Pignoramento delle pensioni: il nuovo limite di impignorabilità

L’INPS fornisce indicazioni applicative sulla soglia di impignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza che, a decorrere dal 22 settembre 2022, è stata modificata dalla Legge n. 142/2022, di conversione, con modificazioni, del decreto Aiuti bis (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 38).

L’articolo 21-bis del D.L. n. 115/2022 (cosiddetto decreto Aiuti bis), inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 142/2022, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al comma 7 dell’articolo 545 c.p.c.

 

Il limite previgente, applicato a partire dal 27 giugno 2015, corrispondeva alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

 

Per effetto della suddetta modifica normativa, a decorrere dal 22 settembre 2022, il nuovo limite è stato fissato nel doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un limite minimo di 1.000 euro.

 

Si ricorda che, l’importo dell’assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta, nella sua misura piena, rispettivamente, a 469,03 euro e a 503,27 euro, per 13 mensilità.

 

La nuova soglia oltre la quale le pensioni non possono essere pignorate ha efficacia sui procedimenti esecutivi “pendenti”, da intendersi come quei procedimenti esecutivi notificati per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

 

La data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore del novellato limite di impignorabilità) è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

 

Le strutture territoriali dell’Istituto provvederanno alla verifica degli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia di cui all’articolo 546 c.p.c., e al relativo eventuale ricalcolo qualora le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al novellato importo soglia a fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022.

 

A tali fini gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:

 

a) gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;

 

b) gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.  

 

Nel caso in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.

 

I rimborsi spettanti verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS.

 

CCNL Terziario (Sist.Commercio-Confsal): corrisposti da aprile gli acconti sui futuri aumenti contrattuali



Erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al 4° livello, riparametrata per gli altri livelli di inquadramento


Con l’accordo siglato il 29 dicembre 2022 tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa) e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato Fesica-Confsal è stata definita la corresponsione, a partire dal 1° aprile 2023, di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al 4° livello, riparametrata per gli altri livelli di inquadramento. Detto importo, da intendersi come incremento della paga base, viene erogato a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni contrattuali (art. 193).




























Livello Importo
Quadri 52,08
46,92
40,58
34,69
30,00
27,10
24,33
20,83

Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali per gli Operatori di Vendita










Livello Importo
Venditore 1 28,32
Venditore 2 23,78

CCNL Vigilanza privata: il punto sul superamento della vecchia disciplina contrattuale

Nuovi diritti per tutto il personale di settore

Durante il confronto tenutosi nei giorni scorsi relativo al CCNL Vigilanza Privata, le Associazioni Datoriali hanno previsto la disponibilità ad un aumento retributivo pari ad euro 120,00, senza definirne però lo scaglionamento nel corso di un periodo di vigenza ancora indefinito. A tal proposito, le imprese non avrebbero fornito un mandato conclusivo oltre questo adeguamento, specificando che, occorrerebbe tener conto dell’impossibilità di ottenere nell’immediato, adeguamenti dei capitolati di appalto che consentano il recupero del costo degli anzidetti aumenti.
La stipula del Contratto Collettivo per l’intero comparto è possibile solo se risulta radicalmente superata l’impostazione prevista nel CCNL 2013; diversamente si riconoscerà l’impraticabilità del percorso assunto, e, se a fronte delle varie proteste le Associazioni Datoriali non sono in grado di assumersi la responsabilità di una soluzione, questo significa che dovrà esserne individuata un’altra.
Quale che sia l’evoluzione, rimane comunque il diritto delle Guardie Particolari Giurate di ricevere una risposta contrattuale consona a quanto da loro sopportato:
– sia come per gli addetti ai servizi di sicurezza, per il vuoto assunto in questi anni;
– sia in quanto figure professionali penalizzate dal CCNL 2013, in riferimento ai livelli inquadramento, ed alle indennità;
– sia per il contenuto professionale e il maggior rischio connesso.
Si evidenziano sempre più casi in cui l’offerta di lavoro o le aziende riconoscano incrementi retributivi unilaterali.
Da ultimo, le Associazioni Datoriali hanno altresì affermato la volontà di continuare le trattative dopo una pausa di verifica al proprio interno.

CCNL Editoria – Industria: elemento di garanzia retributiva ad aprile

Riconosciuto un importo annuo di 250,00 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo

Il CCNL del 16 ottobre 2014 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e il Sindacato Lavoratori Comunicazioni, la Federazione in Formazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l’Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione ed applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto che a decorrere dall’anno 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento di garanzia retributiva è previsto solo per le aziende che non abbiano una contrattazione di secondo livello e per i dipendenti che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo.
Si specifica che l’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, devono essere erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

 

Sospensione dell’attività dell’impresa e archiviazione del giudice

L’Ispettorato interviene per chiarire il rapporto tra decadenza del provvedimento di fermo e decreto di archiviazione (INL, nota 6 aprile 2023, n. 642).

L’INL ha è intervenuto per chiarire la materia relativa al comma 16 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del giudice penale del decreto di archiviazione per l’estinzione – ad esito della procedura di prescrizione  – delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione (comma 1 dello stesso articolo 14). 

In proposito va fatta innanzitutto una distinzione: infatti, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività
lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca. 

Invece, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, peraltro, laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’articolo 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita: anche per tali fattispecie in effetti risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria  (articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004) che consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari a un quarto del massimo o della misura fissa. Nel caso in cui, a seguito di questo pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione. 

Infine, nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria, l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%. Obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.