Cipl Edilizia Arezzo: corrisposto l’Evr 2023 al personale di comparto



Determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione entro il mese di marzo


Il 1° febbraio scorso, è stato siglato il Verbale di Accordo tra Ance e Flc, per la determinazione della corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2023 al personale edile della Provincia Arezzo.
L’importo dell’anzidetto elemento da versare a livello aziendale viene determinato entro la fine di marzo mediante la disamina delle ore di lavoro denunciate in Cassa Edile ed il volume d’affari Iva come rilevato nelle dichiarazioni annuali Iva delle stesse aziende, comparando altresì il valore medio del triennio 2022-2020 con quello precedente 2021-2019.
Per le imprese il cui personale è composto solamente da impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, viene rappresentato dalle ore lavorate registrate nel Lul.
Nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr, riferibili al periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.


Evr territoriale in misura del 4%


Importi orari Evr – operai


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato 3° livello 0,25
Operaio qualificato 2° livello 0,22
Operaio comune 1° livello 0,19
Custodi, portinai, fattorini 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,15

Importi mensili Evr – impiegati


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello 65,20
1.a Categoria – 6° livello 58,71
2.a Categoria – 5° livello 48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello 45,66
3.a Categoria -3° livello 42,40
4.a Categoria – 2° livello 38,16
Primo Impiego -1° livello 32,61

Evr in percentuale ridotta – 2,6%


Importi orari Evr – operai


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato 3° livello 0,16
Operaio qualificato 2° livello 0,14
Operaio comune 1° livello 0,12
Custodi, portinai, fattorini 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili Evr – impiegati


 


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello 42,38
1.a Categoria – 6° livello 38,16
2.a Categoria – 5° livello 31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello 29,68
3.a Categoria -3° livello 27,56
4.a Categoria – 2° livello 24,80
Primo Impiego -1° livello 21,20

 

Domande di riconoscimento di lavori pesanti: le istruzioni

Fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle istanze, da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per la pensione nel 2024 (INPS, messaggio 21 marzo 2023, n. 1100).

L’INPS ha reso note le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (D. Lgs. n. 67/2011, come modificato dalla Legge n. 232/2016). 

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste.

Peraltro, va tenuto conto che ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena” e conducenti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo) che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: gli appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Lavoratori notturni per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Presentazione della domanda di riconoscimento

La domanda di accesso al beneficio, come detto, deve essere presentata entro il 1° maggio 2023 per coloro che perfezionano i requisiti nel 2024. Il messaggio in commento dell’INPS contiene le scadenze temporali di differimento della pensione, nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini. Il documento, inoltre, include chiarimenti sulla documentazione da allegare alle domande.

La domanda di riconoscimento del beneficio, infine, deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

Prestazioni occasionali degli steward nel settore del calcio femminile professionistico

L’INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi alla luce dell’introduzione del professionismo nel calcio femminile (INPS, messaggio 21 marzo 2023, n. 1104).

Il D.L. n. 50/2017, all’articolo 54-bis, comma 1, lett. c-bis) e comma 10, consente l’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive, nel limite annuo di 5.000 euro per ciascun prestatore.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, torna a occuparsi del lavoro svolto dagli steward negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, riepilogando anche la normativa di riferimento.

 

Gli steward sono impiegati dalle società organizzatrici di competizioni calcistiche nei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto. Il decreto del Ministro dell’interno 13 agosto 2019 ha incluso anche le attività di accoglienza degli spettatori e i servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022, all’articolo 38 prevede che l’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale.

 

Come noto, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), la cui nuova formulazione è entrata in vigore il 1° luglio 2022, e ha previsto che: «Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile». 

 

Pertanto, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, è stato introdotto il professionismo sportivo nel calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC.

 

Conseguentemente, l’INPS rende noto che, per il campionato 2022/2023 Serie A Divisione Calcio Femminile, le società già censite potranno utilizzare l’apposito servizio “Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia” per comunicare le prestazioni lavorative rese dagli steward per le attività sopra descritte.

 

Per quanto riguarda invece le società non ancora censite, ai fini dell’utilizzo del Libretto Famiglia per le specifiche attività rese dagli steward, le stesse dovranno attenersi alle indicazioni riportate nella circolare n. 95/2018 e nel messaggio n. 3193/2018 a cui si fa espresso rinvio.

CCNL Funzioni Centrali: siglato l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”

Per ciascuna area del sistema di classificazione professionale sono state definite le “Famiglie Professionali” 

Nell’ambito del CCNL Funzioni Centrali è stato sottoscritto, nella giornata di venerdì scorso, l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”. L’accordo, oltre a prevedere per ciascuna Area i requisiti di accesso, la trasposizione dall’attuale sistema di classificazione e, per ciascuna Famiglia, le conoscenze e abilità caratterizzanti e l’esemplificazione dei possibili ambiti di impiego, fotografa, per ciascuna delle 4 aree del sistema di classificazione professionale, le “Famiglie Professionali” per ciascuna di esse, così enucleate:
Area degli Operatori (già prima area): famiglia “Operatori dei servizi generali amministrativi e dei servizi tecnici”;
Area degli Assistenti (già seconda area): famiglia “Assistenti amministrativi- economici” e famiglia “Assistenti tecnico-informatici”;
Area dei Funzionari (già terza area): famiglia “Funzionari giuridico-amministrativi e di Organizzazione”, famiglia “Funzionari economico-funzionario contabile”, famiglia “funzionari tecnici” e famiglia “Funzionari dati”;
Area delle elevate professionalità (area di nuova istituzione): famiglia “EP giuridico amministrative”, famiglia “EP di organizzazione”, famiglia “EP economico-finanziario-contabili”, famiglia “EP Tecniche”, famiglia “EP Dati”. 
In generale, le Famiglie Professionali, riunendo competenze similari o conoscenze comuni, rappresentano uno strumento di rappresentazione dell’organizzazione. 
Attraverso la contrattazione, affermano le OO.SS., si potranno valorizzare gli strumenti e le risorse economiche per tendere allo svuotamento della prima area e il maggior numero possibile di passaggi dalla seconda alla terza area, in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Non secondariamente, si potrà rendere l’area delle elevate professionalità una opportunità per valorizzare l’esperienza e la professionalità del personale inquadrato nella terza area. 

Le delegazioni si riuniranno per proseguire la discussione in merito ai passaggi di area, presumibilmente, il 30 marzo. 

CCNL Barbieri e Parrucchieri: varata la piattaforma di rinnovo contrattuale

Novità in materia di trattamento economico e contrattuale, relazioni e diritti sindacali, Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato, classificazione del personale, congedi

Al via i negoziati per il rinnovo del CCNL Barbieri e Parrucchieri applicato ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. attraverso questo rinnovo, hanno voluto promuovere la tutela e la valorizzazione del lavoro, mediante una disamina dell’andamento del comparto, fornendo altresì, adeguate risposte al personale relativamente all’offerta di servizi e prestazioni, ponendo poi come scopo, quello di dare il giusto riconoscimento alle professionalità presenti ed acquisite. Pertanto, si sono dichiarate disponibili ad operare congiuntamente alle Associazioni Datoriali al fine di richiedere norme e interventi volti a dare maggior vigore alla trasparenza, alla regolarità e alla legalità del settore.
Tra i principali punti oggetto di trattativa, si enunciano:
Relazioni e diritti sindacali: ampliamento del diritto di assemblea sindacale, incremento del numero di Rsu/Rsa e ridefinizione del monte ore e delle modalità di erogazione dei permessi sindacali, al fine di rendere partecipi anche i lavoratori;
Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato: inserimento di un articolato informativo sulle misure previste dal sistema bilaterale volto ad implementare tutele e strumenti di welfare;
Classificazione del personale;
Lavoro a tempo parziale: riforma della normativa contrattuale su maggiorazioni per il lavoro supplementare e sulle clausole elastiche;
Contratto a tempo determinato: estensione del diritto di precedenza nelle assunzioni ed introduzione di meccanismi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine;
Apprendistato professionalizzante: richiesta di incremento del salario, inserimento della percentuale di conferma degli apprendisti e, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, il conteggio degli anni di apprendistato;
Malattia ed infortunio: pagamento del periodo di carenza al 100% a prescindere dalla durata della malattia e, nel caso di gravi malattie, la non computabilità del periodo di comporto oltre che l’obbligo aziendale di comunicazione preventiva sul termine del periodo di comporto;
Congedo di maternità e paternità: integrazione dell’indennità Inps al 100% della retribuzione;
Congedi per donne vittime di violenza di genere: riconoscimento di un ulteriore periodo di 90 giorni di astensione del lavoro con corresponsione di una indennità economica da erogare alla lavoratrice;
Parte economica: riconoscimento di un incremento dei minimi retributivi ed erogazione dell’elemento di garanzia;
Scatti di anzianità: aumento economico mediante la rivalutazione dell’importo.