Ebipro: rimborso contributi per la formazione

Dal 20 aprile è possibile inviare le domande per ottenere l’indennizzo 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Andi, ha disposto il rimborso di parte della formazione dei Professionisti e dei loro collaboratori, principalmente per quel che riguarda i corsi dedicati alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie, è possibile richiedere il rimborso per:
– nuovo corso Fad di Formazione sulla Sicurezza Laser (6 crediti Ecm), dal 20 aprile;
– corso Fad del Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (12 crediti Ecm).
In entrambi i casi, il rimborso è nella misura del 60% (Iva esclusa,  in caso di adesione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), e del 100% (Iva esclusa) in caso di adesione alla bilateralità di settore e al Fondoprofessioni.
Nella richiesta di rimborso vanno indicati necessariamente i nomi dei corsi Fad o in presenza:
– Fad, il Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
– Fad, Corso di Formazione sulla Sicurezza Laser;
– Corso in presenza “Guida alla compilazione del Dvr”. 

Fondo Sanilog: entro il 16 maggio versamento della seconda rata

Prevista la seconda rata semestrale di contribuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 per tutti i dipendenti in forza al 30 aprile 2023 

Il Fondo Sanilog, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci – Artigianato, ha stabilito che entro il 16 maggio le aziende dovranno versare la II rata semestrale di contribuzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, pari a 75,00 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2023, compresi gli apprendisti.
Al fine di riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento ovvero effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni, le aziende potranno accedere alla propria area riservata dal 2 al 16 maggio 2023.
Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura per i dipendenti dal 1° luglio 2023 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità
diretta nei confronti dei propri dipendenti.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Gestione fringe benefit, i flussi di variazione massiva d’ufficio

L’INPS sta procedendo alla generazione automatizzata per il recupero della quota di benefici erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1448).

Con il messaggio in oggetto, l’INPS ha reso noto che sta procedendo alla generazione di flussi regolarizzativi finalizzati al recupero da parte dei datori di lavoro della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione.

Già con il precedente messaggio n. 4616/2022, l’Istituto aveva fornito le indicazioni operative in materia, prevedendo, in alternativa all’esposizione della specifica variabile retributiva o all’invio del flusso di regolarizzazione, la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, gli elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>, ovvero: 

– l’elemento <CodiceCausale>, indicando il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”; 

– l’elemento <AnnoMeseRif>, indicando l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero; 

– l’elemento <BaseRif>, indicando l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit; 

– l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando “0” (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

Peraltro, nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticketprotocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.

In particolare, i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

Ora l’INPS comunica che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio, l’INPS fornirà il riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta.

CCNL Vini e Liquori-Industria: con aprile corrisposto l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione



Erogato l’Iar al personale del settore


Il CCNL Vino e Liquori-Industria siglato il 25 gennaio 2021 tra Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, avente decorrenza dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2023, ed applicato alle Aziende esercenti l’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati, prevede, all’art. 51-“Trattamento economico”, l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come riportato nella tabella sottostante.
Tale emolumento viene corrisposto a tutti i lavoratori a far data dal 1° aprile 2023, non risultando assorbibile, rappresentando un elemento aggiuntivo della retribuzione, ed altresì andando ad incidere esclusivamente sulla tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.






































Livello Parametro Iar
1 S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

Da ultimo si precisa che le Parti, prima della scadenza del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e comunque a partire dal mese di febbraio 2022, si incontreranno per una più attenta valutazione del contesto macroeconomico generale e dell’andamento economico-produttivo dei singoli settori merceologici rappresentati.

Due decreti per la lotta al lavoro nero

Un provvedimento istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, l’altro aggiorna ne aggiorna il Piano nazionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il D.M. n. 57/2023 e il D.M. n. 58/2023: entrambi i provvedimenti perseguono l’obiettivo della lotta al lavoro sommerso. Il primo decreto, il n. 57, istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, entrato in vigore il 21 dicembre 2022, oltre che di vigilare sul rispetto del percorso attuativo allegato al provvedimento. Il decreto n. 58, invece, aggiorna proprio il medesimo Piano, inserendo uno specifico paragrafo dedicato alle azioni volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozioni di azioni di politica attiva. 

Peraltro, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2023 degli avvisi relativi ai due decreti, si è concluso formalmente la verifica da parte della Commissione Europea del conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR di competenza del Dicastero per quanto riguarda la fase di cosiddetto assessment.

Per quel che riguarda la composizione del Comitato per il contrasto del lavoro sommerso, si segnala che a presiederlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o un suo delegato), mentre nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell’attuazione del Piano, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, della Banca d’Italia, dell’ISTAT, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell’INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro del lavoro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l’attuazione delle specifiche linee d’azione; presidierà l’avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all’incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

– la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell’interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
– la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
– l’avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell’Affidabilità Contributiva (ISAC);
– l’attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l’Impiego;
– la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
– l’elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell’appaltatore e del sub-appaltatore.