e del CIPL del 17 giugno 2021, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Manageritalia Executive Professional: Ltc in forma temporanea compresa nella quota associativa

Long Term Care temporanea per coprire il risk management di ogni professionista

La tematica della non autosufficienza sta diventando di notevole rilevanza, perché l’evoluzione demografica ha determinato: un aumento esponenziale dei bisogni sociosanitari legati all’invecchiamento, ed un incremento delle spese sostenute dal personale di comparto aderente.
Le polizze assicurative Long Term Care che tutelano tutte le persone che per qualsiasi causa perdano la propria autosufficienza, stanno sempre più prendendo piede nel mercato delle assicurazioni.
Questa tipologia di copertura assicurativa prevede due diverse prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
oppure
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia, il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi importanti ed elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità, per questo Manageritalia ha deciso di stipulare tale polizza collettiva in forma temporanea il cui costo pari ad euro 120,00, è contenuto nella quota associativa Manageritalia per tutti gli Executive Professional con età inferiore ai 69 anni. Difatti, dopo aver inserito la tutela anzidetta nel contratto dirigenti già dal 2001, ora risulta inglobata anche nel sistema di welfare offerto agli Executive Professional, coprendoli con una tutela di natura superiore all’importo della stessa quota associativa.
Trattasi di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 attivata nel momento in cui l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi).
L’attivazione della polizza per gli associati avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario, restando invece esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
L’assicurazione copre sino al raggiungimento dei 70 anni di età.
Da ultimo, si ricorda che la quota d’iscrizione 2023 a Manageritalia Executive Professional è pari ad euro 120,00 per chi ha meno di 69 anni ed euro 90,00 per chi ne ha 69 o più, e che, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, include altresì alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

Le retribuzioni convenzionali del 2023 per i lavoratori italiani all’estero

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero riferite all’anno 2023 (D.M. 28 febbraio 2023). 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissa annualmente, con apposito decreto, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei: tali retribuzioni vengono utilizzate per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e anche al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

 

Con il decreto in oggetto, le retribuzioni convenzionali riferite all’anno 2023 da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del decreto stesso.

 

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Il decreto prende in considerazione anche il caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, che si verifichino nel corso del mese, precisando che, in tali ipotesi, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto riguarda il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, che va liquidato sulle retribuzioni convenzionali così come fissate nelle predette tabelle.

 

Autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, indicazioni per l’indennità una tantum

L’INPS riepiloga i requisiti di accesso all’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti ed estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, indicando modalità e termini di presentazione della domanda (INPS, circolare 16 marzo 2023, n. 30).

Come noto, il D.M. 7 dicembre 2022, introducendo l’articolo 2-bis al decreto interministeriale 19 agosto 2022, ha esteso il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari dell’indennità dallo stesso decreto interministeriale.

 

Il richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022, nel definire i criteri e le modalità per il riconoscimento della predetta indennità una tantum, all’articolo 2, comma 2, aveva infatti previsto, tra i requisiti di accesso, anche la titolarità di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022: tale requisito non è più necessario per i lavoratori autonomi e i professionisti a seguito della modifica apportata dal D.M. 7 dicembre 2022.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, riepiloga innanzitutto i requisiti di accesso all’indennità una tantum in oggetto, ovvero: a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021; b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022; c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti; f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

 

In presenza di un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro: in tal caso, i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

 

Entro la data del 30 aprile 2023 i lavoratori destinatari del beneficio dovranno presentare apposita domanda in via esclusivamente telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

 

La domanda è disponibile accedendo con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >, dove selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle indicate che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

 

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

 

L’INPS ricorda che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti. Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui sopra, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS

 

Nella compilazione della domanda, il soggetto interessato deve indicare, a pena di inammissibilità e sotto la sua responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Riguardo al requisito reddituale, si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato – sono tra loro alternative.

 

Infine, nella circolare in commento, vengono indicati il finanziamento della misura, il monitoraggio del limite di spesa e le istruzioni contabili.

 

 

SAN.ARTI: aperte le iscrizioni ai familiari dei dipendenti delle imprese artigiane

Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili 

Il Fondo SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto anche per il 2023 la possibilità di iscrizione dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane. Per familiari si intendono i coniugi o conviventi e i figli distinti in due fasce di età: da 0 fino a 18 anni di età e da 18 anni compiuti a 26 anni di età.
Le Prestazioni del Piano sanitario sono erogate:
– direttamente da SAN.ARTI.  in autogestione
– da UniSalute per conto di SAN.ARTI.
Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito (familiari fino a 18 anni 10,00 euro al mese, familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni 15,00 euro al mese).
Le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale.
Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio.