CCNL Grafica ed Editoria – Industria: Slc-Cgil e Ansmm verso l’inclusione del lavoro digitale

Le OO.SS. chiedono il riconoscimento dei diritti sindacali per le nuove figure professionali

Lo scorso 18 aprile è stato dato il via alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale grafico-editoriale, applicabile ai lavoratori e alle aziende editoriali, grafiche e della comunicazione, scaduto lo scorso dicembre.
Come già evidenziato nella piattaforma sindacale e nell’apertura ufficiale del confronto presso il Cnel, la Segretaria di Slc-Cgil ha affermato che è necessario dare riconoscimento al vastissimo mondo delle nuove figure professionali della filiera, le cui competenze sono oggi irrinunciabili per le attività di comunicazione digitale. Il riferimento principale è al mondo dei social media manager, copywriter, graphic designer, caratterizzato dalla mancanza dei più basilari diritti sindacali.
Per tali figure è stato più volte constatato, afferma la Segretaria, l’assenza di una retribuzione dignitosa, di un orario di lavoro (la cui natura flessibile dovuta, ad esempio, alla copertura di eventi live e al servizio di customer care svolto in tempo reale, dev’essere riconosciuta sui piani retributivo, normativo e contrattuale), di ferie e malattia, di misure previdenziali e di welfare. Una condizione inaccettabile, nota la Segretaria, soprattutto alla luce del ruolo di responsabilità loro affidata, ossia la gestione del delicato rapporto tra aziende, organizzazioni, pubblica amministrazione e i rispettivi utenti.
Per tale motivo, Slc-Cgil e l’Associazione Nazionale dei Social Media Manager (ANSMM), hanno avviato un percorso di confronto e dialogo per analizzare le specificità del lavoro che rappresentano ed individuare i possibili percorsi di inclusività contrattuale. L’obiettivo è rendere il CCNL il contratto di riferimento per tutte le lavoratrici e i lavoratori digitali della filiera, esigenza condivisa poi anche dalle associazioni datoriali stipulanti il contratto.
Le OO.SS. hanno affermato in conclusione che è necessario governare i cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, contrattando un’organizzazione del lavoro innovativa e sperimentale.

ISCRO 2023: le domande fino al 31 ottobre 2023

L’INPS comunica i termini di presentazione della domanda telematica di indennità ISCRO per l’anno 2023 (INPS, messaggio 5 maggio 2023, n. 1636).

Beneficiari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cosiddetta ISCRO) sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

 

Il beneficio, come noto, è stato introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

 

Già con la circolare n. 94/2021 l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative e, con il messaggio in oggetto, interviene per indicare i termini iniziale e finale di presentazione della domanda relativamente all’anno 2023.

 

Pertanto, a partire dalla data dell’8 maggio è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2023.

 

La domanda deve essere trasmessa dai potenziali beneficiari dell’indennità esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale istituzionale con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.

In particolare, dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, una volta autenticati, sarà necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO per l’anno 2023 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

L’INPS ricorda che la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023 potrà essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021 o per l’anno 2022, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché l’istanza è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

 

Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021 o per l’anno 2022, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento e, infatti, l’accesso al beneficio è consentito per una sola volta nel triennio 2021 – 2023 (articolo 1, comma 394, Legge n. 178/2020).

 

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali richiesti per poter beneficiare dell’indennità in questione, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto, nel qual caso verranno presi in considerazione tali dati reddituali che saranno precaricati nel pannello di domanda.

 

 

Ex Fondo trasporti pubblici: le nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie

Fornite le indicazioni e i termini per la procedura da parte delle aziende (INPS, messaggio 8 maggio 2023, n. 1656).

L’INPS ha reso note le nuove modalità di comunicazione che le aziende dovranno seguire per indicare all’Istituto le competenze accessorie relative all’ex Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 414/1996, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo sopra citato fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di spettare con continuità, di essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione, di essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica e di trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali o regionali (articolo 5, comma 1, lettera d), Legge n. 889/1971).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi 12 mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi 36 mesi di servizio.

Le nuove modalità di comunicazione

L’articolo 10, quarto comma, della Legge n. 889/1971 prevede che entro il 30 giugno dello stesso anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti le aziende debbano trasmettere con modalità telematiche all’INPS l’elenco degli elementi accessori corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Istituto medesimo.

A questo riguardo, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2/2012, l’Istituto segnala che le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero l’8 maggio 2023), devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, ovviamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

L’INPS, poi, accerterà la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmetterà le relative valutazioni, entro il termine di 6 mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. Le valutazioni in questione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

CIPL Edilizia Industria – Latina: definito l’EVR 2023



Dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 13 maggio 2022


L’8 marzo 2023 si sono incontrate Ance Latina e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil al fine di verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’EVR.
La verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e i quattro indicatori sono risultati positivi e pertanto per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’E.V.R., stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
Di seguito gli importi.




























IMPIEGATI
Livello  Importi mensili
7°livello 75,79 euro
6°livello 68,21 euro
5°livello 56,84 euro
4°livello 53,05 euro
3°livello 49,26 euro
2°livello 44,34 euro
1°livello 37,89 euro 


















OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello Importi orari
4° livello 0,31 euro
3°livello 0,28 euro
2°livello 0,26 euro
1°livello 0,22 euro












OPERAI DISCONTINUI 
Livello Importi orari
Guardiani senza alloggio  0,20 euro
Guardiani con alloggio  0,18 euro 

CCNL Alimentari – Piccola Industria: con giugno nuovi minimi retributivi



Aumento medio dei minimi tabellari per il personale qualificato di settore


L’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 luglio 2021, tra Unionalimentari (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare), Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila-Uil, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2024, per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL scaduto il 3 giugno 2020, ed applicato alle Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, prevede, dal 1° giugno 2023 per il personale qualificato, un aumento medio a regime dei minimi tabellari come di seguito riportati.
































Livello Minimo
Quadro 2.582,10
1 2.482,10
2 2.158,33
3 1.780,65
4 1.564,82
5 1.402,93
6 1.294,99
7 1.187,09
8 1.079,18