Prestazioni occasionali degli steward nel settore del calcio femminile professionistico

L’INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi alla luce dell’introduzione del professionismo nel calcio femminile (INPS, messaggio 21 marzo 2023, n. 1104).

Il D.L. n. 50/2017, all’articolo 54-bis, comma 1, lett. c-bis) e comma 10, consente l’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive, nel limite annuo di 5.000 euro per ciascun prestatore.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, torna a occuparsi del lavoro svolto dagli steward negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, riepilogando anche la normativa di riferimento.

 

Gli steward sono impiegati dalle società organizzatrici di competizioni calcistiche nei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto. Il decreto del Ministro dell’interno 13 agosto 2019 ha incluso anche le attività di accoglienza degli spettatori e i servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022, all’articolo 38 prevede che l’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale.

 

Come noto, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), la cui nuova formulazione è entrata in vigore il 1° luglio 2022, e ha previsto che: «Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile». 

 

Pertanto, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, è stato introdotto il professionismo sportivo nel calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC.

 

Conseguentemente, l’INPS rende noto che, per il campionato 2022/2023 Serie A Divisione Calcio Femminile, le società già censite potranno utilizzare l’apposito servizio “Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia” per comunicare le prestazioni lavorative rese dagli steward per le attività sopra descritte.

 

Per quanto riguarda invece le società non ancora censite, ai fini dell’utilizzo del Libretto Famiglia per le specifiche attività rese dagli steward, le stesse dovranno attenersi alle indicazioni riportate nella circolare n. 95/2018 e nel messaggio n. 3193/2018 a cui si fa espresso rinvio.

CCNL Funzioni Centrali: siglato l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”

Per ciascuna area del sistema di classificazione professionale sono state definite le “Famiglie Professionali” 

Nell’ambito del CCNL Funzioni Centrali è stato sottoscritto, nella giornata di venerdì scorso, l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”. L’accordo, oltre a prevedere per ciascuna Area i requisiti di accesso, la trasposizione dall’attuale sistema di classificazione e, per ciascuna Famiglia, le conoscenze e abilità caratterizzanti e l’esemplificazione dei possibili ambiti di impiego, fotografa, per ciascuna delle 4 aree del sistema di classificazione professionale, le “Famiglie Professionali” per ciascuna di esse, così enucleate:
Area degli Operatori (già prima area): famiglia “Operatori dei servizi generali amministrativi e dei servizi tecnici”;
Area degli Assistenti (già seconda area): famiglia “Assistenti amministrativi- economici” e famiglia “Assistenti tecnico-informatici”;
Area dei Funzionari (già terza area): famiglia “Funzionari giuridico-amministrativi e di Organizzazione”, famiglia “Funzionari economico-funzionario contabile”, famiglia “funzionari tecnici” e famiglia “Funzionari dati”;
Area delle elevate professionalità (area di nuova istituzione): famiglia “EP giuridico amministrative”, famiglia “EP di organizzazione”, famiglia “EP economico-finanziario-contabili”, famiglia “EP Tecniche”, famiglia “EP Dati”. 
In generale, le Famiglie Professionali, riunendo competenze similari o conoscenze comuni, rappresentano uno strumento di rappresentazione dell’organizzazione. 
Attraverso la contrattazione, affermano le OO.SS., si potranno valorizzare gli strumenti e le risorse economiche per tendere allo svuotamento della prima area e il maggior numero possibile di passaggi dalla seconda alla terza area, in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Non secondariamente, si potrà rendere l’area delle elevate professionalità una opportunità per valorizzare l’esperienza e la professionalità del personale inquadrato nella terza area. 

Le delegazioni si riuniranno per proseguire la discussione in merito ai passaggi di area, presumibilmente, il 30 marzo. 

