Trasporto su strada e distacco dei conducenti: obblighi e sanzioni

Entra in vigore oggi il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, con l’introduzione di nuovi obblighi e sanzioni (D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27). 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, con vigenza al 21 marzo 2023, il D.Lgs. n. 27/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

 

Ambito di applicazione

 

Il decreto in commento interviene apportando modifiche al D.Lgs. n. 136/2016, concernente il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, aggiungendo, innanzitutto, il Capo III bis contenente disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.

 

Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato. Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili.

 

Viene precisato che il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri, anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE. 

 

Obblighi amministrativi

 

L’articolo 12 sexies introdotto dal decreto in commento stabilisce precisi obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente.

 

In particolare, il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco, al più tardi all’inizio del distacco, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

 

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

f) il numero di targa dei veicoli a motore;

g) l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

 

Il trasportatore deve aggiornare le suddette informazioni entro 5 giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento.

 

Il trasportatore deve anche assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;

b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009; c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 (art. 12 sexies, comma 4).

 

Riguardo al conducente, egli ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui sopra.

Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale, ha l’obbligo di trasmettere, dopo il periodo del distacco ed entro 8 settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché: 1) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco; 2) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997; 3) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.

 

Sanzioni

 

Sono poi previste, dal nuovo articolo 12 septies del D.Lgs. n. 136/2016, specifiche sanzioni in caso di violazioni degli obblighi amministrativi di cui detto.

 

Il trasportatore che violi l’obbligo di trasmissione della comunicazione di distacco o quello sancito all’articolo 12 sexies, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

Nel caso in cui non vengano adempiuti gli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, nonchè all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni, il trasportatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000

 

Sanzionato anche il conducente che non adempia all’obbligo di cui all’articolo 12 sexies, comma 6, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All’accertamento delle violazioni consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

CCNL Scuola Pubblica: 300 milioni di euro a disposizione per il rinnovo

Integrato l’Atto di Indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso novembre in tema di aumento delle retribuzioni 

Nei giorni scorsi, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, è stato integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso  novembre in tema di aumento delle retribuzioni del personale scolastico.
Tale integrazione prevede la disponibilità di 300 milioni di euro circa, stanziati dalla Legge di Bilancio 2022 sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, al fine di incrementare la componente fissa delle retribuzioni in vista delle trattative per il rinnovo del CCNL.
Si prevede, pertanto, un aumento medio degli stipendi, già approvato nel 2022, da 100,00 euro a 124,00 euro per mensilità.
Secondo il Ministero, l’obiettivo è di prevedere un netto miglioramento delle retribuzioni del personale del comparto Istruzione e ricerca al fine di valorizzare i lavoratori del settore e garantire maggiore continuità didattica agli studenti.

L’accesso alla NASpI per il lavoratore padre dimissionario

Le indicazioni dell’INPS sull’indennità di disoccupazione in caso di rinuncia volontaria al lavoro del soggetto che ha fruito del congedo di paternità (INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 32).

L’INPS è tornata sul tema dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al Testo Unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, l’intervento normativo citato ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio con l’articolo 27-bis, commi 1 e 2, del citato D.lgs n. 151/2001, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico, ovvero il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. 

In particolare, l’articolo 54, comma 7, del Testo Unico nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L’INPS rende noto, quindi, che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.   

Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Di conseguenza, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Cgil, Cisl e Uil per il servizio sanitario regionale

Previsti 16 milioni di euro per il salario accessorio di lavoratrici e lavoratori del servizio sanitario regionale

Con accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo dalla Regione Emilia-Romagna con le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil è stato definito lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse per il salario accessorio dei lavoratori della sanità.
In questo modo i fondi della contrattazione integrativa delle aziende del Servizio sanitario regionale saranno incrementati nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sottoscritto il 2 novembre 2022, con valore retroattivo a partire dal 1° gennaio 2022.
Con le risorse stanziate verrà finanziato il trattamento economico accessorio e saranno coinvolti complessivamente oltre 56mila professionisti del comparto sanitario: operatori e funzionari amministrativi e tecnici non dirigenti, operatori sociosanitari e altri operatori non medici. Al momento rimane escluso il personale dirigenziale, per il quale si è in attesa della sottoscrizione del CCNL relativo al triennio 2019-2021, al fine di valutare le modalità di impiego delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022.
In sede di contrattazione integrativa aziendale, le disponibilità economiche potranno essere indirizzate dalle aziende per perseguire politiche di crescita e valorizzazione professionale del personale, quali per esempio le progressioni tra le aree o il riconoscimento delle indennità collegate alle particolari condizioni di lavoro.

Invalidità: il punto sulla semplificazione delle procedure

L’INPS riepiloga le modalità operative vigenti e le attività per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria (INPS, messaggio 17 marzo 2023, n. 1060).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha tracciato il quadro delle modalità operative e delle nuove iniziative in materia procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

In particolare, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. Qualora, al contrario, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona.

La produzione degli atti può trovare impulso:

– su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;

– su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito istituzionale dell’INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

La valutazione agli atti è immediatamente applicabile sia per tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC), sia per le revisioni sanitarie.

Soltanto qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

Peraltro, le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale. È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

Il ruolo del PNRR

In riferimento al tema in questione, l’attuazione del PNRR ha avuto a oggetto il “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”. È stato implementato, infatti, il servizio di domanda online che consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e all’istituto di patronato, in caso di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di poter allegare la documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. Inoltre, è stata inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della Legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda. Questo servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.

Infine, in aderenza alla ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter, l’INPS ha reso noto che sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’Istituto, in modo da consentire la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.