CCNL Barbieri e Parrucchieri: varata la piattaforma di rinnovo contrattuale

Novità in materia di trattamento economico e contrattuale, relazioni e diritti sindacali, Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato, classificazione del personale, congedi

Al via i negoziati per il rinnovo del CCNL Barbieri e Parrucchieri applicato ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. attraverso questo rinnovo, hanno voluto promuovere la tutela e la valorizzazione del lavoro, mediante una disamina dell’andamento del comparto, fornendo altresì, adeguate risposte al personale relativamente all’offerta di servizi e prestazioni, ponendo poi come scopo, quello di dare il giusto riconoscimento alle professionalità presenti ed acquisite. Pertanto, si sono dichiarate disponibili ad operare congiuntamente alle Associazioni Datoriali al fine di richiedere norme e interventi volti a dare maggior vigore alla trasparenza, alla regolarità e alla legalità del settore.
Tra i principali punti oggetto di trattativa, si enunciano:
Relazioni e diritti sindacali: ampliamento del diritto di assemblea sindacale, incremento del numero di Rsu/Rsa e ridefinizione del monte ore e delle modalità di erogazione dei permessi sindacali, al fine di rendere partecipi anche i lavoratori;
Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato: inserimento di un articolato informativo sulle misure previste dal sistema bilaterale volto ad implementare tutele e strumenti di welfare;
Classificazione del personale;
Lavoro a tempo parziale: riforma della normativa contrattuale su maggiorazioni per il lavoro supplementare e sulle clausole elastiche;
Contratto a tempo determinato: estensione del diritto di precedenza nelle assunzioni ed introduzione di meccanismi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine;
Apprendistato professionalizzante: richiesta di incremento del salario, inserimento della percentuale di conferma degli apprendisti e, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, il conteggio degli anni di apprendistato;
Malattia ed infortunio: pagamento del periodo di carenza al 100% a prescindere dalla durata della malattia e, nel caso di gravi malattie, la non computabilità del periodo di comporto oltre che l’obbligo aziendale di comunicazione preventiva sul termine del periodo di comporto;
Congedo di maternità e paternità: integrazione dell’indennità Inps al 100% della retribuzione;
Congedi per donne vittime di violenza di genere: riconoscimento di un ulteriore periodo di 90 giorni di astensione del lavoro con corresponsione di una indennità economica da erogare alla lavoratrice;
Parte economica: riconoscimento di un incremento dei minimi retributivi ed erogazione dell’elemento di garanzia;
Scatti di anzianità: aumento economico mediante la rivalutazione dell’importo.

CCNL Dirigenti – Enti Locali: il punto sul negoziato

Incrementi retributivi, relazioni sindacali, contrattazione integrativa e lavoro agile sono tra gli argomenti trattati 

In data 20 marzo è proseguito il negoziato tra l’Aran e i sindacati per il rinnovo del CCNL Dirigenti Enti-Locali 2019-2021. 
Innanzitutto, l’Aran ha mostrato la bozza del CCNL, ove sono riportate le tabelle retributive con i nuovi minimi. 
Inoltre, si è discusso sulla disciplina delle relazioni sindacali, con la previsione che nel caso in cui l’OPI non venga tempestivamente costituito le relative materie debbano essere oggetto di confronto.
Sono stati previsti dei miglioramenti in materia di congedi parentali, tutela in caso di terapie salvavita per il personale dirigente e professionista a cui si applica l’orario di lavoro.
Altri argomenti trattati sono stati il potenziamento della contrattazione integrativa e l’erogazione dei premi di risultato, ad oggi spesso stanziati con ritardo.
E’ stata ribadita la necessità di una disciplina specifica in materia di lavoro agile, con la sottoscrizione di un contratto individuale.
Infine, è stata sottolineata la necessità dell’utilizzo delle risorse  destinate al finanziamento del welfare contrattuale.
Il prossimo incontro per la prosecuzione del negoziato è programmato per il 13 aprile.

Variazione dell’interesse di dilazione e differimento dei contributi e della misura delle sanzioni civili

 

con la Circolare n. 31 del 20 marzo 2023, l’INPS comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La decisone della BCE di innalzare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 3,50%, con decorrenza dal 22 marzo 2023, ha impattato sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Ciò premesso, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 9,50% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023. Restano, comunque, immutati i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Dunque, dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,50% annuo e viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

 

In parallelo, anche la misura delle sanzioni civili risente dell’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti). Mentre, in caso di evasione, la misura della sanzione civile in ragione d’anno, resta ferma al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

Con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vanno calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, in conseguenza alle variazioni stabilite dalla BCE, a decorrere dal 22 marzo 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).